Language of document : ECLI:EU:T:2007:146

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

22 maggio 2007 (*)

«Clausola compromissoria – Competenza del Tribunale – Restituzione dell’anticipo versato dalla Comunità per progetti nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazioni – Decadenza – Carattere rimborsabile delle spese asseritamente sostenute»

Nel procedimento T‑500/04,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun, W. Wils e N. Knittlmayer, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

IIC Informations-Industrie Consulting GmbH, con sede in Königswinter (Germania), rappresentata dagli avv.ti E. Rott e J. Wolff,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda proposta ai sensi dell’art. 238 CE ed intesa ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di una parte dell’anticipo concesso dalla Comunità in esecuzione di due contratti di finanziamento nell’ambito di programmi culturali,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto giuridico e fattuale della controversia

 Diritto comunitario applicabile

1        I contributi finanziari comunitari nel settore delle reti transeuropee sono concessi in base al regolamento (CE) del Consiglio 18 settembre 1995, n. 2236, che stabilisce i principi generali per la concessione di un tale contributo finanziario (GU L 228, pag. 1).

2        Secondo gli artt. 1, 2 e 5 di detto regolamento, un progetto di interesse comune, segnatamente nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture delle telecomunicazioni, può beneficiare di un contributo comunitario limitato all’importo minimo ritenuto necessario per l’avvio del progetto.

3        L’art. 11 del regolamento n. 2236/95 dispone che il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell’esecuzione del progetto. In linea generale, i pagamenti sono effettuati in forma di anticipi, poi di versamenti intermedi, quindi di un versamento finale.

4        L’art. 13 del regolamento n. 2236/95 prevede le condizioni di riduzione, di sospensione e di soppressione del contributo comunitario. Così, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l’operazione considerata se, in seguito all’esame del caso, risulta confermata l’esistenza di un’irregolarità o l’inosservanza di una delle condizioni di concessione del contributo. In caso di cumulo ingiustificato dei contributi comunitari sono recuperate le somme indebitamente versate. Le somme che danno luogo a ripetizione dell’indebito devono essere restituite alla Commissione.

 Fatti all’origine della controversia

5        Con decisione 4 aprile 1996, il Consiglio ha sollecitato una maggiore integrazione dell’arte e della cultura nell’ambito della promozione della società dell’informazione ad opera dell’Unione europea. La Commissione ha pertanto promosso un’iniziativa riguardante l’accesso multimediale al patrimonio culturale europeo, nota con la denominazione di «memorandum d’intesa sul patrimonio culturale europeo». Nell’ambito di questa iniziativa, la Commissione ha sovvenzionato in particolare due progetti transfrontalieri, intesi a collegare in rete – con la creazione, mediante strumenti digitali, di una piattaforma comune in uno spazio culturale europeo – persone residenti in vari paesi della Comunità. Si tratta del progetto «DCC − Digital Content for Culture» (in prosieguo: «DCC») e del progetto «Donna – Art, Design and Fashion Online» (in prosieguo: «Donna»).

6        Per quanto riguarda in particolare il progetto DCC, esso aveva ad oggetto la rielaborazione digitale di contenuti culturali selezionati, nonché la loro presentazione, comunicazione e vendita via Internet. Esso intendeva in tal modo realizzare nuovi prodotti e servizi nel settore economico della cultura allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale europeo. Questo doveva consentire la creazione di nuovi posti di lavoro, segnatamente per gli artisti e i creativi, e nuove opportunità per le piccole e medie imprese innovatrici.

7        Quanto al progetto Donna, esso intendeva consentire a operatrici nei settori dell’arte e della creatività di presentare, in forma digitale, mediante una struttura software di informazione e di comunicazione, la loro opera nei settori dell’arte, del design e della moda, per garantire una comunicazione interattiva con il pubblico. Tale progetto pilota era inteso, nel suo complesso, come un forum virtuale che doveva consentire alle artiste e alle creatrici in diversi settori (prodotti industriali, moda, televisione, architettura, etc.) di incontrarsi, di scambiare le loro idee e di creare contatti con fornitori, clienti, partner e mass media.

8        Per ciascuno di questi progetti, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato un contratto di finanziamento, per un verso, con la società a responsabilità limitata di diritto tedesco IIC Informations‑Industrie Consulting, operante nel settore della pianificazione strategica, del marketing e della consulenza nel settore delle industrie dell’informazione, e, per altro verso, con la società per azioni di diritto tedesco CSC Ploenzke (in prosieguo: la «Ploenzke»). Tali contratti portano la data del 18 dicembre 1996, per quanto riguarda il progetto DCC (contratto n. 45 528), e del 30 dicembre 1996, per quanto riguarda il progetto Donna (contratto n. 20 730).

9        Con tali contratti, le cui disposizioni rilevanti sono, in gran parte, identiche, la Commissione si impegna a concedere un contributo finanziario comunitario pari al 50% delle spese ammissibili relative ai progetti in questione.

10      Ai sensi dell’art. 4 di ciascun contratto, le previsioni di spesa per i progetti erano pari a ECU 3 360 000 per il progetto DCC e a ECU 980 000 per il progetto Donna. Secondo l’art. 2 di ciascun contratto, la durata del progetto DCC era di dodici mesi, mentre quella del progetto Donna era di nove mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell’ultima sottoscrizione delle parti contraenti, cioè il 1° gennaio 1997.

11      I contratti, redatti in lingua inglese e contenenti una clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 238 CE, in favore del Tribunale (art. 12, n. 2), sono disciplinati dal diritto tedesco (art. 12, n. 1). Essi contengono le seguenti clausole:

«Art. 1, n. 1

I contraenti si impegnano, nei confronti della Commissione, ad adempiere il contratto congiuntamente e solidalmente per quanto riguarda i lavori elencati all’allegato I (“il progetto”).

(…)

[n. 3/4]

Il coordinatore è responsabile della presentazione di tutti i documenti, nonché dei generali rapporti fra i contraenti e la Commissione. Tutte le comunicazioni alla Commissione, aventi carattere generale, saranno effettuate dal coordinatore.

(…)

[Art. 4, n. 5]

Qualsiasi pagamento della Commissione deve effettuarsi mediante versamento sul conto bancario del coordinatore (…)

Il coordinatore è responsabile del trasferimento a ciascun contraente dell’importo appropriato del contributo finanziario della Commissione. Il coordinatore non può essere il beneficiario di un pagamento, salvo diverso accordo dei contraenti, i quali devono concordare le modalità appropriate per qualsiasi trasferimento sul conto personale del coordinatore.

Art. 5 (...)

I contraenti possono stipulare contratti di subappalto solo previa autorizzazione scritta della Commissione. I contraenti dovranno esigere dai subappaltatori il rispetto di quegli stessi obblighi cui essi sono tenuti in applicazione del contratto».

12      L’allegato I di ciascun contratto illustra il programma del progetto di cui trattasi. Secondo l’allegato I.3 del contratto DCC e l’allegato I del contratto Donna, l’équipe professionale della convenuta è composta, segnatamente, dal sig. B., ex amministratore di quest’ultima, dai sigg. F. e M., nonché dalle sigg.re D. D., B. D. e L.

13      Le condizioni per il rimborso delle spese ammissibili al finanziamento sono precisate, per i due progetti, dall’allegato II di ciascun contratto. Detto allegato così dispone:

«1.2. Le spese rimborsabili sono le spese effettive, definite più avanti, che siano necessarie per il progetto, che possano essere debitamente comprovate e che siano state sostenute nel periodo specificato all’art. 2.1 del contratto (…)

Le spese rimborsabili possono comprendere tutte o alcune delle seguenti categorie di spesa:

–       personale;


–       attrezzature;


–       assistenza di terzi;


–       viaggi e soggiorni;


–       materiale di consumo e spese informatiche;


–       altre spese;


–       spese generali.

(…)

1.3.1. Personale

Può essere fatturato il costo delle ore lavorative effettive dedicate al progetto dal personale direttamente impiegato dal contraente.

(…)

Tutte le ore di lavoro del personale fatturate vanno registrate e documentate. A tale scopo è necessario quantomeno tenere appositi registri, che devono essere controfirmati almeno una volta al mese dal responsabile del progetto designato o da un dirigente dell’azienda contraente debitamente autorizzato.

1.3.2. (…)

Le spese di acquisto o di leasing delle attrezzature possono essere imputate quali spese dirette. Il costo ammissibile ai fini del leasing di attrezzature non può superare l’importo dei costi ammissibili che sarebbero stati generati dal loro acquisto (…)

1.3.3. Assistenza di terzi

I costi di subappalto e di servizi esterni rappresentano costi ammissibili al finanziamento ai sensi dell’art. 5 del contratto.

(…)

1.3.5. (...)

Il materiale di consumo (…) può essere fatturato come spesa diretta.

(…)

1.4. (...)

Nel caso di contraenti che utilizzano i prezzi di costo di acquisizione, le spese generali (spese generali indirette) correlate al progetto e calcolate in conformità alle convenzioni e ai normali principi contabili ritenuti ragionevoli dalla Commissione, possono essere imputate a voci quali la ricerca autofinanziata (con un limite massimo pari al 10% delle spese di personale), l’amministrazione, il personale di sostegno, le forniture d’ufficio, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi.

(...)

Nel caso di contraenti che utilizzano le spese accessorie, può essere imputato alle spese generali un contributo massimo pari al 20% dei costi effettivi rimborsabili per tutti i costi diretti indicati al punto 1.3 del presente allegato.

(…)

4.3. Qualora il contributo finanziario totale dovuto per il progetto, anche in seguito a qualsiasi verifica contabile, risulti inferiore ai versamenti effettuati per il progetto stesso, i contraenti rimborseranno immediatamente la differenza in ECU alla Commissione.

(…)

5. Documentazione dei costi

I contraenti sono tenuti a redigere, con regolarità e nel rispetto della contabilità convenzionale dello Stato in cui hanno sede, una corretta contabilità nonché a produrre la documentazione idonea a dimostrare e giustificare i costi e le ore che sono stati dichiarati».

14      In base ai contratti citati, la Commissione ha versato alla Ploenzke, quale coordinatrice dei due progetti, i seguenti anticipi: 980 472 marchi tedeschi (DEM) per il progetto DCC e DEM 317 745  per il progetto Donna. La Ploenzke era tenuta a trasferire alla convenuta, ai sensi dell’art. 4, n. 5, dei contratti, le somme di sua spettanza versate dalla Commissione. Così, alla convenuta sono state versate le somme di DEM 293 328 per il progetto DCC e di DEM 107 493 per il progetto Donna. Essa ha quindi conseguito, nel 1997, un importo totale pari a DEM 400 821 (EUR 204 936,52) a titolo di anticipi sul contributo finanziario.

15      La realizzazione dei due progetti ha avuto inizio il 1° gennaio 1997 e, alla conclusione degli stessi, la Ploenzke e la convenuta hanno chiesto il rimborso delle spese per un importo complessivo di DEM 6 144 287 per il progetto DCC e di DEM 1 906 934 per il progetto Donna. In tale contesto, la quota riferibile alla convenuta era pari a DEM 1 960 943 per il progetto DCC e a DEM 646 809 per il progetto Donna.

16      Le spese fatte valere dalla convenuta per il progetto DCC si distinguono in spese di personale (DEM 834 568), di subappalto (DEM 618 631), per attrezzature (DEM 384 018), di viaggio (DEM 32 682), per materiale di consumo (DEM 35 017) e spese generali (DEM 56 027).

17      Per il progetto Donna, la convenuta ha fatto valere spese di personale (DEM 227 998,39), di subappalto (DEM 257 659), per attrezzature (DEM 106 871), di viaggio (DEM 22 659), per materiale di consumo (DEM 9 312,53) e spese generali (DEM 22 385).

18      La Commissione, da parte sua, ha incaricato taluni esperti esterni di redigere relazioni tecniche. Pertanto, una commissione incaricata di effettuare un controllo approfondito ha presentato, in data 10 dicembre 1997, una relazione relativa al progetto DCC e, in data 26 giugno 1998, una relazione peritale relativa al progetto Donna. Entrambe le relazioni hanno concluso nel senso che i criteri qualitativi stabiliti non erano stati rispettati e che in generale non ricorrevano le condizioni previste nei contratti DCC e Donna per il rimborso delle spese.

