Language of document : ECLI:EU:T:2016:296

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

12 maggio 2016 (*)

«Contributi finanziari – Ricerca – Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Progetto eDIGIREGION – Decisione della Commissione di rifiutare la partecipazione di un’impresa – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Nella causa T‑468/14,

Holistic Innovation Institute, SLU, con sede in Pozuelo de Alarcón (Spagna), rappresentata inizialmente da R. Muñiz García e, in seguito, da J. Marín López, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, in qualità di agente, assistito da J. Rivas Andrés, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e inteso all’annullamento della decisione ARES (2014) 710158 della Commissione, del 13 marzo 2014, che rifiutava la partecipazione della ricorrente al progetto eDIGIREGION e, dall’altra, un ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, inteso a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tale decisione, pari a EUR 3 055 000 nonché gli interessi maturati, e, in subordine, la nomina di un perito allo scopo di stimare il danno subito,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Holistic Innovation Institute, SLU, è una società spagnola, costituita nel giugno 2011, attiva principalmente nel settore delle telecomunicazioni, dello sviluppo e dei servizi di consulenza per le telecomunicazioni, nonché nel settore della ricerca e dell’innovazione. Il suo rappresentante legale e amministratore unico era precedentemente presidente e amministratore della società R., posta in liquidazione volontaria nel febbraio 2012.

2        Durante gli anni 2012 e 2013 la ricorrente, altre quindici imprese e attori regionali hanno partecipato a un consorzio che ha presentato una proposta al fine di partecipare al progetto eDIGIREGION (Realising Digital Agenda Through Transnational Cooperation Between Regions).

3        Tale progetto è inteso a realizzare un’agenda digitale grazie alla cooperazione transnazionale tra le regioni. Esso è stato promosso dalla Commissione delle Comunità europee nell’ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU 2006, L 412, pag. 1). Il progetto eDIGIREGION era previsto per un periodo di 36 mesi e il contributo finanziario dell’Unione europea era pari a un importo massimo di EUR 2 999 971.

4        Dal momento che la proposta presentata dal consorzio alla Commissione ha ottenuto un punteggio totale di 13 su 15 nell’ambito della prima valutazione, nel febbraio 2013 è iniziata la fase di negoziazione con la Commissione.

5        Nell’aprile 2013 la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni riguardanti, in particolare, i risultati delle verifiche contabili che erano state precedentemente svolte presso la società R., le similitudini esistenti tra la ricorrente e la società R., nonché altri aspetti connessi alla capacità operativa e finanziaria della ricorrente.

6        Con messaggi di posta elettronica del 28 e del 29 maggio, del 12 e del 19 giugno e del 2 luglio 2013, la Commissione ha chiesto alla ricorrente alcune informazioni sulla sua capacità finanziaria e operativa, in particolare riguardo alla capacità del personale. Il rappresentante della ricorrente ha risposto con messaggi di posta elettronica del 29 maggio, del 4, del 13 e del 19 giugno 2013.

7        Con una lettera priva di data, che dal fascicolo risulta essere stata redatta il 20 settembre 2013, la Commissione ha comunicato alla ricorrente di aver effettuato una valutazione approfondita della sua capacità operativa e finanziaria, in esito alla quale essa riteneva che la ricorrente non avesse dimostrato la propria capacità di svolgere le mansioni previste nella proposta di progetto. La Commissione non ha dunque accettato la partecipazione della ricorrente al progetto eDIGIREGION.

8        Con lettera del 30 settembre 2013 la ricorrente ha confermato alla Commissione la ricezione della lettera con la quale è stata informata del rigetto della sua partecipazione al progetto eDIGIREGION. Essa ha contestato tale rigetto, ha comunicato di essere pronta a fornire gli elementi necessari a dimostrare la propria capacità operativa e finanziaria e ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua valutazione.

9        Con lettera del 15 ottobre 2013 la Commissione ha confermato la ricezione di tale contestazione e ha comunicato che la ricorrente avrebbe ricevuto una risposta nel mese di novembre 2013.

