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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Lafarge SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 febbraio 2003.

(Causa T-54/03)

Lingua processuale: il francese

Il 14 febbraio 2003, la società Lafarge SA, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Henry Lesguillons, Nathalie Jalbert-Doury, Jean-Cyril Bermond, Antoine Winckler, François Brunet e Igor Simic, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione emanata dalla Commissione delle Comunità europee in data 27 novembre 2002 nella pratica COMP/E-1/37.152 nella parte riguardante le società Lafarge SA e Lafarge Gypsum International SA;

(in subordine, annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta dalla decisione medesima;

(condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

La decisione oggetto del presente ricorso riguarda un'intesa tra la BPB, la Gebruder Knauf Westdeutsche Gipswerke AG, la Gyproc Benelux e la ricorrente sul mercato dei pannelli di gesso.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato l'art. 81 del Trattato CE, incorrendo i manifesti errori di valutazione nella parte in cui la decisione ha ritenuto che la Lafarge SA avrebbe partecipato ad un'infrazione unica, complessa e continua, circostanza contestata dalla ricorrente.

La ricorrente ritiene parimenti:

(che l'istituzione convenuta avrebbe violato il diritto della ricorrente ad un processo equo garantito dall'art. 6 della CEDU;

(che l'istituzione convenuta avrebbe violato forme sostanziali ed il diritto di difesa. A tal riguardo, la ricorrente deduce che la convenuta avrebbe utilizzato dichiarazione delle parti prese nel corso del procedimento e che il procedimento sarebbe stato viziato da costanti violazioni del principio della parità di armi;

(che l'istituzione convenuta avrebbe violato il principio di imparzialità.

A sostegno della domanda dedotta in subordine, la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62/CE, l'art. 253 CE nonché i principi di proporzionalità e di parità di trattamento:

(infliggendo alla ricorrente un'ammenda superiore al 10% del proprio fatturato mondiale;

(infliggendo alla ricorrente un'ammenda complessiva per pretese infrazioni distinte;

(maggiorando l'"importo di base" a titolo di effetto dissuasivo e di circostanze aggravanti;

(applicando un fattore moltiplicatore eccessivo;

(non riducendo l'ammenda, né a titolo di circostanze attenuanti, né in applicazione della Comunicazione sulla clemenza 1.

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1 - GU C 207, pag. 4 del 18 luglio 1996