Language of document : ECLI:EU:C:2014:2320

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 ottobre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5 – Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti – Contratto di commissione di trasporto – Contratto di trasporto di merci»

Nella causa C‑305/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione del 22 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2013, nel procedimento

Haeger & Schmidt GmbH

contro

Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD),

Jacques Lorio,

Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL,

Ace Insurance SA NV,

Va Tech JST SA,

Axa Corporate Solutions SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Haeger & Schmidt GmbH, da D. Le Prado, avocat;

–        per il governo francese, da J.‑S. Pilczer e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da F. Dedousi, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Haeger & Schmidt GmbH (in prosieguo: la «Haeger & Schmidt»), società di diritto tedesco, e la Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), il sig. Lorio, il sig. Miquel, nella sua qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL (in prosieguo: la «Safram»), società di diritto francese, la Ace Insurance SA NV, la Axa Corporate Solutions SA nonché la Va Tech JST SA (in prosieguo: la «Va Tech») in merito al risarcimento del danno subito da quest’ultima in occasione del trasporto di un trasformatore che essa aveva acquistato ai fini della sua attività.

 Contesto normativo

 La Convenzione di Roma

3        L’articolo 4 della Convenzione di Roma, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», così dispone:

«1.      Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese.

2.      Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

(…).

4.      La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.

5.      È esclusa l’applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese».

 Il regolamento (CE) n. 593/2008

4        Il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6), ha sostituito la Convenzione di Roma. Conformemente al suo articolo 28, tale regolamento si applica ai contratti conclusi a partire dal 17 dicembre 2009.

5        Il considerando 20 del predetto regolamento enuncia quanto segue:

«Qualora il contratto presenti manifestamente un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere che si debba applicare la legge di tale diverso paese. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti».

6        Ai sensi del considerando 22 del medesimo regolamento:

«Per quanto concerne l’interpretazione dei contratti di trasporto di merci, non si mira ad una modifica sostanziale rispetto all’articolo 4, paragrafo 4, terza frase, della Convenzione di Roma. Di conseguenza, i contratti di noleggio a viaggio e altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci dovrebbero essere considerati come contratti di trasporto di merci (…)».

7        L’articolo 5 del regolamento n. 593/2008, intitolato «Contratti di trasporto» così dispone:

«1.       Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.

(…).

3.      Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Ai sensi di un contratto concluso il 24 dicembre 2002, la Va Tech, una società di diritto francese con sede in Lione (Francia), ha affidato alla Safram, con sede in Dechy (Francia), l’organizzazione, in qualità di commissionario principale di trasporto, del trasferimento dal porto di Anversa (Belgio) a Lione di un trasformatore proveniente dagli Stati Uniti.

9        La Safram, che agiva in nome proprio, ma per conto della Va Tech, ha concluso con la Haeger & Schmidt, con sede in Duisburg (Germania), un secondo contratto di commissione allo scopo di far eseguire il trasporto di tale trasformatore per via fluviale. La Haeger & Schmidt ha scelto a tal fine il sig. Lorio, un vettore stabilito in Douai (Francia), proprietario della chiatta El‑Diablo, immatricolata in Belgio.

10      Al momento del suo caricamento ad Anversa il 23 gennaio 2003, il trasformatore è scivolato nella stiva, provocando il rovesciamento di detta chiatta, che è affondata insieme al suo carico.

11      La Va Tech ha chiesto dinanzi al Tribunal de commerce de Douai (Tribunale commerciale di Douai) il risarcimento del danno alle società Safram e Haeger & Schmidt. Quest’ultima ha chiamato in garanzia il sig. Lorio, in qualità di vettore, e il suo assicuratore, la Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), con sede in Francia.

12      Il Tribunal de commerce de Douai ha accolto la domanda di risarcimento danni di cui era investito con decisione del 23 giugno 2010. Tale giudice ha infatti affermato che ai contratti in esame si applica solo la legge francese e ha dichiarato le società Safram e Haeger & Schmidt, nella loro qualità di commissionari di trasporto, responsabili del danno occorso il 23 gennaio 2003.