19      La relazione presentata dalla commissione incaricata di un controllo approfondito è stata trasmessa ai partecipanti al progetto DCC il 17 dicembre 1997. Quindi, con lettera 23 dicembre 1997, inviata alla Ploenzke (e in copia alla convenuta), la Commissione ha risolto il contratto DCC e ha invitato la Ploenzke ad informare i suoi partner di tale risoluzione del contratto, la quale, ai sensi dell’art. 9, n. 1, dello stesso, ha avuto effetto un mese più tardi.

20      Per quanto riguarda il progetto Donna, concluso il 30 settembre 1997, la relazione peritale è stata redatta, segnatamente, a seguito di un incontro, detto «verifica tecnica», intervenuto a Bruxelles il 26 giugno 1998. In occasione di tale incontro, i rappresentanti della convenuta hanno risposto alle domande degli esperti incaricati dalla Commissione.

21      Inoltre, il 10 e l’11 marzo 1998 gli agenti della Commissione hanno esaminato il finanziamento dei progetti di cui trattasi. A seguito di tale verifica, la Commissione ha inviato alla convenuta, sotto forma di progetti, talune relazioni di revisione in data 28 aprile 1998 (per il progetto DCC) e in data 27 maggio 1998 (per il progetto Donna). Questi progetti di relazione, dopo aver elencato e valutato nel dettaglio i costi correlati ai progetti, hanno evidenziato che la maggior parte delle spese addotte non era rimborsabile a causa dell’inosservanza degli obiettivi contrattuali.

22      Dopo aver ricevuto le osservazioni della convenuta il 30 giugno 1998, la Commissione ha inviato alla stessa la versione definitiva delle relazioni di revisione, unitamente a una lettera di accompagnamento datata 29 luglio 1998. In tali relazioni, la Commissione ha concluso che la Ploenzke aveva diritto a un rimborso pari a soli DEM 51 506 per il progetto DCC e a DEM 37 679 per il progetto Donna, mentre la convenuta non aveva diritto ad alcun rimborso per il progetto DCC e a un rimborso pari a soli DEM 46 300,18 per il progetto Donna.

23      La Commissione ha quindi presentato, sia alla Ploenzke che alla convenuta, una domanda di restituzione della quota non rimborsabile dell’anticipo versato per i due progetti. La Ploenzke ha restituito alla Commissione gli importi richiesti, mentre la convenuta si è rifiutata di procedere al rimborso.

24      Il 12 agosto 1998 la Commissione ha inviato alla convenuta un avviso di accertamento, seguito da una nota di debito, ricevuta dalla convenuta l’8 settembre 1998, aventi ad oggetto la somma differenziale di ECU 179 337 (DEM 354 520,82) da rimborsarsi entro il 31 ottobre 1998. Ad oggi, la convenuta non ha versato detto importo.

25      Da parte sua, con lettera 30 novembre 1998, la convenuta ha chiesto alla Commissione l’ulteriore pagamento di ECU 352 800 per il progetto DCC e di ECU 110 781,45 per il progetto Donna. Ad oggi, neppure la Commissione ha versato tali importi.

26      Infine, nel 1999, la convenuta ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione. Il procedimento si è chiuso il 27 aprile 2000. Nel suo parere, il Mediatore ha concluso che non era stato possibile accertare alcun caso di cattiva amministrazione a carico della Commissione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2004, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

28      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di organizzare una riunione informale con le parti. Tale riunione si è svolta, in presenza del giudice relatore, il 2 febbraio 2006. In tale occasione, le parti hanno avviato negoziati intesi a raggiungere una composizione amichevole entro un termine di due mesi. Dopo che tale termine è stato prorogato per due volte, il 29 giugno 2006 la convenuta ha informato il Tribunale del fallimento di detti tentativi di composizione amichevole.

29      In seguito, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale.

30      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 7 novembre 2006.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la IIC Informations-Industrie Consulting al pagamento in suo favore della somma di EUR 181 263,61, aumentata del 4% a titolo di interessi, a partire dal 1° novembre 1998;

–        condannare la IIC Informations-Industrie Consulting alle spese.

32      La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–         in via subordinata, concederle la tutela contro l’esecuzione forzata e consentirle di evitare un’eventuale esecuzione forzata mediante la costituzione di una garanzia, eventualmente in forma di garanzia bancaria;

–        condannare la Commissione alle spese.

 Diritto

33      La Commissione afferma che la quasi totalità delle spese per le quali è stato concesso un finanziamento alla convenuta non era ammissibile ai fini di un rimborso. Secondo la Commissione, dalle relazioni tecniche citate ai precedenti punti 18-20 emerge che la convenuta, non avendo diritto al finanziamento delle spese sostenute, è obbligata a restituire gli importi percepiti a titolo di anticipo, in conformità al punto 4.3 dell’allegato II dei contratti DCC e Donna.

34      Avverso tali argomenti, la convenuta deduce due serie di motivi. Con la prima serie di motivi, essa contesta l’esigibilità del credito fatto valere dalla Commissione. In tale contesto, essa deduce l’assenza di legittimazione passiva, la prescrizione del presunto credito e la decadenza della Commissione da qualsivoglia diritto alla ripetizione. Con la seconda serie di motivi, essa afferma che gli obiettivi perseguiti con i due progetti sono stati attuati e che i costi dichiarati sono stati realmente sostenuti. Essa contesta alla Commissione di comportarsi in modo contraddittorio, in quanto tenterebbe, a posteriori, in forza di considerazioni puramente formali, di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali.

 Sulla legittimazione passiva

 Argomenti delle parti

35      La Commissione ritiene di aver diritto al recupero del proprio credito nei confronti della convenuta, posto che i contratti DCC e Donna indicano quest’ultima come soggetto obbligato al rimborso. Infatti, ogni contraente sarebbe tenuto a restituire, a titolo individuale, le somme indebitamente percepite.

36      Secondo la convenuta, dai due contratti emerge che la Commissione perseguiva l’obiettivo di avere un unico interlocutore con cui poter affrontare direttamente le difficoltà collegate all’esecuzione dei contratti. Pertanto, il ruolo della Ploenzke, quale coordinatrice, sarebbe andato oltre quello di un semplice mandatario incaricato di percepire gli aiuti. Il punto 4.3 dell’allegato II dei contratti, che impone ai contraenti l’obbligo di restituire alla Commissione le somme indebitamente percepite, non condurrebbe a una diversa conclusione, in quanto non descriverebbe le modalità con cui la restituzione dovrebbe aver luogo. Detto punto 4.3 dovrebbe interpretarsi nel senso che la Ploenzke era il partner contrattuale con la cui intermediazione i contratti dovevano essere eseguiti.

 Giudizio del Tribunale

37      Occorre ricordare che i contratti DCC e Donna sono stati stipulati dalla Commissione, da un lato, e dalla Ploenzke e dalla convenuta, indicate come «contraenti», dall’altro, con la precisazione che la Ploenzke aveva altresì la funzione di «coordinatrice» ai sensi dell’art. 1, n. 3, dei contratti DCC e Donna. A norma dell’art. 1 di questi stessi contratti, le contraenti si erano impegnate nei confronti della Commissione ad adempiere i contratti congiuntamente e solidalmente per quanto riguarda i lavori elencati all’allegato I degli stessi.

38      È vero che la Ploenzke, nella sua veste di coordinatrice, era responsabile della presentazione di tutti i documenti alla Commissione, nonché delle relazioni generali tra le contraenti e quest’ultima. La Ploenzke era inoltre, tra le contraenti, l’unico interlocutore della Commissione. Tuttavia, la disposizione contrattuale che prevede tale ruolo di coordinamento deve essere interpretata – in conformità al diritto tedesco rilevante, ossia l’art. 242 del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, codice civile tedesco) – secondo i criteri di lealtà e di reciproco affidamento generalmente riconosciuti tra le parti contrattuali.

39      Orbene, dal punto 4.3 dell’allegato II dei contratti emerge chiaramente che spettava ai «contraenti» in quanto tali, e non all’eventuale coordinatore, di restituire alla Commissione la differenza tra il contributo finanziario effettivamente dovuto e le somme indebitamente versate. Oltretutto, la Commissione ha giustamente sottolineato che il coordinamento cui era tenuta la Ploenzke si limitava a taluni compiti supplementari di carattere organizzativo, segnatamente il compito di trasmettere all’altro contraente le somme versate dalla Commissione.

40      Di conseguenza, i contratti controversi non possono essere ragionevolmente interpretati nel senso che la Ploenzke, nella sua veste di coordinatrice, sia tenuta a restituire somme di cui, ai sensi dell’art. 4, n. 5, secondo comma, dei contratti, ha beneficiato esclusivamente la convenuta, in qualità di contraente e di debitrice. I contratti in questione non contengono quindi alcuna clausola in forza della quale la Ploenzke potrebbe essere obbligata a restituire somme di importo superiore a quelle che essa stessa ha percepito in veste di contraente.

41      Ne discende che l’obbligo di restituire gli anticipi indebitamente percepiti dalla convenuta, sempreché tale obbligo risulti essere fondato, grava sulla convenuta stessa.

42      Il motivo relativo all’assenza di legittimazione passiva deve pertanto essere respinto.

 Sulla prescrizione

 Osservazioni preliminari

43      Quanto al diritto tedesco rilevante in materia di prescrizione, deve osservarsi che nella fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni del BGB che disciplinano tale materia, ancorché i contratti controversi siano qualificabili come «contratti di diritto pubblico» ai sensi dell’art. 238 CE. Infatti, il Bundesverwaltungsverfahrensgesetz (legge federale sul procedimento amministrativo non contenzioso, in prosieguo: il «BVwVfG»), del 25 maggio 1976 (BGBl. 1976 I, pag. 1253, e 2003 I, pag. 102), che disciplina, segnatamente, i contratti di diritto pubblico, ma che non si pronuncia sulle questioni relative alla prescrizione, prevede, all’art. 62, che le disposizioni del BGB trovino applicazione a tali contratti per analogia, a titolo integrativo.

44      A tal proposito, è pacifico che, prima della riforma del diritto tedesco delle obbligazioni, entrata in vigore nel 2002, le disposizioni sulla prescrizione di cui agli artt. 195 e 196 del BGB prevedevano un termine di prescrizione di diritto comune di trent’anni e un termine di prescrizione di due o quattro anni per una serie di crediti determinati di cui erano titolari specifici operatori economici.

45      A seguito della riforma del diritto tedesco delle obbligazioni, l’art. 195 del BGB, nella sua nuova versione, prevede un termine di prescrizione di diritto comune di tre anni.

46      L’art. 229, n. 6, quarto comma, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al BGB, in prosieguo: l’«EGBGB») ha introdotto, nell’ambito della riforma del diritto delle obbligazioni, un regime transitorio secondo cui, qualora il termine di prescrizione previsto nella nuova versione del BGB, applicabile a partire dal 1° gennaio 2002, sia più breve di quello previsto nella precedente versione del BGB, applicabile fino a tale data, si applica il termine più breve, che comincia a decorrere il 1° gennaio 2002.

 Argomenti delle parti

47      La Commissione ritiene che il proprio diritto alla restituzione non sia, nella fattispecie, prescritto. Ai sensi dell’art. 195 del BGB, nella sua versione precedente, tale diritto sarebbe stato inizialmente soggetto a un termine di prescrizione trentennale. In forza del combinato disposto dell’art. 195 del BGB, nella sua nuova versione, e dell’art. 229, n. 6, quarto comma, dell’EGBGB, il termine di prescrizione del diritto in questione sarebbe ormai di tre anni. Detto termine avrebbe cominciato a decorrere il 1° gennaio 2002 e sarebbe stato interrotto, prima della sua scadenza, il 31 dicembre 2004, con il deposito del presente ricorso.

48      Poiché la convenuta si richiama all’art. 196 del BGB, nella sua precedente versione, la Commissione afferma che tale disposizione contiene un’elencazione esaustiva, per cui tutti i diritti non espressamente considerati dal testo in questione sono esclusi dal termine di prescrizione breve. La ratio fondamentale di tale disposizione − intesa a sottoporre a un termine prescrizionale breve quelle operazioni della vita quotidiana che raramente danno luogo all’emissione di una prova di pagamento − non sarebbe applicabile in via analogica al finanziamento dei progetti controversi da parte della Commissione.

