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Ricorso proposto il 24 giugno 2014 – Spagna/Commissione

(Causa T-466/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione del 14 aprile 2014, che accerta che lo sgravio dei dazi all’importazione in forza dell’articolo 236, in combinato disposto con l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92] è giustificato, e che lo sgravio dei dazi all’importazione per un altro importo non è giustificato in un caso particolare (REM 02/2013), nella parte in cui rifiuta lo sgravio di taluni dazi all’importazione indebitamente ritenuto ingiustificato; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in combinazione con l’articolo 872 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

A tale proposito, il ricorrente afferma che, nell’ambito di un procedimento come quello dello sgravio dei dazi, nel corso del quale la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari che ritenga opportune e deve comunicare i motivi che l’hanno condotta ad adottare una decisione sfavorevole, una decisione di diniego fondata su motivi non previamente comunicati viola l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

A parere del ricorrente, sono soddisfatte le condizioni elaborate dalla giurisprudenza consolidata e sulle quali si sono fondate, in passato, numerose decisioni della Commissione favorevoli allo sgravio nel settore del tonno. In particolare, sono soddisfatte le condizioni relative alla complessità della normativa, all’assenza di presentazione errata dei fatti da parte dell’esportatore, alla diversa interpretazione della normativa sulla base di informazioni corrette, alla responsabilità parziale della Commissione e al fatto che le autorità competenti abbiano commesso nel corso del tempo lo stesso errore senza mai applicare correttamente la normativa.