10      Durante i mesi di ottobre e novembre 2013 ha avuto luogo uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il rappresentante della ricorrente, da una parte, e la Commissione e il coordinatore del progetto eDIGIREGION, dall’altra. La Commissione, nella propria lettera del 29 novembre 2013, ha comunicato alla ricorrente di non avere né intenzionalmente ritardato le negoziazioni, né divulgato informazioni confidenziali o esercitato qualsivoglia pressione su terzi che avrebbe determinato il rigetto della partecipazione della ricorrente. La Commissione le ha confermato che stava nuovamente valutando le informazioni sulle quali si era basata nella decisione di rigetto della sua partecipazione al progetto eDIGIREGION e ha comunicato che, qualora tale nuova valutazione avesse condotto a conclusioni favorevoli, essa non si sarebbe opposta al reinserimento della ricorrente all’interno del consorzio. La Commissione le ha tuttavia comunicato che tale nuova valutazione non avrebbe potuto comportare la sospensione della negoziazione.

11      Con lettera del 20 dicembre 2013 la Commissione ha confermato, al termine di un’argomentazione dettagliata, la propria valutazione secondo la quale la partecipazione della ricorrente al progetto eDIGIREGION doveva essere respinta, dal momento che quest’ultima non aveva una sufficiente capacità gestionale e amministrativa, aveva erroneamente rappresentato la propria capacità tecnica e scientifica e aveva una scarsa capacità di cofinanziamento.

12      Il 14 gennaio 2014 la ricorrente ha inviato al funzionario della Commissione responsabile per la ricerca, l’innovazione e la scienza una lettera in cui contestava la valutazione della Commissione, alla quale era allegato un documento contenente le proprie repliche agli argomenti della Commissione del 20 dicembre 2013.

13      Con lettera del 13 marzo 2014, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuta il 21 marzo 2014, alla quale era allegato un documento contenente una risposta dettagliata agli argomenti della ricorrente, la Commissione ha comunicato a quest’ultima che confermava le proprie conclusioni precedentemente comunicate con lettera del 20 dicembre 2013, secondo le quali la propria decisione di escluderla dalla negoziazione era ormai definitiva e quest’ultima poteva presentare ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE entro due mesi dalla notifica di tale lettera. La Commissione ha precisato che le risposte della ricorrente a tale lettera non avrebbero determinato la sospensione del termine per presentare ricorso.

14      Con lettera del 2 aprile 2014 la ricorrente ha comunicato alla Commissione che riteneva la sua valutazione errata e che intendeva contestarla in sede giurisdizionale.

15      Il 12 maggio 2014 la Commissione ha risposto alla ricorrente che i motivi del rigetto della sua partecipazione erano stati precedentemente esposti e che, poiché non era stato prodotto alcun nuovo elemento, essa non aveva altre osservazioni.

16      La convenzione di sovvenzione è stata firmata in assenza della ricorrente il 28 marzo 2014.

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2014 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a un quesito riguardante la ricevibilità del ricorso per risarcimento. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

19      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 14 gennaio 2016.

20      La ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della Commissione di escluderla dal progetto eDIGIREGION;

–        disporre una perizia giudiziaria e nominare un perito al fine di stimare il danno economico da essa subito;

–        raccogliere la deposizione di alcuni coordinatori di progetti;

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno subito pari a EUR 3 055 000, oltre agli interessi maturati, o, in subordine, al pagamento dell’importo stabilito dal perito giudiziario;

–        pubblicare la sentenza che pronuncerà il Tribunale nei mezzi di comunicazione specializzati e, almeno, in taluni bollettini della Commissione;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile e, in subordine, dichiararlo infondato;

–        respingere la richiesta di risarcimento dei danni in quanto infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sul ricorso di annullamento