49      La convenuta replica che il credito della Commissione si è estinto in ragione della prescrizione intervenuta, nella fattispecie, prima della presentazione del ricorso. Essa afferma che le iniziative culturali, quali quelle sostenute dai due progetti controversi, dipendono in gran parte dalla concessione di sovvenzioni. Orbene, in questo contesto, vi sarebbe una peculiare esigenza di certezza del diritto, in quanto le richieste di restituzione rappresenterebbero una significativa pressione finanziaria sul beneficiario. Sarebbe quindi congruo applicare, in via analogica, le disposizioni relative al termine di prescrizione abbreviato di cui all’art. 196 del BGB, nella sua precedente versione.

50      La convenuta osserva che il suo interesse è comparabile a quello dei debitori presso i quali vengono recuperati i crediti citati in tale disposizione, cioè i crediti risultanti, in generale, da scambi economici che presentano un’esigenza di certezza del diritto garantita da prescrizioni abbreviate. L’impegno della convenuta in favore dei progetti culturali controversi sarebbe stato correlato a rilevanti interessi economici e a concrete ripercussioni finanziarie. Il diritto tedesco riconoscerebbe il principio dell’applicazione analogica del citato art. 196; infatti, le disposizioni normative sulla prescrizione non conterrebbero un’elencazione esaustiva, in quanto il legislatore non avrebbe potuto disciplinare nel dettaglio tutte le peculiarità correlate alla concessione di una sovvenzione europea.

 Giudizio del Tribunale

51      Per verificare la possibilità di un’applicazione diretta o analogica dell’art. 196 del BGB, nella sua precedente versione, al caso di specie, occorre ricordare che tale disposizione prevede un termine di prescrizione abbreviato per una serie di crediti dettagliatamente elencati.

52      Orbene, è pacifico che tale disposizione non prevede né il diritto alla restituzione di somme versate in forza di una sovvenzione comunitaria né quello alla restituzione degli anticipi versati a tale scopo. Essa non può quindi trovare alcuna applicazione diretta al caso di specie.

53      Quanto ad un’eventuale applicazione analogica, quest’ultima è ammessa dal diritto tedesco se la disciplina in questione risulti essere lacunosa e se la situazione fattuale e giuridica in esame sia comparabile a quella effettivamente disciplinata dalla legge. Un’applicazione analogica presuppone, segnatamente, che risulti altamente probabile che, se il legislatore avesse dovuto colmare detta lacuna tenendo conto degli interessi in gioco, l’avrebbe fatto includendo la fattispecie controversa nella disciplina in questione (sentenze della corte federale in materia civile, BGHZ tomo 105, pagg. 140, 143; tomo 110, pagg. 183, 193; tomo 120, pagg. 239, 252).

54      Ora, come emerge dai motivi del BGB, l’art. 196 di detto codice, nella sua precedente versione, si basa sul presupposto che le transazioni della vita quotidiana siano generalmente caratterizzate da pagamenti piuttosto rapidi e dall’assenza di documenti probatori, ovvero dalla loro rapida distruzione, cosicché le parti non possono essere ragionevolmente obbligate a conservare per un periodo trentennale prove relative alla conclusione e all’esecuzione di un contratto di tal genere.

55      Tenuto conto di quanto precede, nel caso di specie non può essere rilevata l’esistenza di lacune all’interno del testo in esame.

56      Infatti, l’art. 196 del BGB, nella sua precedente versione, prevede un termine di prescrizione abbreviato solamente per la restituzione di anticipi versati nell’ambito di contratti conclusi con un impiegato, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con un operaio o con un avvocato. La convenuta, quale società commerciale, non può essere assimilata a tali categorie, ben delimitate, di persone. Quale società commerciale, essa non può neppure essere considerata come un soggetto cui debba essere garantita una tutela specifica col ricorso a prescrizioni abbreviate.

57      Inoltre, il finanziamento comunitario dei progetti culturali controversi non può essere considerato come una transazione rientrante nell’ambito della vita quotidiana. Infatti, tali progetti, aventi una significativa portata finanziaria, sono basati su accordi complessi, che includono voluminosi allegati, che prevedono controlli tecnici e finanziari e che obbligano la convenuta a fornire prove dettagliate delle spese da essa sostenute, ai fini del rimborso delle stesse.

58      Pertanto, il motivo basato sulla prescrizione del credito vantato dalla Commissione deve essere parimenti respinto.

 Sulla decadenza

 Argomenti delle parti

59      La Commissione sostiene, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, di non essere decaduta dal proprio diritto di credito. Infatti, l’atteggiamento generale della Commissione non avrebbe consentito alla convenuta di ritenere che la Commissione stessa avrebbe rinunciato al proprio credito. La convenuta non avrebbe neppure diritto alla tutela del legittimo affidamento, poiché la Commissione avrebbe precisato, nelle relazioni tecniche citate, che i progetti controversi non rispondevano agli standard qualitativi necessari. Di conseguenza, la convenuta avrebbe dovuto aspettarsi di dover rimborsare le somme in questione.

60      La convenuta ritiene di essersi legittimamente convinta che la Commissione avrebbe rinunciato al proprio diritto alla restituzione. Pertanto, la Commissione sarebbe decaduta dal diritto stesso. Infatti, alla luce del generale comportamento della Commissione, la convenuta avrebbe potuto ritenere che quest’ultima avesse rinunciato al suo diritto in quanto, per un periodo di quasi sette anni, intercorsi tra l’elaborazione delle relazioni di revisione e la fine del mese di dicembre 2004, essa non avrebbe assunto alcun provvedimento inteso alla restituzione, in via giudiziaria, delle somme di cui trattasi. La convenuta aggiunge di aver potuto legittimamente credere a tale rinuncia poiché, da sette anni, la Commissione citava i progetti stessi sul sito Internet dell’Unione europea, utilizzando in tal modo i loro risultati ai propri fini. Si dovrebbe inoltre considerare che, senza l’aiuto finanziario della Commissione, i progetti non sarebbero stati realizzati e che la stabilità finanziaria della convenuta dipenderebbe dalla possibilità di trattenere il contributo finanziario. A tal proposito, la convenuta sottolinea la peculiarità delle sovvenzioni controverse quali «aiuti a fondo perduto». Essa ne deduce che il ricorso riguardante la loro restituzione doveva essere presentato tempestivamente, il che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto.

61      Secondo la convenuta, il riferimento alle relazioni di revisione non sarebbe pertinente, in quanto gli esperti scelti ed inviati dalla Commissione non avrebbero redatto relazioni tecniche indipendenti e conformi alle regole comunemente accettate. In particolare, non vi sarebbe stato alcun esame circostanziato degli argomenti esposti dalla convenuta nel corso dell’esecuzione dei progetti.

62      Per quanto concerne il progetto Donna, la data di deposito della relazione peritale, il 26 giugno 1998, farebbe pensare che la Commissione volesse evitare un esame degli argomenti formulati dalla convenuta. Infatti, in occasione dell’incontro tenutosi in tale data, i rappresentanti della convenuta avrebbero risposto alle domande degli esperti della Commissione. Tuttavia, quest’ultima avrebbe comunicato il verbale di detto incontro solamente poco prima dell’invio della sua domanda di restituzione. Lo stesso potrebbe dirsi con riferimento al progetto DCC: il 17 dicembre 1997, la Commissione avrebbe trasmesso la relazione tecnica agli interessati e il 23 dicembre 1997 essa avrebbe risolto il contratto.

63      In questo contesto, la convenuta sostiene di non aver ancora preteso le somme cui essa stessa aveva diritto a titolo di rimborso spese (ECU 352 800 per il progetto DCC e ECU 110 781,45 per il progetto Donna) in quanto riteneva che la Commissione, da parte sua, non avrebbe fatto valere il suo diritto alla restituzione. Infatti, le due parti si sarebbero tacitamente accordate sul fatto di lasciare le cose come stavano, per giungere ad una situazione accettabile per entrambe (pactum de non petendo). Il comportamento della convenuta rappresenterebbe pertanto una prova del suo affidamento sull’inattività della Commissione in tal senso.

 Giudizio del Tribunale

64      Si deve innanzitutto respingere l’affermazione della convenuta, secondo cui le due parti avevano tacitamente concordato, all’epoca, di lasciare le cose come stavano per giungere a una situazione accettabile per entrambe. Tale affermazione, infatti, non è supportata da alcun elemento del fascicolo. Benché tale affermazione sia stata vigorosamente contestata dalla Commissione, la convenuta non ha presentato alcuna prova concreta che consenta di concludere nel senso di una rinuncia reciproca e tacita.

65      Si deve aggiungere, in ogni caso, che, tenuto conto della diversa rilevanza delle somme controverse, cioè EUR 180 000 pretesi dalla Commissione a titolo di restituzione, per un verso, e EUR 650 000 pretesi dalla convenuta a titolo di rimborso spese, per altro verso, la conclusione di un tale pactum de non petendo non appare credibile. Peraltro, neppure dinanzi al Tribunale la convenuta ha fatto valere la compensazione del suo presunto credito con quello della Commissione, ma si è limitata ad affermare che essa «si riserva[va] il diritto di chiedere alla Commissione il versamento delle somme residue». Orbene, conformemente alla nuova versione dell’art. 215 del BGB, l’eventuale prescrizione del suo credito non avrebbe impedito alla convenuta, nell’ambito della presente controversia, di far valere il credito stesso a titolo di compensazione.

66      Si deve poi rilevare che, nel diritto tedesco, il principio di decadenza è stato sviluppato dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 242 del BGB, che impone alle parti contraenti l’obbligo di eseguire il loro contratto alla luce dei criteri di lealtà e di reciproco affidamento, generalmente validi nei rapporti giuridici tra privati. Secondo tale giurisprudenza, il creditore decade dal proprio diritto contrattuale qualora non l’abbia invocato per un lungo periodo e qualora, in considerazione del suo generale comportamento, il debitore sia autorizzato a credere che tale diritto non sarà fatto valere in futuro (BGHZ tomo 91, pagg. 62, 71, tomo 105, pagg. 290, 298, e, in particolare, tomo 146, pagg. 217, 220 e 221).

67      Si deve quindi esaminare, innanzitutto, la durata del periodo nel corso del quale il creditore si è astenuto dall’esercitare il proprio diritto, in quanto la rilevanza di un periodo di inattività deve essere valutata in base al caso specifico. In secondo luogo, è necessario prendere in considerazione la natura e la rilevanza del credito, sia esso derivante dal diritto privato o dal diritto pubblico, e, infine, l’intensità dell’affidamento generato dal comportamento del creditore, nonché l’ampiezza del bisogno di tutela in capo al debitore.

68      Quanto alla durata del periodo nel corso del quale la Commissione è rimasta inattiva, nel caso di specie, è importante sottolineare innanzitutto che l’inizio di tale periodo di inattività deve essere fissato alla data del 1° novembre 1998. Infatti, è mediante l’avviso di accertamento e la nota di debito, citati al precedente punto 24, che la Commissione ha chiaramente e definitivamente chiesto alla convenuta, nella forma di una messa in mora, di rimborsare la somma di ECU 179 337 entro il 31 ottobre 1998.

69      Ne discende che qualsiasi elemento anteriore a tale data – in particolare la modalità, contestata dalla convenuta, con cui sono state redatte le relazioni tecniche e di revisione citate ai precedenti punti 18-22 – è privo di rilevanza al fine di determinare se la Commissione sia decaduta dal proprio diritto alla restituzione, rivendicato per il 31 ottobre 1998, per il solo fatto che essa si è astenuta dal farlo valere in sede giurisdizionale prima del 24 dicembre 2004.

70      Deve rilevarsi, poi, che la Commissione, nel formulare il presente ricorso più di sei anni dopo la messa in mora del 31 ottobre 1998, ha rispettato il termine di prescrizione specifico, inizialmente trentennale e successivamente triennale (v. precedenti punti 44-46), applicabile al caso di specie. Orbene, ad un creditore non può, di norma, negarsi il diritto di utilizzare nella sua interezza il termine di prescrizione, in particolare quando questo sia relativamente breve rispetto al termine trentennale.

