Language of document : ECLI:EU:T:2016:742

Causa T466/14

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Unione doganale – Importazione di prodotti derivati dal tonno provenienti da El Salvador – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di non recupero di dazi all’importazione – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Diritto a una buona amministrazione nell’ambito dell’articolo 872 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 – Errore non ragionevolmente riconoscibile delle autorità competenti»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle amministrazioni nazionali di rispettare i menzionati principi nell’ambito di un procedimento di recupero dei dazi doganali – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, 47 e 48; regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 872, 872 bis e 873)

2.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Carattere cumulativo

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 84, § 1]

4.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Errore dell’amministrazione che non poteva «ragionevolmente essere scoperto dal debitore» – Errori contenuti in un certificato di origine «modulo A» – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

5.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

6.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per la mancata contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Buona fede del debitore – Nozione – Nesso con il requisito attinente all’ignoranza dell’errore commesso dalle autorità doganali

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

7.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Rispetto della normativa in vigore relativa alla dichiarazione in dogana – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

8.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Errore dell’amministrazione che non poteva «ragionevolmente essere scoperto dal debitore» – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

9.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Obbligo di fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie previste dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 84)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39‑42)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47‑50, 124)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 71‑73)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 79‑81, 86)

5.      L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), commi dal secondo al quinto, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, stabilisce norme particolari in forza delle quali non vi è contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione dovuti quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo.

A tal riguardo, l’esame della domanda di non recupero a posteriori dei dazi all’importazione deve essere effettuato alla luce dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), commi dal secondo al quinto, del codice doganale comunitario.

Cionondimeno, tale esame deve parimenti essere effettuato prendendo in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), primo comma, del menzionato codice, e, dunque, le condizioni cumulative in esso contenute e che devono essere soddisfatte, le quali si aggiungono a quella relativa al carattere ragionevolmente riconoscibile dell’errore commesso dalle autorità competenti, ossia che il debitore sia in buona fede e che abbia osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore.

(v. punti 106, 107)

6.      Per quanto riguarda il requisito attinente alla buona fede del debitore di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), primo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, si evince dal quarto comma di tale disposizione che il debitore può invocare la buona fede qualora possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, lo stesso abbia dato prova di diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Tuttavia, il requisito attinente alla buona fede dell’operatore e quello attinente alla mancata conoscenza dell’errore commesso dalle autorità doganali presentano un certo legame. La questione se l’operatore abbia agito in buona fede impone, segnatamente, di accertare se questi non potesse ragionevolmente rilevare l’errore commesso dalle autorità competenti.

A tal riguardo, il considerando 11 del regolamento n. 2700/2000, che modifica il regolamento n. 2913/92, deve essere interpretato nel senso che esso costituisce un indizio del fatto che la buona fede del debitore deve essere esaminata quando l’errore commesso dalle autorità del paese terzo ha portato al rilascio di un certificato inesatto, qualunque sia l’origine di tale errore, indipendentemente dal fatto che esso provenga da tali autorità o sia stato provocato da una presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore.

(v. punti 108, 110, 112, 118, 122)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 125)

8.      L’errore commesso dalle autorità competenti deve essere di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova. È vero che l’esperienza professionale non esclude, di per sé, la buona fede dell’operatore o la non riconoscibilità dell’errore. Cionondimeno, da un professionista esperto è legittimo aspettarsi che presti una maggiore attenzione agli elementi amministrativi e di fatto la cui valutazione rientra nel contesto abituale delle sue attività, segnatamente in modo che questi possa rilevare più facilmente qualsiasi divergenza rispetto a ciò che costituisce una prassi ordinaria corretta. Per quanto riguarda la diligenza, spetta all’operatore economico, qualora nutra dubbi, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per non contravvenire alle disposizioni di cui trattasi.

Su tale punto, è innegabile che il requisito relativo alla non riconoscibilità dell’errore commesso dalle autorità competenti è connesso, in una certa misura, alla questione della buona fede del debitore. Tuttavia, non si può ammettere che il fatto che si presume che l’errore non possa ragionevolmente essere scoperto – constatazione che risulta dall’applicazione della regola di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, introdotta dal regolamento n. 2700/2000 – abbia come conseguenza automatica e necessaria la constatazione della buona fede del debitore.

(v. punti 131, 133, 134, 143)

9.      Il dichiarante deve fornire alle competenti autorità doganali tutte le informazioni necessarie previste dalle norme dell’Unione e da quelle nazionali che, se del caso, le integrano o le traspongono, tenuto conto del trattamento doganale richiesto per la merce considerata.

Tuttavia, tale obbligo non può esorbitare dalle indicazioni che il dichiarante può ragionevolmente conoscere ed ottenere, cosicché è sufficiente che tali indicazioni, anche se inesatte, siano state fornite in buona fede.

(v. punti 176, 177)