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Ricorso proposto il 15 aprile 2019 – Assi / Consiglio

(Causa T-256/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bashar Assi (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del 21 gennaio 2019 1 , nella parte in cui si applica al ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del 21 gennaio 2019 2 , nella parte in cui si applica al ricorrente, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto nella valutazione dei fatti commesso dal convenuto nel dichiarare che il ricorrente sosterrebbe il regime siriano e ne trarrebbe vantaggio, mentre tale punto di vista sarebbe palesemente infondato.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il principio generale di proporzionalità sarebbe stato violato e che le misure adottate negli atti impugnati avrebbero effetti tali da dover essere ritenute in sé sproporzionate. Le conseguenze economiche delle sanzioni a carico del ricorrente sarebbero disastrose e sproporzionate rispetto agli obiettivi che gli atti impugnati dovrebbero perseguire.

Terzo motivo, vertente sul fatto che sarebbero stati violati in modo sproporzionato il diritto di proprietà e il diritto al lavoro, in quanto le misure controverse impedirebbero il diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni nonché la sua libertà economica, violando il primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere. Gli atti impugnati sarebbero stati adottati al fine di raggiungere scopi diversi da quelli in essi dichiarati, segnatamente incentrandosi sulla persona del ricorrente anziché sul regime, per ragioni sconosciute al ricorrente, ed essi sarebbero pertanto viziati da uno sviamento di potere.

Quinto motivo, vertente sul fatto che sarebbe stato violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La motivazione fornita per gli atti impugnati sarebbe, in realtà, puramente formale e probabilmente non è stata esaminata dal convenuto.

Sesto motivo, vertente sulla circostanza che sarebbero stati violati i diritti della difesa e il diritto ad un processo equo. Il ricorrente non avrebbe mai avuto la possibilità di essere ascoltato prima dell’adozione delle misure restrittive contestate e quindi egli non sarebbe stato in grado di esercitare correttamente i suoi diritti della difesa, incluso il suo diritto ad un processo equo, segnatamente ai sensi dall’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18I, pag. 13).

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del 21 gennaio 2019 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18I, pag. 4).