71      Si deve aggiungere che la convenuta, ai sensi dell’art. 257, n. 1, punto 4, e n. 4, dello Handelsgesetzbuch (codice di commercio tedesco, in prosieguo: l’«HGB») e dell’art. 147, n. 1, punto 4, e n. 3, dell’Abgabenordnung (codice fiscale tedesco, in prosieguo: l’«AO»), era tenuta a conservare, per un periodo di dieci anni, tutti i documenti contabili relativi all’esecuzione dei progetti DCC e Donna. Se la durata dell’obbligo di conservare tali documenti contabili è stata estesa a dieci anni solamente dagli artt.  2 e 4 della legge 19 dicembre 1998, che modifica varie discipline fiscali (BGBl. 1998 I, pag. 3816), questo nuovo termine decennale risulta applicabile, in forza degli artt.  3 e 5 di questa stessa legge, in quanto il precedente termine di conservazione applicabile ai citati documenti non era ancora scaduto alla fine dell’anno 1998. Ora, poiché i progetti DCC e Donna hanno avuto esecuzione nel 1997, i relativi documenti contabili dovevano essere conservati, in forza delle disposizioni precedenti dell’HGB e dell’AO, per sei anni, cosicché alla fine del 1998 detto termine non era ancora scaduto.

72      La convenuta non ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, di esser stata sottoposta a termini di conservazione specifici più brevi, che sarebbero scaduti prima dell’introduzione di questo ricorso. Essa si è invece richiamata alle disposizioni dell’art. 45 del Sozialgesetzbuch X (codice sociale tedesco, parte X) del 18 agosto 1980 (BGBl. 1980 I, pag. 1469, e 2001 I, pag. 130) e dell’art. 48 del BVwVfG (v. il precedente punto 43), secondo cui le autorità amministrative dispongono, nei confronti del beneficiario, di un termine limitato ad un anno per procedere al ritiro di un atto amministrativo illegittimo favorevole.

73      È sufficiente rilevare in proposito che detto termine annuale si riferisce a procedimenti amministrativi nel cui ambito la pubblica amministrazione è legittimata ad agire mediante atti amministrativi unilaterali. Le disposizioni invocate dalla convenuta non risultano, invece, in alcun modo rilevanti nel caso in esame, posto che la Commissione e la convenuta hanno preferito stabilire rapporti contrattuali ai sensi dei quali la Commissione non era autorizzata ad adottare atti di tal genere.

74      Ne discende che il periodo di più di sei anni compreso tra la messa in mora della convenuta e l’introduzione di questo ricorso non risulta essere, nelle circostanze del caso in esame, sufficientemente lungo da implicare una decadenza del credito rivendicato dalla Commissione.

75      In ordine alla natura e alla rilevanza del credito di cui trattasi, la convenuta non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la Commissione, per le caratteristiche ovvero per l’importo del diritto alla restituzione in questione, sarebbe decaduta dal suo diritto.

76      Per quanto riguarda l’eventuale affidamento generato nella convenuta dal comportamento della Commissione, è giocoforza rilevare che nel fascicolo non vi è traccia di alcun atto concreto col quale quest’ultima, a prescindere dalla sua semplice inattività durata molti anni, avrebbe manifestato l’intenzione di rinunciare al suo diritto alla restituzione. Al contrario, come emerge dal parere del Mediatore europeo che, in data 27 aprile 2000, chiude il procedimento avviato con la denuncia della convenuta, la Commissione ha esplicitamente dichiarato, dinanzi al Mediatore, che essa intendeva far valere in sede giurisdizionale il proprio diritto alla restituzione.

77      Inoltre, deve presumersi che la convenuta, quale operatore economico prudente ed accorto, dovesse essere al corrente dell’entrata in vigore, nel 2002, della riforma del diritto tedesco delle obbligazioni. Essa avrebbe dovuto pertanto aspettarsi che la Commissione si sarebbe avvalsa pienamente nel nuovo termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2004 (v. i precedenti punti 44-46). Il fatto che essa abbia scelto, da parte sua, di non far valere in sede giurisdizionale il proprio credito nei confronti della Commissione non poteva in alcun caso creare un legittimo affidamento della convenuta sul fatto che la Commissione non avrebbe esercitato il suo diritto alla restituzione. In ogni caso, la convenuta non ha affermato che la Commissione le abbia impedito, con il suo comportamento, di presentare in tempo utile un ricorso per il pagamento.

78      Quanto, infine, alla necessità di tutela in capo alla convenuta, quest’ultima sostiene di appartenere, quale società a responsabilità limitata, alla categoria delle piccole e medie imprese, cosicché dovrebbe operarsi, su questo punto, una netta distinzione tra essa stessa e la società per azioni Ploenzke, che sarebbe attiva su scala mondiale.

79      Occorre rilevare in proposito che il fatto che una società debitrice sia di dimensioni ridotte non è, di per sé, sufficiente a far sì che il suo creditore possa essere dichiarato decaduto dal suo credito, a meno che quest’ultimo non abbia contribuito, con il suo comportamento, a porre la debitrice in una cattiva situazione finanziaria. Orbene, nulla all’interno del fascicolo consente di concludere che la Commissione si sia comportata in tal senso nel periodo compreso tra il 1° novembre 1998 e l’introduzione di questo ricorso.

80      Peraltro, la convenuta non può invocare efficacemente, in veste di piccola impresa, una sua presunta inesperienza nell’esecuzione dei due progetti finanziati dalla Commissione. Infatti, il sig. B., ex amministratore della convenuta nonché membro dell’équipe professionale operante nell’ambito di tali progetti (v. precedente punto 12), aveva sottoscritto i contratti DCC e Donna a nome della Ploenzke, in qualità di direttore d’unità di quest’ultima società. Inoltre, il sig. B. è citato come uno dei rappresentanti della Ploenzke nell’allegato al contratto DCC e come unico rappresentante della Ploenzke nell’allegato al contratto Donna. Data l’esistenza di tali vincoli personali tra le due società, non sembra che la convenuta abbia obiettivamente bisogno di una tutela specifica nei confronti del diritto alla restituzione fatto valere dalla Commissione.

81      Alla luce delle circostanze concrete del caso in esame, non può quindi essere accolto il motivo basato sulla decadenza.

82      Da quanto precede risulta che la prima serie di motivi invocati dalla IIC deve essere respinta. Di conseguenza, si deve rilevare che il credito fatto valere dalla Commissione è esigibile. Rimane tuttavia da determinare quali siano le spese rimborsabili nell’ambito dei due progetti in questione.

 Sulle spese rimborsabili nell’ambito dei progetti DCC e Donna

 Osservazioni preliminari

83      Si deve ricordare che l’asserito diritto della Commissione alla restituzione degli anticipi versati deriva dal punto 4.3 dell’allegato II di ciascun contratto. Tale disposizione contrattuale, infatti, riconosce un diritto siffatto se il contributo finanziario complessivo dovuto dalla Commissione in base ai progetti, come risultante, eventualmente, da una verifica contabile, sia inferiore ai pagamenti già effettuati per i progetti stessi. In applicazione del citato punto 4.3, è necessario quindi verificare se l’importo degli anticipi percepiti dalla convenuta ecceda l’importo delle spese ammissibili al finanziamento.

84      Risulta, in proposito, che la Commissione non ha accettato alcuna voce di spesa tra quelle presentate dalla convenuta nell’ambito del progetto DCC: quest’ultima aveva infatti chiesto il rimborso di un importo complessivo di DEM 1 960 943, costituito da spese di personale (DEM 834 568), di subappalto (DEM 618 631), per attrezzature (DEM 384 018), di viaggio (DEM 32 682), per materiale di consumo (DEM 35 017) e da spese generali (DEM 56 027).

85      Nell’ambito del progetto Donna, la Commissione ha accettato solamente il rimborso di un importo pari a DEM 46 300,18, mentre la convenuta aveva chiesto il rimborso di un importo totale pari a DEM 646 809, costituito da spese di personale (DEM 227 998,39), di subappalto (DEM 257 659), per attrezzature (DEM 106 871), di viaggio (DEM 22 659), per materiale di consumo (DEM 9 236) e da spese generali (DEM 22 385).

86      In quest’ambito, la convenuta contesta alla Commissione di comportarsi in modo contraddittorio, poiché la sua richiesta di restituzione sarebbe incompatibile col fatto che le prestazioni contrattuali sono state eseguite, nella loro interezza, in forma corretta e congrua. Essa sostiene inoltre che i costi da essa dichiarati alla Commissione ai fini del rimborso sono tutti ammissibili.

 Sul comportamento contraddittorio della Commissione

–       Argomenti delle parti

87      La Commissione è del parere che il suo comportamento, consistente nel richiedere la restituzione degli anticipi versati alla convenuta, non abbia carattere contraddittorio. I progetti controversi, infatti, si sarebbero rivelati un fallimento, non essendo stati rispettati i relativi criteri qualitativi.

88      In ogni caso, il rimborso delle spese affrontate non dipenderebbe dal successo ovvero dal fallimento dei progetti. Infatti, indipendentemente dal successo dei progetti, la convenuta disconoscerebbe il fatto che la Commissione aveva diritto ad una restituzione in quanto le spese addotte non erano ammissibili al finanziamento ai sensi dei punti 1 e 5 dell’allegato II di ciascun contratto. Il solo elemento decisivo sarebbe quindi dato dalla prova, ad opera della convenuta, dell’ammissibilità delle spese in questione, prova che essa non sarebbe tuttavia riuscita a fornire.

89      La convenuta sostiene di aver eseguito correttamente e integralmente le prestazioni oggetto dei due contratti. La Commissione, infatti, utilizzerebbe attualmente i risultati dei due progetti nella pubblicità da essa effettuata sul sito Internet dell’Unione europea. Tale sito si richiamerebbe al memorandum d’intesa sul patrimonio culturale europeo, in cui la Commissione ringrazia il sig. B. per il lavoro svolto, che avrebbe contribuito alla realizzazione degli obiettivi del memorandum d’intesa. Il progetto DCC sarebbe stato citato per illustrare i meriti del sig. B. Inoltre, in una lettera del 16 marzo 1998, la Commissione avrebbe ringraziato la convenuta per il suo contributo al memorandum d’intesa e quindi ai due progetti. Sarebbe rilevante il fatto che la Commissione non ha soppresso i riferimenti ai due progetti su Internet e che essa non ha quindi preso le distanze rispetto agli obiettivi raggiunti nell’ambito dei progetti stessi.

90      La convenuta aggiunge che le relazioni, i programmi, nonché i materiali digitali e analogici elaborati nell’ambito dei progetti sono stati consegnati e che le spese di personale fatte valere sono state effettivamente sostenute. Durante l’attuazione dei progetti, la convenuta non avrebbe ricevuto alcuna delle contestazioni sollevate oggi nel ricorso. Le disposizioni contrattuali citate dalla Commissione avrebbero l’unico obiettivo di agevolare la prova ed il controllo delle spese ammissibili affrontate nell’ambito dei due progetti.

–       Giudizio del Tribunale

91      La convenuta afferma, in sostanza, che il successo dei progetti DCC e Donna esclude, in quanto tale, il diritto alla restituzione fatto valere dalla Commissione, poiché tale diritto sarebbe basato su considerazioni relative all’ammissibilità aventi carattere puramente formale.

92      Detta tesi non può essere accolta.

93      Infatti, ai sensi dell’art. 274 CE, la Commissione è vincolata dall’obbligo di buona e sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie. Nel sistema di concessione dei contributi finanziari comunitari, l’impiego dei contributi stessi è subordinato a regole che possono condurre alla restituzione parziale o totale di un contributo già concesso. Il beneficiario di un contributo finanziario la cui domanda è stata approvata dalla Commissione non acquisisce quindi, a questo titolo, alcun diritto definitivo al pagamento integrale del contributo qualora non rispetti le condizioni alle quali l’aiuto era subordinato (sentenze del Tribunale 14 luglio 1997, causa T‑81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II‑1265, punto 62, e 29 settembre 1999, causa T‑126/97, Sonasa/Commissione, Racc. pag. II‑2793, punto 59).