22      La Commissione sostiene che il ricorso di annullamento è tardivo e, dunque, irricevibile. Essa sostiene che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 21 marzo 2014 e che il ricorso è stato depositato solamente il 24 giugno 2014, ossia oltre il termine di presentazione del ricorso. Nella controreplica la Commissione aggiunge che la decisione impugnata produce effetti giuridici a partire dal momento in cui essa è notificata al destinatario, senza che sia necessaria la sua pubblicazione. Inoltre, la versione originale del ricorso sottoscritto con firma digitale era stata inviata con un messaggio di posta elettronica il 20 maggio 2014, sebbene l’unico mezzo elettronico per depositare gli atti processuali fosse l’applicazione e-Curia. Inoltre, l’originale del ricorso firmato è stato ricevuto dalla cancelleria del Tribunale solamente il 14 giugno, ossia dopo l’ulteriore termine di dieci giorni previsto all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

23      La ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile. Essa afferma che il termine di presentazione del ricorso decorre dalla data di pubblicazione della decisione impugnata e che il controricorso non menziona alcuna data di pubblicazione. Essa sostiene inoltre che il ricorso, firmato mediante certificato digitale, è stato depositato entro il termine per la presentazione dello stesso prima ancora della pubblicazione della decisione impugnata. La ricorrente aggiunge che il termine concesso dal Tribunale per regolarizzare il ricorso è stato rispettato. In udienza, essa ha invocato la necessità di rispettare il diritto a un ricorso effettivo e l’esistenza di un errore scusabile.

24      Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. Risulta inoltre dall’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE che le decisioni che designano un destinatario – ciò che ricorre nel caso di specie – sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il termine per presentare ricorso deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

25      Secondo una costante giurisprudenza, i termini di un ricorso sono di ordine pubblico, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se essi siano stati rispettati (sentenze del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21, e del 6 dicembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑167/10, non pubblicata, EU:T:2012:651, punto 37).

26      Nel caso di specie, la decisione impugnata è contenuta nella lettera del 13 marzo 2014 della Commissione, inviata alla ricorrente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È pacifico che quest’ultima abbia ricevuto la lettera il 21 marzo 2014. Inoltre, tale lettera precisava che la decisione di escludere la ricorrente dalla negoziazione era definitiva e che quest’ultima poteva presentare ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE entro due mesi dalla notifica della lettera in questione. Tale lettera precisava poi che le risposte della ricorrente non avrebbero determinato la sospensione del termine per presentare ricorso.

27      Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente nella replica, la decisione impugnata non doveva essere pubblicata e, tenuto conto del termine in ragione della distanza, il termine per presentare ricorso è scaduto il 2 giugno 2014.

28      È vero che la ricorrente ha inviato un ricorso mediante un messaggio di posta elettronica in data 20 maggio 2014. Tuttavia, occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia o mediante messaggio di posta elettronica è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, soltanto qualora l’originale firmato dell’atto sia depositato in tale cancelleria entro i dieci giorni successivi al ricevimento della telecopia o del messaggio di posta elettronica.

29      Orbene, nel caso di specie l’originale del ricorso è stato depositato in cancelleria solamente il 6 giugno 2014, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

30      Inoltre, tale originale non recava la firma autografa dell’avvocato della ricorrente, bensì la firma autografa della ricorrente e la copia della firma del suo avvocato.

31      Ebbene, la mancata presentazione dell’originale dell’atto introduttivo del ricorso firmato da un avvocato abilitato a tal fine non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Quest’obbligo configura un requisito di forma sostanziale tale da essere applicato restrittivamente, sicché la sua inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso allo scadere dei termini di procedura (sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 42; ordinanza del 21 settembre 2012, Noscira/UAMI, C‑69/12 P, non pubblicata, EU:C:2012:589, punti 22 e 23, e sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153, punti 48 e 51).

32      L’argomento della ricorrente, fondato sul carattere scusabile dell’errore commesso in ragione del fatto che, nel diritto spagnolo, la mancata sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato potrebbe essere sanata, deve essere respinto. Infatti, la nozione di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo circostanze eccezionali (sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 47). Orbene, la preparazione, il controllo e la verifica degli atti processuali che devono essere depositati in cancelleria rientrano nella responsabilità dell’avvocato della parte interessata e, nel caso di specie, gli argomenti della ricorrente fondati sul diritto nazionale non permettono di ritenere che sussistano circostanze eccezionali ai sensi della giurisprudenza applicabile.