13      La Haeger & Schmidt ha interposto appello contro tale sentenza.

14      Con sentenza del 2 ottobre 2011 la Cour d’appel de Douai (Corte d’appello di Douai) ha confermato la predetta sentenza e ha condannato la Haeger & Schmidt a versare alle società Axa Corporate Solutions SA e Ace Insurance SA NV, assicuratori surrogati nei diritti della Va Tech, la somma di EUR 285 659,64, maggiorata degli interessi legali, a titolo di risarcimento danni. Lo stesso credito è stato ammesso al passivo della Safram, la quale, nel frattempo, era stata posta in liquidazione giudiziaria. In proposito, tale giudice ha dichiarato che ai rapporti contrattuali tra le diverse società in esame si applicava la legge francese e ha quindi ritenuto, nel caso della Safram e della Haeger & Schmidt, che il diritto tedesco non fosse applicabile a un contratto di trasporto di merci, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma, concluso da una società francese con sede in Francia per conto di un’altra società francese, quando il luogo di scarico era del pari situato in Francia.

15      La Haeger & Schmidt ha proposto ricorso alla Cour de cassation invocando un unico motivo, vertente sull’erronea determinazione della legge applicabile alla controversia. Al riguardo, essa ha sostenuto di aver fornito la prestazione caratteristica del contratto di commissione di trasporto che vincolava le parti e di avere sede in Germania. Pertanto, a suo avviso, la Cour d’appel de Douai poteva applicare la legge francese, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della Convenzione di Roma, solo dopo aver confrontato i collegamenti esistenti tra il contratto e, da un lato, la Repubblica federale di Germania, il cui diritto sembra applicabile in forza della presunzione generale di competenza enunciata all’articolo 4, paragrafo 2, di tale Convenzione, e, dall’altro, la Repubblica francese, al fine di stabilire, sulla base dell’insieme delle circostanze della controversia di cui tale giudice è investito, il paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della predetta Convenzione.

16      Alla luce di quanto sopra la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il contratto di commissione di trasporto, mediante il quale un committente affida a un commissionario, che agisce in nome proprio e sotto la sua responsabilità, l’organizzazione di un trasporto di merci, che lo stesso farà eseguire da uno o più vettori per conto del committente, possa, e a quali condizioni, avere principalmente ad oggetto la realizzazione di un trasporto di merci ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 4, ultimo periodo, della [Convenzione di Roma];

2)      Nel caso in cui il contratto di commissione di trasporto possa essere considerato come un contratto di trasporto di merci ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 4, [della predetta convenzione], ma la presunzione speciale di determinazione della legge prevista da tale disposizione non trovi applicazione, in mancanza della coincidenza dalla stessa prescritta, se il testo del suo primo periodo, secondo il quale la presunzione generale di cui al [paragrafo] 2 non vale per il contratto di trasporto di merci, debba essere interpretato nel senso che il giudice è chiamato a individuare la legge applicabile, non già in base a tale presunzione, definitivamente esclusa, bensì in applicazione del principio generale di determinazione fissato al [paragrafo] 1 dell’articolo 4, vale a dire individuando il paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto, senza considerare in particolare quello in cui ha sede la parte che fornisce la prestazione caratteristica del contratto;

3)      Supponendo che la presunzione generale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, valga per il contratto di commissione di trasporto, se, nel caso in cui il committente iniziale abbia concluso un contratto con un primo commissionario, al quale sarebbe poi succeduto un secondo [commissionario], sia possibile ammettere la determinazione della legge applicabile nei rapporti contrattuali tra il committente e questo secondo commissionario in funzione del luogo in cui ha sede il primo commissionario, in quanto la legge del paese così designato sia considerata globalmente applicabile all’intera operazione di commissione di trasporto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

17      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 4, ultima frase, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un contratto di commissione di trasporto e, in caso affermativo, a quali condizioni un contratto di commissione di trasporto può essere considerato come un contratto di trasporto di merci.

18      In via preliminare si deve ricordare, anzitutto, che l’articolo 4 della predetta Convenzione prevede i criteri di collegamento sulla base dei quali il giudice deve determinare la legge applicabile a qualsiasi categoria di contratti, in mancanza di scelta da parte dei contraenti (v. sentenza ICF, C‑133/08, EU:C:2009:617, punto 25).