94      In questo contesto, la Corte ha stabilito che, secondo un principio fondamentale che governa i contributi finanziari comunitari, la Comunità poteva sovvenzionare soltanto spese effettivamente sostenute. Pertanto, affinché la Commissione possa svolgere un ruolo di controllo, i beneficiari di tali contributi debbono dimostrare l’effettiva esistenza dei costi imputati ai progetti sovvenzionati, poiché la comunicazione di informazioni affidabili da parte di tali beneficiari è indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controllo e di prova instaurato per verificare l’adempimento delle condizioni di concessione dei contributi. Non è quindi sufficiente dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una sovvenzione specifica. Il beneficiario dell’aiuto deve altresì fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate in conformità delle condizioni fissate per la concessione del contributo di cui trattasi, in quanto sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese debitamente giustificate. Il suo obbligo di rispettare le condizioni finanziarie stabilite costituisce, esso stesso, uno dei suoi impegni essenziali e dunque rappresenta un presupposto dell’attribuzione del contributo finanziario comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/Commissione, Racc. pag. I‑731, punti 69, 76, 78, 86 e 97).

95      La Corte ha del pari stabilito che l’obbligo, previsto in un contratto di sovvenzione comunitaria, di consegnare alla Commissione, nelle forme ed entro i termini prescritti, la documentazione relativa alle spese che si affermano essere ammissibili al finanziamento ha carattere imperativo e che l’esigenza di produrre tale documentazione nelle debite forme ha l’unico obiettivo di consentire alla Commissione di disporre dei dati necessari per verificare se i fondi comunitari siano stati utilizzati in conformità alle disposizioni contrattuali (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 gennaio 2006, causa C‑279/03 OP, Implants/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 36 e 37).

96      Nell’ambito del finanziamento da parte del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola e da parte del Fondo sociale europeo, la Corte ha sottolineato l’importanza della regola secondo cui solo le spese effettuate conformemente alle norme comunitarie sono imputabili al bilancio comunitario, così che la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere un contributo finanziario comunitario in caso di irregolarità. Secondo la Corte, anche irregolarità di natura puramente «tecnica», che non hanno alcun preciso impatto finanziario, possono arrecare un serio pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione nonché al rispetto del diritto comunitario e giustificare, pertanto, l’applicazione di rettifiche finanziarie ad opera della Commissione (sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C‑199/03, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑8027, punti 26, 27, 29 e 31).

97      Risulta dalla citata giurisprudenza che il fatto che la Commissione insista sul rispetto scrupoloso, da parte della convenuta, dei suoi obblighi contrattuali in materia di documentazione degli esborsi e di giustificazione delle spese affrontate non può essere qualificato come mero formalismo. Spetta, piuttosto, alla convenuta dimostrare che i suoi obblighi di documentazione contabile sono stati effettivamente adempiuti.

98      Tale conclusione non è smentita dalle norme che disciplinano l’onere della prova. In forza di tali norme, è certamente la Commissione, in veste di parte ricorrente, che è tenuta a dimostrare la fondatezza del suo diritto alla restituzione [sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) 14 gennaio 1991, II ZR 190/89, BGHZ tomo 113, pagg. 222, 226], sicché spetta alla medesima esporre in modo congruo e, in caso di contestazione, fornire la prova che i pagamenti da essa effettuati hanno superato l’importo del contributo finanziario dovuto.

99      Tuttavia, la Commissione è tenuta a contribuire solo alle spese affrontate in conformità al contratto e debitamente giustificate. Solo qualora la convenuta abbia fornito i rendiconti delle spese rilevanti, la Commissione dovrà, eventualmente, provare di non essere tenuta a rimborsare le spese sostenute per il fatto che la prestazione contrattuale non è conforme ovvero che i rendiconti non sono esatti (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa decisa con sentenza della Corte 17 marzo 2005, causa C‑294/02, Commissione/AMI Semiconductor Belgium e a., Racc. pagg. I‑2175, I‑2178, punti 174 e segg.).

100    Peraltro, quanto al presunto successo dei progetti in questione, si deve aggiungere che la convenuta ha ammesso, all’udienza, che il fascicolo non conteneva alcun documento informatico che attestasse un tale successo quanto alla digitalizzazione dei contenuti culturali selezionati nell’ambito del progetto DCC o quanto alla realizzazione di un forum virtuale nell’ambito del progetto Donna. La convenuta ha addirittura parlato, all’udienza, di un fallimento dei progetti, che sarebbe dovuto al fatto che nel 1997 non vi era un numero sufficiente di utilizzatori dotati di un accesso rapido a Internet e che era necessario servirsi di modem non del tutto adeguati.

101    La convenuta sostiene, comunque, che i risultati dei due progetti sono utilizzati a fini pubblicitari sul sito Internet dell’Unione europea. Tuttavia, la Commissione ha dimostrato nella sua replica (punti 21-29) che le informazioni disponibili sul sito in questione si riferirebbero alla fase iniziale della realizzazione dei progetti (nel 1997) e nulla direbbero quanto al loro eventuale risultato. Infine, neppure gli estratti del memorandum d’intesa sul patrimonio culturale europeo e, più in particolare, i ringraziamenti cui fa riferimento la convenuta non si pronunciano sul successo dei progetti.

102    Infine, è vero che, nel contesto del memorandum d’intesa sul patrimonio culturale europeo, il nome dell’ex amministratore della convenuta, sig. B., è citato nell’ambito di un «Gruppo di lavoro 4 – Priorità nel contenuto digitale per la cultura». Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione, è solamente nell’ambito di un generale ringraziamento a tutti i partecipanti al progetto DCC che è stata citata la collaborazione personale del sig. B. al progetto «Multimedia per l’educazione e impieghi per un’iniziativa culturale integrata». Neppure la relazione finale del gruppo di lavoro 4 potrebbe attestare un risultato obiettivo del progetto DCC, posto che detta relazione sarebbe stata elaborata dallo stesso sig. B. Del pari, la formulazione adottata dalla Commissione nella sua lettera 16 marzo 1998, che ringrazia la convenuta per gli sforzi effettuati, rappresenta una semplice formula di cortesia e non attesta che il gruppo di lavoro 4 abbia ottenuto un successo concreto e reale.

103    Da quanto precede, risulta che il motivo basato su un comportamento contraddittorio della Commissione deve essere respinto.

 Sull’ammissibilità al finanziamento delle spese dichiarate

104    In ordine alle categorie di spesa che potevano essere impiegate ai fini dell’esecuzione dei progetti DCC e Donna, cioè le spese dirette (di personale, di subappalto, per attrezzature, di viaggio e per materiale di consumo) e le spese indirette (spese generali), occorre ricordare che il punto 1.2 dell’allegato II di ciascun contratto definisce le spese rimborsabili come le spese effettive, necessarie per ciascun progetto, che possono essere debitamente comprovate e che sono state affrontate nel corso della durata dei progetti.

105    Ne discende che gravava sulla convenuta l’onere di provare (v. precedente punto 99) che i costi dichiarati alla Commissione rappresentavano spese reali, effettivamente necessarie e correlate all’esecuzione dei progetti nel corso della durata degli stessi. Inoltre, nel fornire tale prova, la convenuta doveva conformarsi ai requisiti contrattuali specifici per ciascuna categoria di spesa.

106    In tale contesto, la convenuta accusa la Commissione di comportarsi slealmente nel pretendere la produzione di documenti dettagliati dopo un periodo di quasi sette anni, quando tali documenti sarebbero stati persi, ovvero sarebbero difficilmente ricostruibili, per il fatto che l’ex amministratore della convenuta, il sig. B., sarebbe deceduto nel 1999. La convenuta afferma di aver fornito alla Commissione, durante e immediatamente dopo l’attuazione dei due progetti, tutti i documenti richiesti, che dimostravano l’ammissibilità al finanziamento di tutte le spese affrontate. A suo dire, i documenti prodotti – in parte citati nel ricorso ed allegati allo stesso – costituiscono una prova sufficiente dell’effettività delle spese rimborsabili.

107    Tuttavia, tale argomentazione non può esonerare la convenuta dal rispetto degli obblighi imposti al punto 1.2 dell’allegato II di ciascun contratto. Peraltro, è sufficiente rilevare che la convenuta, in forza delle disposizioni rilevanti del diritto tedesco, era tenuta a conservare per dieci anni tutta la documentazione contabile relativa all’esecuzione dei progetti DCC e Donna (v. precedente punto 71).

108    Deve aggiungersi che, ai fini dell’ammissibilità delle spese dichiarate dalla convenuta, è decisivo verificare se quest’ultima sia o meno riuscita a giustificare tali spese nel 1997 e nel 1998, cioè al termine dei due progetti. Orbene, i relativi documenti giustificativi sono stati allegati alle memorie depositate dalle parti dinanzi al Tribunale. Essi sono contenuti, in particolare, negli allegati al ricorso. La convenuta, nel suo controricorso (punto 24), ha espressamente rinviato a tali allegati, senza contestare alla Commissione di aver distrutto o di aver intenzionalmente omesso di produrre documenti rilevanti che la convenuta le avrebbe fornito in tempo utile, ma che attualmente non le sarebbe più possibile produrre. L’osservazione della convenuta, secondo cui tali documenti sarebbero stati allegati al ricorso solo «in parte», è comunque troppo vaga per poter dispensare la convenuta dal suo obbligo di giustificare le spese dichiarate.

109    È quindi in base alle memorie scambiate tra le parti, ivi compresi i documenti allegati al ricorso e al controricorso, che deve essere esaminata l’ammissibilità al finanziamento delle varie categorie di spesa.

–       Spese di personale

110    Nell’ambito del progetto DCC, la convenuta ha dichiarato DEM 834 568, e ciò per le seguenti persone: sig. C. (Micro Computer DOS Systemhaus), sig.ra D., sigg.ri E., F., G. (FORSA), M. (Leonardo) e W. (Innovative Software).

111    Nell’ambito del progetto Donna, essa ha dichiarato DEM 227 998,39 per i sigg.ri F. e E., nonché per la sig.ra L.

112    Quanto alle spese dichiarate nell’ambito del progetto DCC, la Commissione afferma che non è stato possibile accettare le voci di spesa individuali in quanto le persone asseritamente coinvolte nella realizzazione del progetto non sono state assunte dalla convenuta. Lo stesso varrebbe per il progetto Donna. In ogni caso, nessuno dei documenti prodotti dalla convenuta risponderebbe ai requisiti formali stabiliti al punto 1.3.1 dell’allegato II di ciascun contratto.

113    La convenuta replica che il rifiuto di riconoscere le spese di personale è contrario al senso e all’oggetto dei contratti conclusi. Quanto all’obiezione relativa al fatto di non aver direttamente assunto il personale di cui trattasi, il punto 1.3.1 dell’allegato II dovrebbe essere interpretato nel senso che esso esclude il rimborso di spese solamente in caso di persone totalmente estranee ai progetti. Oltretutto, essa avrebbe fornito alla Commissione taluni resoconti delle ore lavorative, da cui sarebbero chiaramente emersi la data, l’orario di lavoro, il settore di attività ed il progetto stesso. Nell’esigere la stesura dei resoconti orari almeno una volta al mese e la sottoscrizione del responsabile del progetto, la Commissione disconoscerebbe il carattere puramente formale del citato punto 1.3.1 dell’allegato II.

114    Al riguardo, è sufficiente sottolineare che è pacifico tra le parti che la convenuta non ha adempiuto gli obblighi di cui al punto 1.3.1 dell’allegato II di ciascun contratto. Secondo tale disposizione, tutte le ore di lavoro del personale fatturate vanno registrate e documentate, e gli appositi registri devono essere controfirmati almeno una volta al mese dal responsabile del progetto o da un dirigente dell’azienda contraente debitamente autorizzato.

115    Orbene, i resoconti delle ore di lavoro presentati dalla convenuta (indicati come allegati 9 e 10 al controricorso) sono privi di qualsivoglia sottoscrizione e il loro autore rimane sconosciuto. Si tratta di un fascicolo di copie stampate a computer, il cui rapporto con la realtà delle prestazioni fornite, in assenza di qualsivoglia spiegazione o prova aggiuntiva, non è dimostrato. Infatti, nessun rappresentante della convenuta ha assunto, mediante una sottoscrizione apposta in tempo utile, la responsabilità della rispondenza al vero di tali resoconti orari.