33      Inoltre, il fatto che la mancata sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato non sia sanabile nel diritto dell’Unione (v. punto 31 supra) non pregiudica il diritto ad un ricorso effettivo. Infatti, l’applicazione restrittiva delle norme di procedura risponde al requisito di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Sebbene i requisiti per la presentazione dei ricorsi e i relativi termini limitino il diritto di accedere ad un giudice, tale limitazione non pregiudica la sostanza stessa del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, a condizione che le disposizioni in questione siano chiare e non presentino particolari difficoltà di interpretazione (v., in tal senso, ordinanza del 21 settembre 2012, Noscira/UAMI, C‑69/12 P, non pubblicata, EU:C:2012:589, punti da 33 a 35 e giurisprudenza ivi citata).

34      Ne consegue che le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 non sono state rispettate e che l’invio del 20 maggio 2014 effettuato dalla ricorrente non può essere considerato costitutivo di un ricorso validamente depositato.

35      Peraltro, la ricorrente sostiene di avere depositato un ricorso firmato mediante un certificato digitale entro il termine per presentare ricorso. Tuttavia, il ricorso presentato mediante e-Curia il 24 giugno 2014 è anch’esso tardivo rispetto al termine, che scadeva il 2 giugno 2014.

36      Ne consegue che il ricorso di annullamento deve essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli argomenti esposti dalla ricorrente nel merito.

 Sul ricorso per risarcimento

37      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce un illecito e ha comportato gravi conseguenze economiche nei suoi confronti. Essa lamenta il mancato guadagno inerente al progetto eDIGIREGION nonché ad altri progetti ed evidenzia l’impatto negativo sui clienti istituzionali e sulla propria competitività. Essa stima il proprio danno in EUR 3 055 000 e chiede altresì la nomina di un perito al fine di stimare il danno economico subìto. In secondo luogo, essa lamenta il danno subìto a causa della denigrazione della Commissione che pregiudica la propria credibilità e chiede, a tal riguardo, la pubblicazione e la comunicazione della decisione del Tribunale.

38      Interrogata dal Tribunale sulla ricevibilità del ricorso per risarcimento, la ricorrente evidenzia che la Commissione non ha dedotto l’irricevibilità di detto ricorso ed essa sostiene che il ricorso è ricevibile.

39      La Commissione contesta tale argomento e, in risposta a un quesito del Tribunale, deduce l’irricevibilità del ricorso per risarcimento.

40      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

41      Secondo una giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi della summenzionata disposizione, per comportamento illecito dei suoi organi, presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno lamentato (sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, punto 16; del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punti 106 e da 164 a 166, e del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 28). Inoltre, per quanto attiene alla condizione dell’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione in questione, la giurisprudenza esige che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica avente l’obiettivo di conferire diritti ai singoli. Il criterio decisivo che consente di ritenere che una violazione sia sufficientemente qualificata è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione o dall’organo dell’Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punti da 42 a 44; del 17 marzo 2005, AFCon Management Consultants e a./Commissione, T‑160/03, EU:T:2005:107, punto 93, e del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 29).

42      Riguardo al presupposto dell’effettività del danno, la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se il ricorrente abbia subìto un danno effettivo e certo, circostanza che spetta al ricorrente medesimo dimostrare (sentenze del 14 ottobre 2014, Giordano/Commissione, C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, punto 36, e del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 30).

43      Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento e il pregiudizio evocato, da una costante giurisprudenza risulta che il pregiudizio addotto deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato, dovendo quest’ultimo costituire la causa determinante del pregiudizio, circostanza che spetta al ricorrente dimostrare (sentenze del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C‑363/88 e C‑364/88, EU:C:1992:44, punto 25, e del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, punto 209).

44      Poiché una delle tre condizioni dalle quali dipende la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare se le altre due condizioni siano soddisfatte (sentenza del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punto 33; v. altresì, in tal senso, sentenza del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, EU:C:1994:329, punto 81).