19      Tale articolo 4 si fonda sul principio generale, sancito al suo paragrafo 1, secondo cui per determinare il collegamento di un contratto ad un diritto nazionale si deve determinare il paese con il quale tale contratto presenta «il collegamento più stretto» (v. sentenza ICF, EU:C:2009:617, punto 26).

20      Tuttavia, l’applicazione di tale principio generale è temperata dalle presunzioni previste all’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Roma.

21      In particolare, detto articolo 4, paragrafo 2, enuncia una presunzione di carattere generale, consistente nell’adottare, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza della parte del contratto che fornisce la prestazione caratteristica.

22      Nelle sue prime due frasi, l’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma riflette la specificità del contratto di trasporto di merci, che, perlomeno in un contesto transfrontaliero, difficilmente consente un collegamento con il paese di residenza della parte contraente che fornisce la prestazione caratteristica, poiché, essendo l’oggetto principale di siffatto contratto il trasferimento di merci, il luogo di residenza abituale del vettore non ha un collegamento obiettivo con il predetto contratto. Pertanto, la seconda frase di tale paragrafo 4 enuncia in modo esaustivo i criteri di collegamento specifici relativi alla legge applicabile in materia di contratti di trasporto.

23      Il paragrafo 5 del medesimo articolo contiene una clausola d’eccezione che consente di non applicare le predette presunzioni se dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese (v., in tal senso, sentenza ICF, EU:C:2009:617, punto 27).

24      Alla luce di tali considerazioni e al fine di rispondere alla prima questione posta dal giudice del rinvio, si deve esaminare la terza frase dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma, che dispone che «sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci».

25      Per quanto concerne l’espressione «considerati come contratti di trasporto di merci» nonché le condizioni in cui un altro contratto può essere considerato come un contratto di trasporto, occorre ricordare che per assicurare la piena efficacia della Convenzione conformemente agli obiettivi che essa persegue sono necessari criteri uniformi ed autonomi (v., per analogia, sentenza Koelzsch, C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

26      Si deve del pari ricordare che, ai punti da 32 a 34 della sentenza ICF (EU:C:2009:617), la Corte ha già interpretato tale ultima frase del predetto articolo 4, paragrafo 4, nel senso che essa consente di equiparare altri contratti ai contratti di trasporto, poiché una delle finalità della predetta disposizione è di estendere l’applicazione della seconda frase di tale paragrafo 4 a contratti che, benché qualificati nel diritto nazionale come contratti di noleggio, hanno come oggetto essenziale il trasporto di merci. Al fine di determinare tale oggetto, si devono prendere in considerazione lo scopo del rapporto contrattuale e, conseguentemente, il complesso delle obbligazioni della parte che fornisce la prestazione caratteristica.

27      Lo stesso vale per il contratto di commissione di trasporto, che è un contratto distinto, la cui prestazione caratteristica consiste nell’organizzazione del trasporto di merci. Il contratto di commissione di trasporto, non avendo come oggetto essenziale il trasferimento, in quanto tale, della merce, non può essere considerato un contratto di trasporto.

28      Tuttavia, tenendo conto della finalità del rapporto contrattuale, della prestazione reale eseguita e del complesso delle obbligazioni della parte che deve fornire la prestazione caratteristica, e non della qualificazione data al contratto dalle parti, un contratto di commissione di trasporto può rivelarsi partecipare della specificità di un contratto di trasporto come menzionata al punto 22 di questa sentenza, se esso ha principalmente ad oggetto la realizzazione del trasferimento, in quanto tale, della merce.

29      Dalla domanda di decisione pregiudiziale emerge che, nel procedimento principale, i primi due contratti conclusi, da un lato, tra la Va Tech e la Safram e, dall’altro, tra la Safram e la Haeger & Schmidt, sono stati qualificati dal giudice del rinvio come contratti di commissione di trasporto. Al fine di far eseguire il trasporto del trasformatore per via fluviale, la Haeger & Schmidt ha concluso un contratto di trasporto con il sig. Lorio, proprietario della chiatta El-Diablo, che è affondata in occasione del carico della merce.