116    Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, il requisito stabilito al punto 1.3.1 dell’allegato II non contraddice il senso, né l’oggetto, dei contratti. Tale disposizione sarebbe infatti intesa a garantire la presentazione regolare e temporalmente vicina (almeno una volta al mese) di documenti giustificativi affidabili, sottoscritti da rappresentanti qualificati della convenuta, relativi al tempo effettivamente dedicato ai progetti di cui trattasi dai dipendenti della stessa. La Commissione, non avendo assistito ai lavori concordati, non dispone di altri mezzi per controllare l’esattezza delle spese di personale addotte.

117    Ne discende che la convenuta non ha alcun diritto al rimborso delle spese di personale che essa sostiene di aver affrontato, senza che sia necessario pronunciarsi in merito alla questione se ed, eventualmente, con che modalità i collaboratori indipendenti siano da considerarsi, secondo il diritto tedesco, come facenti parte del personale del loro datore di lavoro.

–       Spese di subappalto

118    Nell’ambito del progetto DCC, la convenuta ha dichiarato DEM 618 631, ripartiti sulle seguenti voci: McDOS, Christian Liepe Photodesign e spese della Ploenzke attribuite alla IIC.

119    Nell’ambito del progetto Donna, essa ha dichiarato DEM 257 659, ripartiti sulle seguenti voci: società Fink & Partner, sig.ra D. D., sig.ra B. D. e società Casper Casting and Styling Agency.

120    Quanto al progetto DCC, la Commissione afferma di non aver dato l’autorizzazione preliminare al subappalto, necessaria ai sensi dell’art. 5, n. 1, del contratto. In ogni caso, la convenuta non avrebbe rispettato l’obbligo di far risultare, nei contratti di subappalto, gli obblighi su di essa gravanti nei confronti della Commissione, e segnatamente l’obbligo di fornire i resoconti delle ore di lavoro.

121    Quanto al progetto Donna, la Commissione ricorda di aver accettato di rimborsare solamente le spese riguardanti le sigg.re D. D. e B. D., per un importo pari a DEM 46 300,18, e di aver invece rifiutato il rimborso delle altre spese di subappalto, in mancanza di preliminare autorizzazione scritta.

122    Secondo la convenuta, è pacifico tra le parti che le imprese per le quali sono state presentate tali spese hanno operato nell’ambito del progetto DCC, cosicché non sarebbe stato necessario il consenso preliminare della Commissione, in quanto l’art. 5 del contratto DCC rappresenterebbe una prescrizione puramente indicativa. La Commissione, inoltre, avrebbe già approvato i subappaltatori, avendo ricevuto un elenco a tal fine. La convenuta non sarebbe stata obbligata a fornire resoconti circostanziati. Per quanto concerne le spese della Ploenzke, la loro attribuzione alla IIC risulterebbe da un accordo interno con la Ploenzke stessa.

123    Quanto al progetto Donna, la convenuta sostiene che tutte le spese di subappalto siano rimborsabili. La sottoscrizione del memorandum d’intesa da parte della società Fink & Partner consentirebbe di rispettare il senso e l’oggetto dell’art. 5, n. 1, del contratto Donna. Quanto alle spese della società Casper Casting and Styling Agency, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione scritta della Commissione.

124    Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’art. 5, n. 1, dei due contratti, la convenuta era autorizzata a stipulare contratti di subappalto solo previa autorizzazione scritta della Commissione, rimanendo inteso che la convenuta doveva esigere da tutti i subappaltatori il rispetto di quegli obblighi cui essa stessa era tenuta in applicazione dei contratti conclusi con la Commissione.

125    La tesi sostenuta dalla convenuta, secondo cui tale disposizione conterrebbe una prescrizione puramente indicativa, la cui violazione non potrebbe incidere sull’ammissibilità al finanziamento delle spese di cui trattasi, deve essere respinta.

126    Infatti, il requisito contrattuale di un’autorizzazione preliminare della Commissione in caso di intervento di subappaltatori è congruo e necessario, posto che l’esecuzione degli obblighi concordati incombe, in linea di principio, solo sull’impresa che la Commissione ha scelto, precisamente e individualmente, come parte contraente. Di conseguenza, la Commissione deve poter controllare ed, eventualmente, escludere l’eventuale coinvolgimento di un subappaltatore. La violazione, da parte della convenuta, del requisito della preliminare autorizzazione scritta è pertanto sufficiente a far sì che la Commissione neghi il rimborso delle relative spese.

127    Inoltre, e in ogni modo, è pacifico che la convenuta non ha prodotto alcun resoconto delle ore di lavoro per i propri subappaltatori nella forma prescritta al punto1.3.1 dell’allegato II dei contratti. Orbene, l’art. 5, n. 1, dei contratti le imponeva l’obbligo di esigere da tutti i subappaltatori il rispetto di quegli obblighi cui essa stessa era tenuta. Ne deriva che ogni subappaltatore impiegato dalla convenuta nell’esecuzione dei progetti era tenuto a conformarsi al punto 1.3.1 del citato allegato II, dichiarando la totalità delle ore di lavoro del suo personale coinvolto e facendo certificare da un dirigente debitamente autorizzato, almeno una volta al mese, i resoconti delle ore di lavoro.

128    Il requisito contrattuale consistente nell’imporre a ciascun subappaltatore gli stessi obblighi gravanti sulla convenuta era congruo e necessario allo scopo di garantire un controllo totale delle spese addotte e di escludere la possibilità che la convenuta potesse ottenere, mediante il semplice intervento di subappaltatori, il rimborso di spese che non sarebbero state altrimenti ammissibili al finanziamento.

129    Nessuno dei resoconti orari presentati dalla convenuta in allegato al suo controricorso risponde a tale requisito. Per i motivi esposti ai precedenti punti 115 e 116, essa non ha pertanto alcun diritto al rimborso delle spese di subappalto in questione.

130    Quanto alle spese attribuite alla convenuta dalla Ploenzke, in forza di un asserito accordo interno tra le due società, si deve aggiungere che la Ploenzke, contrariamente alla convenuta, ha spontaneamente restituito la totalità degli anticipi, conformemente alla richiesta in tal senso della Commissione (v. precedente punto 23). Di conseguenza, la Commissione non può essere obbligata a rimborsare, attraverso la convenuta, spese che la Ploenzke, restituendo gli anticipi percepiti, ha rinunciato a farsi rimborsare.

131    Ne discende che la convenuta non può chiedere il rimborso delle spese di appalto che essa afferma di aver sostenuto – fatte salve quelle affrontate per le sigg.re B. D. e D. D. nell’ambito del progetto Donna, già riconosciute dalla Commissione – posto che tali spese non sono state correttamente giustificate.

–       Spese di viaggio

132    Nell’ambito del progetto DCC, la convenuta ha dichiarato DEM 32 682 per le seguenti persone: sig.ra D., sig. E., sig. F., sig.ra L., sig. M. (Leonardo) e sig. C. (McDOS).

133    Nell’ambito del progetto Donna, essa ha dichiarato DEM 22 659 per le seguenti persone: sig.ra D. D., sig. E., sig. F., sig.ra L. e sig. M.

134    Secondo la Commissione, la convenuta non ha alcun diritto al rimborso delle spese di viaggio. Infatti, contrariamente al combinato disposto dei punti 1.3.4 e 1.2 dell’allegato II dei contratti, la convenuta non avrebbe fornito la prova della concreta correlazione tra tali spese e i due progetti.

135    Quanto al progetto DCC, la Commissione afferma che, eccettuata la sig.ra L., tutte le società e le persone citate erano subappaltatori per i quali non era stata concessa alcuna autorizzazione preliminare. Le spese della sig.ra L. non sarebbero rimborsabili, in quanto la convenuta non avrebbe affrontato spese di personale per la stessa.

136    Quanto al progetto Donna, la Commissione sostiene che, con riferimento alle spese affrontate per il sig. M., la convenuta non ha preteso il rimborso di spese di personale. I sigg.ri F. e E., in qualità di subappaltatori, non avrebbero avuto l’autorizzazione preliminare della Commissione. Per quanto concerne la sig.ra L., la convenuta non avrebbe fornito i resoconti delle ore di lavoro. Le spese per la sig.ra D. D. non potrebbero essere accettate, in quanto i documenti prodotti sarebbero insufficienti a dimostrare la necessità dei suoi spostamenti.

137    Ribadendo gli argomenti formulati con riferimento al subappalto, la convenuta sottolinea che il fatto di non aver dichiarato spese di personale non esclude in alcun modo il diritto a pretendere le spese di viaggio per la persona in questione, qualora tali spese siano state effettivamente sostenute. Quanto ai sig.ri F. e E., non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione. Quanto alle spese della sig.ra L., l’importanza della sua attività sarebbe stata dimostrata dai resoconti delle ore di lavoro forniti alla Commissione. Con riferimento alle spese della sig.ra D. D., la convenuta rinvia agli accordi aggiuntivi che riguardano il rimborso delle sue spese di viaggio.

138    È giocoforza rilevare, in proposito, che le spese di viaggio rappresentano, ai fini della loro ammissibilità al finanziamento, spese tipicamente accessorie, nel senso che possono essere considerati necessari, ai fini dei progetti in questione, solamente i viaggi delle persone le cui prestazioni effettive siano state riconosciute come necessarie nell’ambito dei progetti stessi. In altri termini, il rimborso delle spese di viaggio risulta giustificato solo se la persona a cui tali spese si riferiscono abbia partecipato utilmente, cioè in una forma riconosciuta dalla Commissione, alla realizzazione del progetto di cui trattasi.

139    Orbene, come sopra rilevato, la Commissione è legittimata a rifiutare il rimborso di tutte le spese dichiarate dalla convenuta a titolo di personale e di subappalto, fatta eccezione per quelle relative alle sig.re B. D. e D. D. per il progetto Donna. Di conseguenza, poiché le prestazioni asseritamente fornite dalle persone di cui trattasi non hanno un valore quantificabile per la Commissione, i loro eventuali spostamenti, effettuati per fornire dette prestazioni, non possono essere considerati necessari ai fini dei progetti DCC e Donna. Giustamente quindi la Commissione si richiama, in tal senso, al punto 1.2 dell’allegato II di ciascun contratto, secondo cui sono rimborsabili solo le spese effettive che siano necessarie per ciascun progetto, che possano essere debitamente comprovate e che siano sostenute nel corso della durata dei progetti.

140    Si deve aggiungere che, ai sensi del punto 5 dell’allegato II dei due contratti, la convenuta era obbligata a tenere una corretta contabilità nonché a produrre la documentazione idonea a dimostrare e giustificare i costi dichiarati. Orbene, nessuna delle copie allegate al ricorso con la numerazione da A 7 a A 23, e al controricorso con la numerazione da B 9 a B 14, può essere considerata una prova valida e idonea a dimostrare, con riferimento allo scopo e alla necessità di ciascun viaggio individuale, che le spese di viaggio dichiarate sono state effettivamente affrontate per rispondere alle necessità dei progetti DCC e Donna. La convenuta dunque, contrariamente ai requisiti stabiliti al punto 1.2 e al punto 5 dell’allegato II dei due contratti, non è riuscita a dimostrare la correlazione necessaria tra le spese di viaggio addotte per le persone di cui trattasi e il loro impegno nell’ambito dei progetti.

141    Per quanto riguarda, più in particolare, le sig.re B. D. e D. D., si deve ricordare che le spese di subappalto affrontate per queste persone nell’ambito del progetto Donna sono state riconosciute dalla Commissione come rimborsabili. Tuttavia, ciò non può comportare automaticamente il riconoscimento delle spese di viaggio dichiarate.

142    Il fascicolo non contiene infatti alcuna fattura di viaggio riguardante la sig.ra B. D. Quanto poi alla sig.ra D. D., le fatture, prodotte come allegato A 23 al ricorso, che quest’ultima ha indirizzato alla convenuta, contengono indicazioni talmente generali e vaghe da non poter essere considerate elementi giustificativi sufficienti ai sensi dei punti 1.2 e 5 dell’allegato II di ciascun contratto. In particolare, esse non consentono di stabilire la necessità degli spostamenti della sig.ra D. D. con riferimento al progetto Donna e con riferimento alla sua attività individuale nell’ambito dello stesso.

