Language of document : ECLI:EU:T:2016:296

Causa T‑468/14

Holistic Innovation Institute, SLU

contro

Commissione europea

«Concorso finanziario – Ricerca – Settimo programma-quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Progetto eDIGIREGION – Decisione della Commissione di negare la partecipazione a un’impresa – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Punto di partenza – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione

[Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 102, § 2]

2.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Ricorso presentato mediante telefax – Termine per depositare l’originale firmato – Dies a quo – Data di ricevimento del telefax e non data di scadenza del termine di ricorso

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 43, § 6]

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Omessa presentazione dell’originale firmato dell’atto introduttivo del giudizio prima della scadenza del termine – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 6]

4.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Proposizione di un ricorso senza firma dell’atto introduttivo da parte di un avvocato – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 43, § 1, comma 1]

5.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Regola sostanziale da applicarsi rigorosamente – Possibilità di regolarizzazione ex post – Insussistenza – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Insussistenza

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 43, § 1, comma 1]

6.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità / Illecito – Danno/ (dumping: Pregiudizio) – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

7.      Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Ricorso per la revoca di una decisione individuale divenuta definitiva – Irricevibilità

(Art. 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

8.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

2.      Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia o mediante messaggio di posta elettronica è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, soltanto qualora l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi al ricevimento della telecopia o del messaggio di posta elettronica.

(v. punto 28)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 31)

4.      La nozione di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo circostanze eccezionali. A tal riguardo, nell’ipotesi di un ricorso proposto senza che l’atto introduttivo rechi la firma di un avvocato, l’argomento relativo al carattere scusabile dell’errore commesso fondato sul rilievo secondo cui, nel diritto nazionale, la mancata firma del ricorso da parte dell’avvocato può essere sanata, deve essere respinto. Orbene, la preparazione, il controllo e la verifica degli atti processuali che devono essere depositati in cancelleria rientrano nella responsabilità dell’avvocato della parte interessata.

(v. punto 32)

5.      Il fatto che la mancata sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato non sia sanabile nel diritto dell’Unione non pregiudica il diritto ad un ricorso effettivo. Infatti, l’applicazione restrittiva delle norme di procedura risponde al requisito di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Sebbene i requisiti per la presentazione dei ricorsi e i relativi termini limitino il diritto di accedere ad un giudice, tale limitazione non pregiudica la sostanza stessa del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, tanto più dal momento che le disposizioni in questione sono chiare e non presentano particolari difficoltà di interpretazione.

(v. punto 33)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41‑44)

7.      L’azione di risarcimento ex articolo 340, secondo comma, TFUE, è un rimedio autonomo nell’ambito del regime delle impugnazioni nel diritto dell’Unione, di modo che l’irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria.

Tuttavia, è pur vero che una parte può esperire un’azione di risarcimento senza essere tenuta da alcuna norma a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che le ha arrecato il pregiudizio, ciò non le consente tuttavia di eludere in tal modo l’irricevibilità della domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale.

In tal senso, un ricorso per risarcimento deve essere dichiarato irricevibile laddove sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e avrebbe per effetto, nell’ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima. Ciò si verifica laddove il ricorrente cerchi, attraverso una domanda di risarcimento, di ottenere un risultato identico a quello che avrebbe ottenuto con l’accoglimento di un ricorso di annullamento che non ha presentato in tempo utile.

Inoltre, un ricorso per risarcimento potrebbe altresì eliminare gli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva laddove il ricorrente miri ad ottenere un beneficio maggiore, ma che includa quello che avrebbe potuto trarre da una sentenza di annullamento. In un’ipotesi siffatta, è tuttavia necessario constatare l’esistenza di uno stretto collegamento tra il ricorso per risarcimento e il ricorso di annullamento per ritenere che il primo sia irricevibile.

(v. punti 45‑48)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 79)