45      Va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza, l’azione di risarcimento ex articolo 340, secondo comma, TFUE, è un rimedio autonomo nell’ambito del regime delle impugnazioni nel diritto dell’Unione, di modo che l’irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria (sentenze del 15 marzo 1995, COBRECAF e a./Commissione, T‑514/93, EU:T:1995:49, punto 58, e del 17 ottobre 2002, Astipesca/Commissione, T‑180/00, EU:T:2002:249, punto 139).

46      Tuttavia, sebbene sia possibile esperire un’azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente tuttavia di aggirare l’ostacolo dell’irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale (ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 27).

47      Pertanto, un ricorso per risarcimento deve essere dichiarato irricevibile laddove sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e avrebbe per effetto, nell’ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1987, Krohn Import-Export/Commissione, 175/84, EU:C:1987:8, punti 32 e 33; del 15 marzo 1995, COBRECAF e a./Commissione, T‑514/93, EU:T:1995:49, punti 58 e 59, e del 17 ottobre 2002, Astipesca/Commissione, T‑180/00, EU:T:2002:249, punto 140). Ciò si verifica laddove la ricorrente cerchi, attraverso una domanda di risarcimento, di ottenere un risultato identico a quello che avrebbe ottenuto con l’accoglimento di un ricorso di annullamento che essa non ha presentato in tempo utile (v., in tal senso, ordinanza del 4 ottobre 2010, Ivanov/Commissione, C‑532/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:577, punto 24).

48      Inoltre, un ricorso per risarcimento potrebbe altresì eliminare gli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva laddove la ricorrente miri ad ottenere un beneficio maggiore, ma che includa quello che la stessa avrebbe potuto trarre da una sentenza di annullamento. In un’ipotesi siffatta, è tuttavia necessario constatare l’esistenza di uno stretto collegamento tra il ricorso per risarcimento e il ricorso di annullamento per ritenere che il primo sia irricevibile (ordinanza del 24 maggio 2011, Power-One Italy/Commissione, T‑489/08, non pubblicata, EU:T:2011:238, punto 46).

49      Occorre aggiungere che la ricevibilità della domanda di risarcimento può essere esaminata d’ufficio dal giudice perché concerne l’ordine pubblico (sentenza del 17 ottobre 2002, Astipesca/Commissione, T‑180/00, EU:T:2002:249, punto 139).

50      Pertanto, gli argomenti della ricorrente, che lamenta un danno economico e morale, devono essere esaminati alla luce di tali considerazioni.

 Sul danno economico

51      La ricorrente sostiene che il danno economico che essa ha subìto consta di tre capi distinti.

52      In primo luogo, essa chiede il risarcimento dell’importo di EUR 438 165 corrispondente alla perdita della sovvenzione connessa al progetto eDIGIREGION.

53      Va osservato che tale domanda è intesa al pagamento di una somma il cui importo corrisponde esattamente a quello dei diritti di cui la ricorrente è stata privata a causa della decisione impugnata. La suddetta domanda è volta dunque, in modo indiretto, a ottenere l’annullamento della decisione individuale che ha escluso la stessa dal progetto e mira allo stesso risultato cui mira il ricorso di annullamento.

54      Orbene, il ricorso di annullamento avverso la decisione di escludere la ricorrente dal progetto eDIGIREGION è stato precedentemente dichiarato irricevibile (v. punto 36 supra) e tale decisione è dunque divenuta definitiva.

55      Pertanto, la domanda intesa al risarcimento del danno connesso alla perdita della sovvenzione di importo pari a EUR 438 165 per il suddetto progetto è irricevibile, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 46 e 47.

56      In secondo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che sussiste un danno connesso alla perdita delle risorse programmate per gli anni 2014, 2015 e 2016, pari a EUR 146 055 per ciascuno di questi tre anni. Nella replica, essa lamenta un danno corrispondente ad ulteriori vantaggi derivanti dal progetto e un importo superiore a quello assegnato al proprio bilancio nonché un danno connesso al pregiudizio per la propria competitività futura e alla mancata valorizzazione delle proprie conoscenze.