30      Dalla decisione di rinvio risulta anche che l’oggetto essenziale del contratto concluso tra la Safram e la Haeger & Schmidt era «l’organizzazione globale del trasporto e non la mera rappresentanza giuridica del committente», agendo la Haeger & Schmidt in qualità di intermediario sotto la propria responsabilità e a nome proprio, ma per conto del committente, al fine di compiere gli atti necessari al trasporto del trasformatore in questione.

31      Spetta al giudice del rinvio, in sede di analisi del complesso delle circostanze proprie al procedimento principale, vale a dire delle clausole contrattuali che rispecchiano la realtà economica e commerciale delle relazioni esistenti tra le parti e la finalità dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma, verificare se, e in quale misura, il contratto di commissione di trasporto in esame abbia come oggetto essenziale il trasporto propriamente detto della merce di cui trattasi.

32      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 4, ultima frase, della Convenzione di Roma deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica a un contratto di commissione di trasporto solo quando l’oggetto essenziale del contratto consiste nel trasporto della merce propriamente detto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla seconda questione

33      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci debba, qualora non possa essere stabilita in applicazione della seconda frase dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma, essere determinata sulla scorta della regola generale prevista al paragrafo 1 di tale articolo o della presunzione generale enunciata al paragrafo 2 dello stesso articolo.

34      Secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale deve sempre procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base delle presunzioni enunciate all’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, della predetta Convenzione, le quali rispondono all’esigenza generale di prevedibilità della legge e, quindi, di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali (v., in tal senso, sentenza ICF, EU:C:2009:617, punto 62).

35      Si deve, di conseguenza, verificare se dall’inapplicabilità eventualmente accertata della presunzione sancita all’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma, discendano l’impossibilità di ricorrere alla presunzione generale stabilita al paragrafo 2 dello stesso articolo e, quindi, la necessità di applicare la regola generale enunciata al suo paragrafo 1.

36      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della predetta Convenzione, la presunzione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo non si applica al contratto di trasporto di merci. In virtù del suo paragrafo 4, seconda frase, il contratto di trasporto di merci è regolato dalla legge del paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto se nello stesso paese si trova il luogo di carico o di scarico della merce o la sede principale del mittente.

37      Pertanto, il predetto articolo 4 prevede esplicitamente, da un lato, che la presunzione enunciata al suo paragrafo 2 non si applichi al contratto di trasporto di merci. Dall’altro, esso enuncia più criteri di collegamento specifici che consentono di determinare la legge applicabile a tale tipo di contratto, fermo restando che il luogo di residenza del vettore non è ritenuto di per sé sufficiente al riguardo.

38      Alla luce delle suesposte considerazioni, sarebbe contrario tanto al tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma, quanto alla ratio di tale disposizione applicare la presunzione enunciata al paragrafo 2 di tale articolo a un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale se, in mancanza della coincidenza dei criteri enunciati nella seconda frase di tale paragrafo 4, è accertato che la presunzione enunciata a tale paragrafo non può essere applicata.

39      Peraltro, l’interpretazione che risulta dal punto precedente si concilia anche con il tenore letterale delle norme di conflitto relative ai contratti di trasporto di merci previste dal regolamento n. 593/2008, che, però, non si applica ratione temporis al procedimento principale. Infatti, l’articolo 5 di tale regolamento esclude, per i contratti di siffatta natura, in mancanza della coincidenza dei criteri di collegamento ivi enunciati, che possa essere applicata la legge del paese in cui il vettore ha la sua residenza abituale e dispone espressamente che, in tal caso, si applica la legge del paese nel quale si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.

