Language of document : ECLI:EU:T:2016:308


Cause riunite T‑423/13 e T‑64/14.

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contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran – Congelamento dei capitali – Errore di diritto – Base giuridica – Errore di valutazione – Mancanza di prove»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 maggio 2016

1.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, e 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

2.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

3.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico –/ Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Conseguenze di una sentenza di annullamento avente autorità di cosa giudicata – Motivo di ordine pubblico rilevabile d’ufficio dal giudice dell’Unione

(Art. 264 TFUE)

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Atti che istituiscono misure restrittive e che prevedono l’applicazione delle medesime alle entità detenute o controllate da un’entità soggetta al congelamento dei capitali – Annullamento delle misure restrittive a carico di quest’ultima entità – Conseguenze – Invalidità delle misure restrittive a carico delle entità detenute o controllate

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Atti che istituiscono misure restrittive e che prevedono l’applicazione delle medesime alle entità detenute o controllate da un’entità soggetta al congelamento dei capitali – Annullamento, per inosservanza dei criteri generali di inserimento, delle misure restrittive a carico di quest’ultima entità – Conseguenze – Invalidità delle misure restrittive a carico delle entità detenute o controllate – Modifica dei criteri generali di inserimento – Irrilevanza

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013)

8.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di lesione grave della certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui diviene efficace l’annullamento del secondo

(Art. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2013/270/PESC e 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, n. 522/2013 e n. 1154/2013)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 46‑52)

2.      La legittimità di un atto con cui sono state adottate misure restrittive nei confronti di un’entità può essere valutata, in linea di principio, esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali tali atti sono stati adottati, e non alla luce degli elementi che sono stati portati alla conoscenza del Consiglio successivamente all’adozione di detti atti, e ciò anche qualora quest’ultimo consideri che tali elementi potevano validamente integrare la motivazione enunciata in tali atti e contribuire a fondare la loro adozione.

(v. punto 55)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56, 57, 60, 63‑65)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 76)

6.      La validità dell’inserimento del nome di un’entità nell’elenco delle persone o delle entità interessate da misure restrittive in ragione dei suoi legami con un’altra entità il cui nome è stato inserito in detto elenco è sottoposta alla condizione che, alla data dell’inserimento, il nome di tale altra entità sia validamente inserito in tale elenco. Infatti, poiché il congelamento dei capitali delle entità detenute o controllate da un’entità il cui nome è stato validamente inserito nell’elenco in questione o che agiscono per conto di tale altra entità è necessario ed appropriato per assicurare l’efficacia delle misure adottate nei confronti di quest’ultima e per garantire che dette misure non vengano eluse, l’inserimento del nome di dette entità in tale elenco non è più giustificato da tali obiettivi in assenza di un valido inserimento del nome di tale altra entità.

Così, il Consiglio commette un errore di diritto nel fondare la decisione di mantenere l’inserimento del nome di un’entità nell’elenco delle persone o delle entità interessate da misure restrittive sui suoi legami con un’altra entità il cui nome è stato inserito in detto elenco, qualora l’inserimento del nome di quest’ultima sia successivamente eliminato dall’ordinamento giuridico in seguito ad una sentenza di annullamento. Infatti, anche se gli effetti dell’inserimento del nome di tale altra entità nell’elenco delle persone o delle entità interessate da misure restrittive sono stati mantenuti, dalla sentenza di annullamento, sino alla scadenza del termine per l’impugnazione, detto inserimento è stato tuttavia rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico alla scadenza di tale termine.

(v. punti 77, 79, 83)

7.      Qualora il Tribunale annulli le misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran e fissi, nella sentenza di annullamento, un termine durante il quale gli effetti dell’annullamento sono sospesi al fine di consentire al Consiglio di porre rimedio alle violazioni accertate, adottando, eventualmente, nuovi criteri generali per l’inserimento nell’elenco delle persone o entità soggette a misure restrittive e nuove misure restrittive, volte al congelamento, per il futuro, dei capitali delle entità interessate, né i nuovi criteri generali di inserimento, né le nuove misure restrittive consentono di convalidare misure dichiarate illegittime dalla sentenza di annullamento.

Inoltre, la sola modifica, durante il periodo di sospensione degli effetti dell’annullamento, di detti criteri generali di inserimento non ha l’effetto di rendere validi, dopo che è intervenuta detta modifica, gli inserimenti negli elenchi in questione che sono stati effettuati sulla base di precedenti criteri generali di inserimento e che, scaduto il periodo di sospensione degli effetti dell’annullamento, sono stati eliminati retroattivamente dall’ordinamento giuridico come se non fossero mai esistiti.

Così, il Consiglio ha commesso un errore di diritto nel decidere di mantenere l’inserimento del nome di un’entità nell’elenco delle persone o delle entità interessate da misure restrittive in ragione dei suoi legami con un’altra entità il cui inserimento in detto elenco era stato annullato, anche se tale decisione di mantenere l’inserimento è intervenuta dopo l’adozione di nuovi criteri generali per l’inserimento nell’elenco delle persone o entità soggette a misure restrittive al fine di assicurare che l’inserimento del nome di tale altra entità diventi conforme a tali nuovi criteri generali di inserimento.

(v. punti 80, 97, 100)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 101‑106)