57      Orbene, tale domanda è intesa parimenti al pagamento di una somma della quale la ricorrente è stata privata a causa della decisione impugnata. Infatti, mediante tale domanda, essa mira ad essere reintegrata, sul piano finanziario, nella situazione in cui, a suo avviso, si sarebbe trovata in assenza della decisione che l’ha esclusa dal progetto. La domanda intesa al pagamento di tali somme presenta dunque uno stretto collegamento, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 48, con l’annullamento della decisione che l’ha esclusa dal progetto. Una siffatta domanda è dunque parimenti irricevibile.

58      Inoltre, quand’anche tale collegamento con il ricorso di annullamento non fosse considerato sufficientemente stretto da determinare l’irricevibilità della domanda intesa al risarcimento del danno connesso alla perdita delle risorse programmate, tale domanda dovrebbe, in ogni caso, essere respinta in quanto infondata. Infatti, i dati numerici menzionati riguardo alla perdita delle risorse programmate per gli anni 2014, 2015 e 2016 non sono affatto dimostrati. Inoltre, la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se la ricorrente ha effettivamente subìto un danno effettivo e certo, che spetta alla ricorrente dimostrare, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 42. Orbene, le programmazioni menzionate non costituiscono la prova di un danno effettivo e certo ai sensi della giurisprudenza. Lo stesso vale per il danno connesso al pregiudizio per la competitività futura della ricorrente e alla mancata valorizzazione delle sue conoscenze.

59      Tale domanda è dunque irricevibile e, in ogni caso, infondata.

60      In terzo luogo, con riferimento al mancato guadagno relativo ai progetti diversi dal progetto eDIGIREGION, la ricorrente menziona i progetti INACHUS e ZONeSEC. Essa fa riferimento sia ad alcune somme connesse ai progetti stessi, vale a dire sovvenzioni di EUR 359 500 per il progetto INACHUS e di EUR 421 750 per il progetto ZONeSEC, sia ad alcune somme corrispondenti a risorse programmate per gli anni dal 2014 al 2017.

61      Tuttavia, occorre rilevare che gli importi cui fa riferimento la ricorrente non sono affatto supportati da prove. Inoltre, i progetti menzionati non sono oggetto della decisione della Commissione del 13 marzo 2014. Infatti, quest’ultima riguarda solamente il progetto eDIGIREGION e la Commissione ha del resto chiaramente precisato in tale decisione che essa non pregiudicava la decisione ancora da adottare con riguardo alle altre proposte di progetto di cui la ricorrente faceva parte.

62      Pertanto, non è dimostrato il nesso di causalità tra, da una parte, la condotta della Commissione sfociata nell’adozione della decisione del 13 marzo 2014 e, dall’altra, un eventuale danno riguardante detti progetti.

63      Tale domanda riguardante gli altri progetti deve dunque essere parimenti respinta.

64      Ne consegue che la domanda di risarcimento riguardante il danno economico della ricorrente deve essere interamente respinta.

 Sul danno morale

65      In primo luogo, dalle memorie della ricorrente risulta che essa sostiene di avere subìto un danno morale a causa della condotta tenuta dalla Commissione che essa qualifica denigratoria e che avrebbe pregiudicato la propria credibilità e la propria reputazione. Essa sostiene altresì che, con le sue pressioni, la Commissione avrebbe ritardato le procedure di negoziazione al fine di stigmatizzarla come partecipante indesiderata in progetti europei. A titolo di risarcimento, essa chiede la pubblicazione della decisione del Tribunale in alcuni bollettini della Commissione e la sua comunicazione ai membri dei consorzi ai quali essa ha partecipato e i cui progetti sono stati sospesi o ritardati.

66      Occorre rilevare che tale domanda, qualora fosse accolta, non eliminerebbe gli effetti giuridici della decisione impugnata. Infatti, essa non è volta a ottenere un risultato identico a quello che la ricorrente avrebbe ottenuto con l’accoglimento di un ricorso di annullamento della decisione impugnata se questo fosse stato presentato in tempo utile. Pertanto, tale domanda è ricevibile ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 46 a 48.