143    Ne discende che la convenuta non ha alcun diritto al rimborso delle spese di viaggio addotte.

–       Spese per attrezzature

144    Nell’ambito del progetto DCC, la convenuta ha dichiarato DEM 384 018 per spese sostenute dalla società Digivision e per spese della Ploenzke attribuite alla IIC. Nell’ambito del progetto Donna, essa ha dichiarato spese per un importo di DEM 106 871, che si basano su una fattura della società Fink & Partner.

145    La Commissione si oppone al rimborso delle spese fatte valere con riferimento al progetto DCC, affermando che le spese dichiarate dalla società Digivision non sono ammissibili al finanziamento. Infatti, contrariamente ai requisiti di cui al punto 5 dell’allegato II del contratto, lo scambio epistolare intercorso tra la convenuta e la società Digivision non consentirebbe di stabilire la necessità di tali spese né di verificare se le spese di locazione dell’attrezzatura non eccedano quelle necessarie per il potenziale acquisto della stessa. Quanto alle spese della Ploenzke attribuite alla convenuta, esse non sarebbero rimborsabili, in mancanza di un accordo tra le due società sul punto specifico.

146    Quanto al progetto Donna, la Commissione fonda il suo diniego al rimborso sul fatto che la convenuta non ha prodotto il contratto di locazione concluso con la società Fink & Partner. Inoltre, i documenti presentati non preciserebbero quale sarebbe il materiale oggetto di locazione e non risponderebbero ai requisiti contrattuali in materia di giustificazione delle spese.

147    Secondo la convenuta, i documenti forniti alla Commissione per giustificare le spese affrontate rappresentano, nel loro complesso, una prova sufficiente a tal fine, in quanto il contratto non pretenderebbe una prova dettagliata dei costi sostenuti. In ogni caso, i due progetti non avrebbero potuto essere attuati se non fosse stata locata l’attrezzatura, e la Commissione non avrebbe alcuna valida ragione per considerare eccessive le fatture, tanto più che essa non ha esposto le ragioni concrete per le quali ritiene che il costo della locazione dell’attrezzatura possa superare quanto necessario all’acquisto della stessa. Peraltro, la Commissione stessa sarebbe frequentemente intervenuta nel settore delle iniziative culturali e dovrebbe quindi sapere che le spese affrontate sono ragionevoli. Sarebbe quindi poco rilevante stabilire la natura esatta del materiale tecnico oggetto del contratto di locazione. Infine, la fattura della società subappaltatrice Fink & Partner risulterebbe essere una prova sufficiente.

148    A tal proposito, si deve richiamare la disciplina contenuta ai punti 1.2, 1.3.2 e 5 dell’allegato II di ciascun contratto. Ai sensi delle disposizioni suddette, per un verso, l’importo delle spese ammissibili per la locazione delle attrezzature è limitato a quello necessario al loro acquisto. Per altro verso, la convenuta è obbligata a tenere una corretta contabilità nonché a produrre la documentazione idonea a dimostrare e a giustificare i costi dichiarati. Infine, sono rimborsabili solamente le spese effettive, necessarie per ciascun progetto, che possano essere debitamente comprovate e che siano state affrontate nel corso della durata dei progetti.

149    Tale requisito, che obbliga a fornire elementi giustificativi quanto più possibile dettagliati, intende favorire il controllo della Commissione sugli importi versati nell’ambito dei due progetti, nonché sulla veridicità e sulla necessità delle spese addotte per il reperimento di attrezzature. Ne risulta che la convenuta era tenuta a fornire documenti che indicassero dettagliatamente il tipo di attrezzature oggetto di locazione e il relativo prezzo.

150    Orbene, la convenuta non ha manifestamente adempiuto tale obbligo, affermando che i documenti forniti alla Commissione erano «nel complesso» idonei a dimostrare le spese affrontate per le attrezzature e che la Commissione «non [aveva] alcuna valida ragione» per sostenere che le fatture prodotte fossero di importo eccessivo, in quanto non aveva esposto le ragioni concrete per cui riteneva che il costo della locazione dell’attrezzatura potesse superare quello del suo acquisto. La convenuta non poteva, oltretutto, limitarsi ad affermare che la Commissione disponeva di un’esperienza sufficiente nel settore dei progetti culturali per sapere che le spese affrontate erano ragionevoli, cosicché l’esatta natura del materiale tecnico locato risultava essere di scarsa importanza.

151    Quanto alle spese della Ploenzke attribuite alla IIC, il fascicolo non contiene alcun documento che consenta di verificare la loro effettività e la loro necessità. Peraltro, il fatto che la Ploenzke abbia restituito tutti gli anticipi percepiti, in conformità alla richiesta della Commissione, esclude la possibilità che la Commissione possa essere obbligata a rimborsare, attraverso la convenuta, spese presunte della Ploenzke imputabili alla convenuta in forza di un accordo interno (v. precedente punto 130).

152    Quanto alle spese per attrezzature fatte valere nel caso della società Digivision, le indicazioni contenute nelle relative fatture sono talmente vaghe da non consentire di stabilire con certezza che le spese dichiarate per l’acquisizione di attrezzature fossero necessarie ai fini dei progetti.

153    In particolare, la fattura prodotta come allegato A 16 al ricorso non è una fattura reale e definitiva. Si tratta di una fattura pro forma, che vale solo ad informare il cliente in merito ai dettagli della vendita ovvero a consentirgli di adempiere a talune formalità preliminari alla consegna. Inoltre, detta fattura pro forma non è sottoscritta. Essa si limita a descrivere globalmente l’attrezzatura oggetto di locazione, senza elencare né precisare gli apparecchi individualmente considerati, quando sul mercato tali apparecchi sono disponibili in un’ampia gamma in termini di funzionalità, di qualità e di prezzo. Di conseguenza, non è obiettivamente possibile valutare la necessità delle spese addotte dalla convenuta per la società Digivision.

154    Questa mancanza di precisione non è superata dalla fattura della società Digivision prodotta come allegato B 11 al controricorso. Infatti, se è vero che tale fattura contiene un elenco degli apparecchi e del software ipoteticamente forniti, essa non è sottoscritta e, contrariamente alla fattura pro forma, non è redatta su carta intestata della società Digivision. In assenza di qualsiasi spiegazione o prova aggiuntiva, tale documento è privo di qualsiasi valore probatorio quanto alla veridicità e alla necessità delle spese di cui trattasi.

155    Per quanto concerne le spese per attrezzature fatte valere per la società Fink & Partner, esse hanno ad oggetto la locazione di uno studio audio HIS, comprensivo del materiale, della rete e del software (archiviazione di immagini, gestione del montaggio di immagini ed accesso ISDN).

156    Come emerge dal fascicolo, le prime tracce documentali relative alle spese si trovano nel progetto di relazione di revisione (allegato A 6 al ricorso), che si riferisce, al punto 3.2, a fatture considerate insufficienti al fine di giustificare la necessità del materiale oggetto di locazione – per il fatto che non risultano elencati i componenti tecnici dell’attrezzatura asseritamente locata – e nel quale si contesta alla convenuta di non aver prodotto il relativo contratto di locazione. Nelle sue osservazioni su tale progetto di relazione (allegato A 9 al ricorso), la convenuta, al punto 3.1, si limita a criticare il rifiuto delle fatture di cui trattasi, senza tuttavia produrle in copia, e senza peraltro produrre copia del contratto di locazione. La relazione di revisione definitiva (allegato A 12 al ricorso) ribadisce, al punto 3.2, che le spese per attrezzature relative alla società Fink & Partner non possono essere considerate rimborsabili.

157    Solamente nell’allegato B 14 al controricorso la convenuta ha prodotto taluni documenti relativi alla locazione dell’attrezzatura in questione. Orbene, si tratta in tal caso di tre «fatture» non sottoscritte, e che, contrariamente alle fatture originali di tale società, prodotte quali allegati da A 20 a A 22 al ricorso, non sono state redatte su carta intestata della società Fink & Partner. In assenza di qualsivoglia spiegazione o prova aggiuntiva, detti documenti sono privi di valore probatorio quanto alla veridicità e alla necessità delle spese di cui trattasi.

158    Risulta da quanto precede che la convenuta non ha alcun diritto al rimborso delle spese addotte per attrezzature.

–       Materiale di consumo

159    Nell’ambito dei progetti DDC e Donna, la convenuta ha dichiarato importi, rispettivamente, di DEM 35 017 e di DEM 9 312,53 a titolo di materiale di consumo.

160    Secondo la Commissione, le spese dichiarate nell’ambito del progetto DCC non sono state né spiegate né documentate dalla convenuta e, di conseguenza, esse non potevano essere riconosciute. Quanto al progetto Donna, la Commissione sostiene che i documenti prodotti, cioè tre fatture della società Fink & Partner, non sono sufficienti a valutare la necessità delle spese addotte. Oltretutto, le spese dichiarate sarebbero state affrontate nell’ambito del contratto di subappalto concluso con la società Fink & Partner. Orbene, la conclusione di tale contratto non sarebbe stata autorizzata dalla Commissione.

161    Secondo la convenuta, l’argomentazione svolta dalla Commissione con riferimento al progetto DCC è troppo generica perché essa si possa pronunciare in merito. La Commissione dovrebbe sapere che l’attuazione di tale progetto implicava spese relative a materiale di consumo, sulla cui necessità non vi sarebbe alcun dubbio. Quanto al progetto Donna, le prove fornite sarebbero sufficienti.

162    È giocoforza rilevare, in proposito, che le spese dichiarate con riferimento a materiale di consumo nell’ambito del progetto DCC non possono, in tutta evidenza, essere considerate ammissibili al finanziamento. Infatti, limitandosi a formulare argomenti puramente evasivi, la convenuta riconosce, in sostanza, la totale mancanza di documenti giustificativi per tali spese. La Commissione non era quindi in grado di verificare la necessità delle stesse, in conformità al punto 1.2 dell’allegato II del contratto DCC.

163    Quanto ai prodotti che si afferma siano stati consumati nell’ambito del progetto Donna, la convenuta fa riferimento a tre fatture, datate 1° giugno, 17 novembre e 1° dicembre 1997, per giustificare le spese affrontate per la società Fink & Partner (allegati da A 20 a A 22 al ricorso). Dalle stesse risulta che tale società ha fatturato alla convenuta prestazioni descritte come «presentazione grafica di oggetti in tre dimensioni (…) ivi compreso il materiale utilizzato». Come giustamente rilevato dalla Commissione, la convenuta non ha precisato alcunché in merito a tale presentazione, né in merito al materiale utilizzato, cosicché non è possibile stabilire quale sia l’oggetto esatto di tale fattura. Inoltre, la convenuta non ha effettuato alcuna distinzione, quanto al valore in cifre, tra il materiale di consumo e la presentazione grafica.

164    Ne discende che le tre fatture di cui trattasi non sono sufficientemente dettagliate per poter essere considerate documenti giustificativi idonei a stabilire, in conformità al punto 1.2 dell’allegato II del contratto Donna, la necessità delle spese dichiarate con riferimento al materiale di consumo e la loro concreta correlazione col progetto Donna.

165    Si deve aggiungere che la convenuta non ha alcun diritto al rimborso delle spese di personale, di subappalto ovvero per attrezzature dichiarate con riferimento alla società Fink & Partner (v., in particolare, i precedenti punti 155-157). Per tale ulteriore ragione è escluso il rimborso, in suo favore, delle spese relative a materiale di consumo. Infatti, spese siffatte hanno carattere puramente accessorio, in quanto possono essere utilmente sostenute solo in occasione di una prestazione principale e in quanto la loro necessità, e quindi la loro ammissibilità al finanziamento, dipende da quella di quest’ultima prestazione. Orbene, nella fattispecie, la Commissione era legittimata a rifiutare il riconoscimento di qualsivoglia prestazione principale con riferimento alla società Fink & Partner.

166    Ne discende che risulta fondato il diniego del rimborso delle spese relative al materiale di consumo che la convenuta afferma di aver sostenuto.

–       Spese generali

167    Nell’ambito dei progetti DCC e Donna, la convenuta ha dichiarato importi rispettivamente pari a DEM 56 027 e a DEM 22 385 a titolo di spese generali.

168    A parere della Commissione, tali spese non sono state precisate né giustificate dalla convenuta, cosicché non è stato possibile verificare, in conformità al punto 1.3.1 dell’allegato II di ciascun contratto, che si trattasse di spese effettive e necessarie. In ogni caso, ai sensi del punto 1.4 di detto allegato, la convenuta sarebbe legittimata a chiedere il rimborso delle spese generali, che rappresentano in realtà spese indirette, solo per un importo non superiore al 20% delle altre spese per le quali è stato accettato il rimborso.

