Language of document : ECLI:EU:C:2013:275

Causa C‑81/12

Asociaţia Accept

contro

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti)

«Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 – Divieto di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali – Nozione di “fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione” – Adattamento dell’onere della prova – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Persona che si presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra di calcio professionistica – Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013

1.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Avvio di procedimenti giurisdizionali o amministrativi – Associazione che non agisce in nome di un denunciante determinato – Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, § 2, a), 8, § 1, 9, § 2, e 10, §§ 1, 2 e 4]

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte

(Art. 267 TFUE)

3.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione – Nozione – Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale – Dichiarazioni provenienti da una persona percepita come il principale dirigente di una squadra di calcio – Inclusione

(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, § 2, e 10, § 1)

4.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali – Onere della prova – Prova impossibile da produrre se non a pena di ledere il diritto al rispetto della vita privata – Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 10, § 1)

5.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Violazione – Sanzioni – Regime sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 17)

1.        L’esistenza di una discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non presuppone che sia identificabile un denunciante che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione. Peraltro, tenuto conto in particolare dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il suo articolo 9, paragrafo 2, non si oppone in alcun modo a che uno Stato membro, nella sua normativa nazionale, riconosca alle associazioni che abbiano un legittimo interesse a far garantire il rispetto di detta direttiva il diritto di avviare procedimenti giurisdizionali o amministrative intesi a far rispettare gli obblighi derivanti da tale direttiva senza agire in nome di un denunciante determinato ovvero in mancanza di un denunciante identificabile. Quando uno Stato membro prevede un diritto del genere, dal combinato disposto degli articoli 8, paragrafo 1, 9, paragrafo 2, nonché 10, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2000/78 emerge che questa non osta neppure alla circostanza che l’amministrazione dell’onere della prova, come prevista a tale articolo 10, paragrafo 1, si applichi altresì nelle situazioni in cui siffatta associazione avvia un procedimento senza agire per conto o a sostegno di un determinato denunciante o senza agire con l’approvazione di quest’ultimo.

(v. punti 36‑38)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 41‑43)

3.        Gli articoli 2, paragrafo 2, e 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale possono essere qualificate alla stregua di «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» per quanto riguarda una squadra di calcio professionistica, nel caso in cui le dichiarazioni controverse provengano da una persona che si presenta ed è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il principale dirigente di tale squadra professionistica, senza che sia per questo necessario che essa disponga della capacità di vincolare o rappresentare giuridicamente tale società in materia di assunzioni.

La mera circostanza che siffatte dichiarazioni non provengano direttamente da una determinata parte convenuta, infatti, non impedisce necessariamente che si possa dichiarare, nei confronti di tale parte, l’esistenza di «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» nell’accezione dell’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva.

Se ne evince che un datore di lavoro convenuto non può confutare l’esistenza di fatti che consentono di presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una persona che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale soggetto datore di lavoro, e pur sembrando titolare di tale ruolo, non è giuridicamente titolata ad assumere decisioni che lo vincolano in materia di assunzioni. La circostanza che un datore di lavoro convenuto non abbia preso chiaramente le distanze dalle dichiarazioni controverse costituisce un elemento di cui il giudice adito può tener conto nella valutazione complessiva dei fatti.

(v. punti 48‑50, 53, dispositivo 1)

4.        L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, qualora dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale siano qualificate come «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» fondata sulle tendenze sessuali in occasione del reclutamento dei giocatori da parte di una squadra di calcio professionistica, l’onere della prova, così come adattato dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non implica che la prova richiesta risulti impossibile da produrre se non a pena di ledere il diritto al rispetto della vita privata.

Infatti, detti convenuti possono contestare, dinanzi ai competenti giudici nazionali, l’esistenza di una siffatta violazione, dimostrando con qualsiasi mezzo giuridico, in particolare, che la loro politica delle assunzioni si basa su fattori estranei a qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali. Per rovesciare la presunzione semplice la cui esistenza può risultare dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non è necessario che una parte convenuta dimostri che in passato sono state assunte persone aventi una determinata tendenza sessuale, poiché, in talune circostanze, questa condizione potrebbe effettivamente ledere il diritto al rispetto della vita privata.

Nel contesto della valutazione complessiva che il giudice nazionale sarebbe allora chiamato ad operare, l’apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti. Tra tali indizi potrebbero annoverarsi, tra l’altro, una reazione del convenuto interessato, in forma di un netto distanziamento rispetto alle dichiarazioni pubbliche che hanno determinato l’apparenza di discriminazione, nonché l’esistenza di disposizioni espresse in materia di politica delle assunzioni di tale parte dirette a garantire l’osservanza del principio della parità di trattamento ai sensi della direttiva 2000/78.

(v. punti 56‑59, dispositivo 2)

5.        L’articolo 17 della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui, in caso di accertamento di una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, nell’accezione di tale direttiva, qualora tale accertamento avvenga decorso un termine di prescrizione di sei mesi dalla data dei fatti, non è possibile pronunciare altro che un ammonimento come quello di cui al procedimento principale se, in applicazione di tale normativa, siffatta discriminazione non è sanzionata secondo modalità sostanziali e procedurali che attribuiscono alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nel caso della normativa nazionale di cui trattasi e, all’occorrenza, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima.

(v. punto 73, dispositivo 3)