67      Inoltre, a sostegno del proprio argomento, la ricorrente sostiene che gli agenti della Commissione hanno esercitato pressioni al fine di escluderla dai progetti europei di ricerca. Essa afferma, in particolare, che la sua controversia con la Commissione riguardante il progetto eDIGIREGION ha ripercussioni su altri due progetti, nella fattispecie i progetti ZONeSEC e INACHUS, nell’ambito dei quali la Commissione avrebbe comunicato agli altri soci le difficoltà della ricorrente nella partecipazione ad alcuni progetti europei. Al fine di dimostrare le proprie affermazioni, la ricorrente produce scambi di messaggi di posta elettronica.

68      Nel caso di specie, tale argomento deve essere respinto.

69      In primo luogo, infatti, per quanto concerne i messaggi di posta elettronica riguardanti i progetti ZONeSEC e INACHUS, occorre rilevare che la ricorrente non menziona espressamente quale norma giuridica che conferisce diritti ai singoli sia stata violata nel caso di specie. Essa non dimostra nemmeno che la Commissione abbia tenuto una condotta illecita che configura una violazione sufficientemente qualificata di una siffatta norma giuridica.

70      A tal riguardo, nel suo messaggio di posta elettronica del 12 settembre 2013 inviato a M.S., azionista della ricorrente, il coordinatore del progetto INACHUS ha fatto riferimento ad alcune osservazioni della Commissione importanti per la ricorrente e delle quali era necessario discutere immediatamente. Tuttavia, non è stata fornita alcuna indicazione sul contenuto di tali osservazioni. Inoltre, in un messaggio di posta elettronica di risposta, in data 17 settembre 2013, la ricorrente ha trasmesso una descrizione della propria organizzazione. È dunque certamente possibile che le osservazioni della Commissione delle quali occorreva discutere abbiano riguardato, in particolare, tale aspetto puramente tecnico.

71      Allo stesso modo, nell’ambito del progetto ZONeSEC, è la stessa ricorrente che, il 15 gennaio 2014, ha inviato un messaggio di posta elettronica al coordinatore del progetto, nel quale essa fa riferimento alle difficoltà tra la precedente società, R., e l’Agenzia esecutiva per la ricerca e suggerisce altre imprese con cui sostituirla nell’ipotesi in cui tali difficoltà compromettano la sottoscrizione del contratto ZONeSEC. Il coordinatore del progetto ha in seguito inviato un messaggio di posta elettronica in data 25 febbraio 2014 ai soci del suddetto progetto, nel quale egli ha fatto riferimento ad alcune difficoltà di bilancio da risolvere e ha affermato che tale ritardo poteva essere determinato dalla necessità di attendere la decisione dell’Agenzia esecutiva per la ricerca riguardante la ricorrente.

72      Da quanto precede si evince che i documenti prodotti dalla ricorrente non dimostrano affatto le sue affermazioni riguardanti la condotta asseritamente denigratoria della Commissione.

73      In secondo luogo, la ricorrente produce alcuni messaggi di posta elettronica relativi ad altri progetti, nella fattispecie i progetti ClusMED, Global ITV e INSO 2. Tuttavia, tali documenti non sono pertinenti, dal momento che non riguardano la ricorrente, bensì il suo azionista, M.S., il quale non è parte nel presente ricorso. L’argomento secondo il quale il danno complessivo subìto dalla ricorrente si ripercuoterebbe su quest’ultimo non inficia tale conclusione.

74      In terzo luogo, la ricorrente lamenta il fatto che, nell’ambito del progetto eDIGIREGION, la Commissione avrebbe ritardato, con le sue pressioni, le procedure di negoziazione allo scopo di stigmatizzarla.