169    La convenuta ritiene che le prove da essa fornite siano sufficienti, in quanto le spese generali sono, per loro stessa natura, permanenti, e pertanto la loro giustificazione sarebbe solo parzialmente possibile. Così, la prova della correlazione tra tali spese e i progetti sarebbe soggetta a limiti di fattibilità.

170    Si deve rilevare in proposito che le spese generali, o spese indirette («overheads» secondo la terminologia adottata dai contratti DCC e Donna), devono anch’esse esplicitamente rispondere ai requisiti di cui al punto 1.2 dell’allegato II di ciascun contratto. Di conseguenza, solo gli esborsi effettuati per far fronte a spese generali effettive, necessarie alla realizzazione di ciascun progetto, possono essere rimborsabili. Infatti, le spese generali di un’impresa rappresentano costi che la stessa deve comunque sostenere a motivo della sua attività abituale, a prescindere dalla realizzazione di un progetto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 marzo 2003, causa T‑340/00, Comunità montana della Valnerina/Commissione, Racc. pag. II‑811, punto 106), cosicché solamente le spese generali realmente correlate alla realizzazione del progetto di cui trattasi sono imputabili al finanziamento comunitario del progetto stesso (v., in tal senso, sentenza 19 gennaio 2006, Comunità montana della Valnerina/Commissione, citata al precedente punto 94, punto 87).

171    Nella fattispecie, è stato rilevato sopra che la Commissione era legittimata a rifiutare il rimborso di tutte le spese dirette che la convenuta aveva dichiarato nell’ambito del progetto DCC. È, di conseguenza, escluso che la convenuta possa imputare a tale progetto, in via forfetaria, una quota delle sue spese indirette (spese di amministrazione, per infrastrutture, ecc.), in quanto tali spese hanno natura di spese accessorie rispetto alle spese dirette. Oltretutto, la somma di DEM 56 027, pretesa dalla convenuta a questo titolo, non si basa su alcun elemento obiettivo che consenta di verificarne la congruità.

172    Quanto al progetto Donna, la convenuta non ha presentato alcun elemento che consentisse di verificare la congruità della somma di DEM 22 385, pretesa a titolo di spese generali. Si deve inoltre ricordare che, se è vero che la Commissione ha accettato il rimborso delle spese di subappalto con riferimento alle sig.re D. D. e B. D., per un importo di DEM 46 300,18, essa non era obbligata a riconoscere l’ammissibilità di un’altra spesa (v. precedenti punti 121 e 131). Peraltro, le spese generali addotte, pari a DEM 22 385, vanno al di là di qualsiasi ragionevole proporzione rispetto alle spese dirette, accettate per un importo complessivo di DEM 46 300,18.

173    Si deve precisare che il punto 1.4 dell’allegato II dei due contratti opera una distinzione tra i contraenti, a seconda che essi effettuino il conteggio delle «spese indirette totali» o quello delle «spese accessorie». Come emerge dal punto 1.2, secondo comma, dell’allegato II dei due contratti, la convenuta apparteneva alla prima categoria di contraenti (ossia a quelli che fanno riferimento alle «spese indirette totali»), poiché l’altra categoria comprende esclusivamente università e centri di ricerca. Ai sensi del citato punto 1.4, la convenuta era tenuta a dimostrare che le spese generali addotte erano state calcolate in conformità alle convenzioni e ai normali principi contabili, ritenuti ragionevoli dalla Commissione, rimanendo inteso che non potevano essere dichiarati come spese generali elementi di costo agevolmente imputabili alle spese dirette, né le spese recuperate da altre parti. Orbene, in assenza di qualsivoglia precisazione in ordine alle spese generali dichiarate dalla convenuta nell’ambito del progetto Donna, la Commissione non era in grado di verificare se tali spese rispondevano ai requisiti di cui al punto 1.4.

174    Ne discende che la convenuta non ha alcun diritto al rimborso delle sue asserite spese generali.

–       Conclusione

175    Da quanto sopra esposto, risulta che i motivi dedotti dalla convenuta allo scopo di dimostrare l’ammissibilità al finanziamento delle spese che essa afferma di aver sostenuto nell’ambito dei progetti DCC e Donna devono essere respinti nel loro complesso.

 Sull’importo principale e sugli interessi moratori pretesi dalla Commissione

 Sul debito principale

176    Occorre ricordare che la richiesta di pagamento presentata dalla Commissione si riferisce ad un importo di EUR 181 263,61 a titolo di anticipi da restituire. Secondo la Commissione, tale importo risulta dalla conversione di ECU 179 337 in DEM 354 520,82 e di quest’ultima somma in euro. La convenuta contesta l’importo di EUR 181 263,61, affermando di essere stata invitata, nel 1998, a versare solamente la somma di ECU 179 337.

177    A tal proposito, è vero che l’importo degli anticipi versati alla convenuta era pari a DEM 400 821 e che la Commissione chiede la restituzione di un importo di DEM 354 520,82. È altresì vero che la somma di EUR 181 263,61, di cui al presente ricorso, corrisponde precisamente a quella di DEM 354 520,82, tenuto conto del tasso di cambio applicabile, secondo cui un euro corrisponde a DEM 1,95583.

178    Tuttavia, al punto 4 dell’allegato II di ciascun contratto, è previsto che tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione sono espressi in ecu e che tutti i rimborsi da parte dei contraenti della Commissione sono altresì da effettuarsi in ecu. Inoltre, l’avviso di accertamento e la nota di debito inviati dalla Commissione alla convenuta nel 1998 (v. precedente punto 24) hanno espressamente ad oggetto l’importo di ECU 179 337, conformemente al tasso di cambio tra il marco tedesco e l’ecu, in vigore all’epoca.

179    Orbene, in forza dell’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162, pag. 1), il riferimento all’ecu è sostituito dal riferimento all’euro, e ciò ad un tasso di un euro per un ecu (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 maggio 2005, causa C‑315/03, Commissione/Huhtamaki Dourdan, non pubblicata nella Raccolta, punto 5).

180    Ne discende che le richieste di restituzione formulate dalla Commissione risultano fondate solamente per la somma di EUR 179 337. Esse devono pertanto essere respinte per il sovrappiù.

 Sugli interessi moratori

181    Secondo la Commissione, la convenuta è tenuta a pagare interessi moratori decorrenti dalla data della messa in mora, tenendo conto del fatto che la Commissione l’aveva invitata a restituire le somme percepite a titolo di anticipo prima del 31 ottobre 1998. Ai sensi dell’art. 284, n. 1, prima frase, del BGB, nella sua precedente versione, la convenuta sarebbe stata in tal modo messa in mora il 1° novembre 1998. L’importo del debito principale dovrebbe di conseguenza essere aumentato, ai sensi dell’art. 288, n. 1, del BGB, nella sua precedente versione, degli interessi moratori nella misura del 4% annuo.

182    La convenuta si limita a contestare l’esistenza di un debito principale.

183    Occorre rilevare in proposito che i contratti DCC e Donna nulla dispongono in merito alla data di decorrenza e al periodo in cui possono maturare interessi moratori. Di conseguenza, occorre applicare le disposizioni del diritto tedesco relative alla messa in mora del debitore.

184    Secondo l’art. 229, n. 5, dell’EGBGB, relativo alle obbligazioni sorte prima del 1° gennaio 2002, in mancanza di esplicite deroghe il BGB resta applicabile nella sua versione anteriore a tale data. Quanto agli interessi derivanti dalla messa in mora del debitore, l’art. 229, n. 1, dell’EGBGB dispone che l’art. 288 del BGB è applicabile, nella sua versione precedente al 1° maggio 2000, a tutti i crediti divenuti esigibili prima di tale data.

185    Nella fattispecie, i contratti DCC e Donna sono stati stipulati nel 1996. Di conseguenza, resta applicabile la precedente versione del BGB. La disposizione relativa alla messa in mora del debitore, cioè l’art. 284, n. 1, prima frase, del BGB, nella sua precedente versione, dispone che, se il debitore non adempie la sua prestazione a seguito di un richiamo inviatogli dopo la scadenza, tale richiamo assume valore di messa in mora. Orbene, secondo il punto 4.3 dell’allegato II di ciascun contratto, la restituzione alla Commissione degli anticipi deve essere effettuata «immediatamente» dopo il richiamo. L’invito rivolto dalla Commissione alla convenuta, avente ad oggetto la restituzione degli importi di cui trattasi prima del 31 ottobre 1998, ha quindi messo in mora la convenuta a partire dal 1° novembre 1998.

186    L’art. 288 del BGB, nella sua precedente versione, prevede interessi moratori al tasso annuo del 4% a partire dalla data di messa in mora. L’importo del debito principale, pari a EUR 179 337, dovrà quindi essere aumentato degli interessi moratori nella misura del 4%, e ciò a far data dal 1° novembre 1998 fino all’effettivo pagamento del debito in questione.

 Sulla domanda intesa a tutelare la convenuta dall’esecuzione forzata

187    La convenuta ha formulato, in via subordinata, un capo delle conclusioni inteso ad ottenere la tutela contro l’esecuzione forzata della sentenza da pronunciarsi, consentendole di evitare un’eventuale esecuzione forzata mediante la costituzione di una garanzia, eventualmente nella forma di una garanzia bancaria.

188    A tal proposito, è giocoforza rilevare che, ai sensi della clausola compromissoria contenuta all’art. 12, n. 2, di ciascun contratto, il Tribunale è competente a conoscere delle controversie tra le parti solamente per quanto riguarda «la validità, l’applicazione e l’interpretazione» dei contratti in questione, posto che questi ultimi sono disciplinati dal diritto tedesco, ai sensi dell’art. 12, n. 1, di ciascun contratto.

189    Ne deriva che il Tribunale non è competente a pronunciarsi, nell’ambito della presente controversia, sulle modalità, disciplinate dal diritto tedesco, di un’eventuale esecuzione forzata della propria sentenza.

190    Occorre aggiungere che, secondo l’art. 244 CE, le sentenze del giudice comunitario hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall’art. 256 CE e che, ai sensi del quarto comma di quest’ultima disposizione, l’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione del giudice comunitario. Ai sensi dell’art. 110, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di sospensione dell’esecuzione forzata di una decisione del Tribunale, proposta ai sensi degli artt.  244 CE e 256 CE, è disciplinata dalle disposizioni degli artt. da 104 a 110 del medesimo regolamento.

191    Orbene, dall’art. 104, nn. 1 e 3, del regolamento di procedura, emerge che una tale domanda va presentata con atto separato, dopo l’adozione della decisione di cui trattasi. Poiché tali condizioni non sono state rispettate nella fattispecie, la domanda intesa a tutelare la convenuta dall’esecuzione forzata della presente sentenza deve essere respinta.

 Sulle spese

192    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La IIC Informations-Industrie Consulting GmbH è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 179 337, dovuta a titolo principale, aumentata degli interessi moratori al tasso del 4% annuo a far data dal 1° novembre 1998 fino all’integrale pagamento delle somme dovute.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La domanda della IIC Informations-Industrie Consulting GmbH, intesa ad ottenere una tutela contro l’esecuzione forzata della presente sentenza, è respinta.

4)      La IIC Informations-Industrie Consulting GmbH è condannata alle spese.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 maggio 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

Indice


Contesto giuridico e fattuale della controversia

Diritto comunitario applicabile

Fatti all’origine della controversia

Diritto

Sulla legittimazione passiva

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla prescrizione

Osservazioni preliminari

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla decadenza

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese rimborsabili nell’ambito dei progetti DCC e Donna

Osservazioni preliminari

Sul comportamento contraddittorio della Commissione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’ammissibilità al finanziamento delle spese dichiarate

– Spese di personale

– Spese di subappalto

– Spese di viaggio

– Spese per attrezzature

– Materiale di consumo

– Spese generali

– Conclusione

Sull’importo principale e sugli interessi moratori pretesi dalla Commissione

Sul debito principale

Sugli interessi moratori

Sulla domanda intesa a tutelare la convenuta dall’esecuzione forzata

Sulle spese



* Lingua processuale: il tedesco.