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Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 - Akzo Nobel e a. / Commissione

(Causa T-47/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi), Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Germania), Akzo Nobel Chemicals B.V. (Amersfoort, Paesi Bassi), Akcros Chemicals Ltd (Stratford-upon-Avon, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Swaak e Marc van der Woude)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare gli art. 1, n. 1 e 2, della decisione impugnata in toto o in parte, e/o

ridurre le ammende inflitte dagli artt. 2, nn. 1 e 2 della decisione impugnata e/o

dichiarare che la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals B.V non possono essere ritenute responsabili delle violazioni anteriormente al 1993, che la Akzo Nobel N.V. non può essere considerata responsabile per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 1987 ed il 1998, né individualmente, né congiuntamente con imprese appartenenti al gruppo Elementis;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009 (caso COMP/38.589-Stabilizzatori termici) nella parte in cui la Commissione ha dichiarato le ricorrenti responsabili della violazione dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFEU) nonché dell'art. 53 SEE per aver concluso intese volte alla fissazione di prezzi, al contingentamento dei mercati tramite la fissazione di quote di vendita, l'attribuzione di quote di clientela e lo scambio di informazioni commerciali e sensibili, in particolare con riguardo a clienti, produzione e vendite nel settore degli stabilizzatori di zinco. In subordine, le ricorrenti chiedono una riduzione sostanziale dell'ammenda loro imposta.

Le ricorrenti deducono che la Commissione, ritenendole responsabili delle dette violazioni, sarebbe incorsa in una serie di errori in fatto e in diritto e deducono tre motivo a sostegno del ricorso.

Con il primo motivo le ricorrenti affermano che la Commissione, nella conduzione delle indagini relative alle pretese infrazioni nei settori degli stabilizzatori di zinco e ESBO/esters, sarebbe incorsa nella violazione dei principi di diligenza amministrativa, di ragionevole durata dei procedimenti nonché del diritto di difesa. Il ritardo accumulato dalla Commissione nella conduzione di indagini, non costituirebbe una sospensione ai sensi dell'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 1. Inoltre, le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il loro diritto di difesa non avendo loro permesso l'accesso a tutti i documenti a loro carico e a loro discarico.

Con il secondo motivo le ricorrenti osservano che la Commissione ha omesso di dimostrare la sussistenza di violazioni nonché della responsabilità delle ricorrenti medesime per tutto il periodo contestato. In subordine, le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia approvato l'esistenza della violazione con riguardo ad una parte del periodo contestato, il che avrebbe dovuto riflettersi sulla determinazione dell'ammenda. La Commissione avrebbe quindi violato la regola che prevede un termine di prescrizione decennale, sancita dall'art. 25 del regolamento n. 1/2003, ragion per cui il potere di infliggere ammende alle ricorrenti risulterebbe oramai prescritto.

Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti è di natura subordinata e rilevante solamente nel caso in cui la Corte non dovesse ritenere prescritto il potere della Commissione di agire nei confronti delle ricorrenti, ovvero nel caso in cui le violazioni indicate nell'ambito del primo motivo non dovessero determinare l'annullamento in toto della decisione. In primo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente attribuito responsabilità alla Pure Chemicals Ltd e alla Akzo Nobel N.V. per la condotta tenuta dalla Akcros J.V., atteso che solamente quest'ultima sarebbe responsabile di condotta anticoncorrenziale. In secondo luogo, risulterebbe prescritto il potere della Commissione di agire nei confronti della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals B.V. per il periodo antecedente la J.V. Le ricorrenti deducono, inoltre, che la Commissione non avrebbe potuto imputare la responsabilità separatamente alle ricorrenti e (alle imprese del) gruppo Elementis per il periodo J.V. Infine, la Commissione avrebbe erroneamente conteggiato due volte, ai fini della determinazione delle ammende, il turnover della JV.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).