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Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2016 – Good Luck Shipping / Consiglio

(Cause riunite T-423/13 e T-64/14) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran – Congelamento dei capitali – Errore di diritto – Base giuridica – Errore di valutazione – Mancanza di prove»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 156, pag. 10), del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 156, pag. 3), della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui detti atti riguardano la ricorrente, e, dall’altro, una domanda diretta a fare dichiarare inapplicabili la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), ed il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 1).

Dispositivo

Si dispone l’annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:

decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

Gli effetti della decisione 2013/661 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 1154/2013.

Il Consiglio dell’Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.

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1 GU C 325 del 9.11.2013.