Language of document : ECLI:EU:T:2004:134

Causa T-325/03

E-Sim Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Cancellazione della causa dal ruolo»

Massime dell’ordinanza

Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di marchio intervenuto in seguito ad un’opposizione — Ritiro dell’opposizione — Ammissibilità in qualsiasi momento — Rinuncia agli atti del ricorrente — Cancellazione della causa dal ruolo

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 99; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 5]

In una procedura di opposizione avviata contro la registrazione di un marchio comunitario, l’opposizione può essere ritirata in qualsiasi momento. Di conseguenza, se l’opposizione viene ritirata prima che sia divenuto definitivo il rigetto della domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la decisione della divisione di opposizione nonché la decisione della commissione di ricorso che decide su tale opposizione diventano prive di oggetto e non possono ostacolare la registrazione del marchio.

Se, in tale contesto, il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura.

(v. punti 3-4)