75      Va osservato che la negoziazione con la Commissione, che doveva concludersi il 20 marzo 2013, si è conclusa nel novembre 2013. Orbene, non è stato dimostrato che la Commissione, durante tale periodo, abbia stigmatizzato la ricorrente. Al contrario, dagli elementi del fascicolo, menzionati ai precedenti punti da 5 a 10, risulta che tale periodo è stato utilizzato dalla Commissione per effettuare, ai fini di una corretta gestione finanziaria, un esame approfondito della situazione della ricorrente riguardo ai requisiti posti per partecipare al progetto eDIGIREGION, per chiarire gli elementi del fascicolo e per esporle le motivazioni del rifiuto della sua partecipazione al progetto.

76      Alla luce degli elementi del fascicolo, occorre constatare che la ricorrente non dimostra l’esistenza di una condotta illecita o denigratoria da parte della Commissione.

77      Pertanto, la domanda di risarcimento della ricorrente per il danno alla sua reputazione a causa della condotta della Commissione deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se siano soddisfatti i requisiti connessi all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità.

78      In secondo luogo, in udienza, la ricorrente ha altresì dedotto un danno morale, consistente in un pregiudizio alla sua reputazione connesso all’adozione della decisione impugnata.

79      Il Tribunale ricorda che dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 risulta che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ciò nondimeno, un motivo o un argomento che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo va considerato ricevibile (sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 46). Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del 19 maggio 2010, Boliden e a./Commissione, T‑19/05, EU:T:2010:203, punto 90).

80      Nel caso di specie, la censura dedotta dalla ricorrente secondo la quale essa ha subìto un danno morale a causa della decisione impugnata non risulta dal ricorso e non si basa su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Inoltre, non si tratta di un’estensione di un motivo precedentemente dedotto. Infatti, il danno morale fatto valere nel ricorso ed esaminato nei precedenti punti da 65 a 76 è stato dedotto in ragione della condotta della Commissione e non riguardo alla decisione impugnata.

81      Pertanto, la censura relativa all’esistenza di un danno morale connesso all’adozione della decisione impugnata deve essere respinta in quanto nuova e, dunque, irricevibile, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

82      In ogni caso, anche supponendo che non si tratti di una censura nuova, va osservato che la domanda della ricorrente a tale riguardo non è quantificata e mira, in modo indiretto, ad ottenere l’accertamento che la propria partecipazione al progetto eDIGIREGION non avrebbe dovuto essere esclusa. In altri termini, una siffatta domanda è volta, in sostanza, a ottenere lo stesso risultato che la ricorrente non ha potuto ottenere a causa della tardività del suo ricorso di annullamento. Tale domanda sembra, dunque, strettamente connessa al ricorso di annullamento ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 46 a 48 e, pertanto, deve essere respinta ai sensi di tale giurisprudenza.

83      Inoltre, la ricorrente non fornisce alcun elemento a sostegno dell’esistenza di un danno alla sua reputazione che sarebbe connesso alla decisione impugnata. A tale riguardo, la decisione di rigetto della sua partecipazione al progetto, per quanto sfavorevole, non può, di per sé, essere considerata lesiva della sua reputazione. Le conseguenze connesse all’adozione di una siffatta decisione fanno parte dei rischi ai quali ogni operatore economico accorto si espone quando partecipa a una procedura del genere. Ne consegue che il danno alla reputazione asseritamente connesso alla decisione impugnata non è affatto dimostrato.

84      Pertanto, la domanda di risarcimento del danno morale deve essere respinta, indipendentemente dal fatto che il danno sia connesso alla condotta della Commissione o alla decisione impugnata.

85      Da quanto suesposto consegue che la domanda di risarcimento della ricorrente deve essere respinta integralmente, senza che sia necessario esaminare la domanda con la quale la ricorrente chiede che sia disposta una perizia giudiziaria e sia nominato un perito né la sua domanda di una misura di organizzazione del procedimento intesa a raccogliere la deposizione dei coordinatori. Allo stesso modo, la sua richiesta di pubblicazione della presente sentenza del Tribunale deve essere respinta.

86      Il presente ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.

 Sulle spese

87      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Holistic Innovation Institute, SLU è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2016.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.