40      Pertanto, quando non sono soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, della Convenzione di Roma, il giudice nazionale deve accertare la legge applicabile al contratto non sulla base della presunzione enunciata al paragrafo 2 dello stesso articolo, che è definitivamente esclusa, ma in applicazione del principio generale di determinazione stabilito al paragrafo 1, prima frase, di tale articolo 4, ossia individuando il paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

41      Infatti, come rilevato giustamente dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, considerato che il giudice nazionale deve, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della predetta Convenzione, applicare la legge del paese con il quale il contratto è più strettamente legato e escludere la legge applicabile determinata sulla base delle presunzioni enunciate ai paragrafi da 2 a 4 dello stesso articolo, tale medesimo giudice deve, a maggior ragione, applicare la legge del paese con il quale il contratto di cui trattasi presenta il collegamento più stretto, come previsto a tale articolo 4, paragrafo 1, quando il paragrafo 4 non consente di individuare la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci (v., in tal senso, sentenza ICF, EU:C:2009:617, punti 63 e 64).

42      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Roma deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci deve, qualora non possa essere stabilita applicando la seconda frase di detta disposizione, essere determinata sulla scorta della regola generale prevista al paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire che la legge che regola tale contratto è quella del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto.

 Sulla terza questione

43      In via preliminare e tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, occorre precisare che la terza questione è posta solo per il caso in cui il giudice del rinvio accertasse, alla luce delle circostanze del caso di specie, che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non è equiparabile a un contratto di trasporto né, quindi, sottoposto alla presunzione generale enunciata all’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Roma.

44      Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che esso consente al giudice nazionale di determinare la legge applicabile a rapporti contrattuali quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in cui a un primo commissionario di trasporto si è sostituito un secondo commissionario con sede in un altro Stato membro, sulla scorta del solo luogo in cui ha sede il commissionario principale.

45      Come ricordato al punto 22 della presente sentenza, ai sensi del predetto articolo 4, paragrafo 2, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, alla data della conclusione di tale contratto, la sua residenza abituale, la sua amministrazione centrale, la sua sede principale o un’altra sede che deve fornire la prestazione.

46      Pertanto, quando si tratta di un contratto che rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Roma ed è possibile identificare la sua prestazione caratteristica, il giudice nazionale deve, in primo luogo, procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento specifici di cui a tale paragrafo 2, come è stato ricordato al punto 35 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza ICF, EU:C:2009:617, punto 62).

47      Come risulta tanto dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, che fa espressamente salvo il caso dell’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo, quanto dalla giurisprudenza della Corte, tale presunzione può essere esclusa quando sono soddisfatti i requisiti previsti a tale paragrafo 5 (v., in tal senso, sentenza ICF, EU:C:2009:617, punti 63 e 64).

48      Dalle suesposte considerazioni discende che il giudice deve verificare, in secondo luogo, se, alla luce del complesso delle circostanze della controversia di cui è investito, si debba o meno escludere la soluzione alla quale è giunto in applicazione del predetto paragrafo 2. A tal fine, deve procedere a un confronto dei collegamenti esistenti tra il contratto e, da un lato, il paese nel quale la parte che fornisce la prestazione caratteristica ha la residenza abituale al momento della conclusione del contratto e, dall’altro, un altro paese con il quale tale contratto presenta un collegamento stretto.

49      Infatti, il giudice del rinvio deve effettuare una valutazione globale del complesso degli elementi obiettivi che caratterizzano il rapporto contrattuale e valutare quello o quelli che, a suo avviso, sono i più significativi (v., per analogia, sentenza Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, punto 40). Come sottolineato dalla Commissione, tra gli elementi significativi di collegamento occorre in particolare prendere in considerazione l’esistenza di un collegamento stretto tra il contratto in esame e uno o più altri contratti facenti parte, eventualmente, della stessa catena di contratti, nonché il luogo di consegna della merce.

50      Tale interpretazione è del pari confortata dal considerando 20 del regolamento n. 593/2008, che prevede esplicitamente, quale criterio di collegamento pertinente, l’esistenza di una catena di contratti collegati al contratto di cui trattasi.

51      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione nel senso che l’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Roma deve essere interpretato dichiarando che, nel caso in cui venga dedotto che un contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello la cui legge è indicata dalla presunzione di cui a detto paragrafo, il giudice nazionale deve confrontare i collegamenti esistenti tra tale contratto e, da un lato, il paese la cui legge è indicata dalla presunzione e, dall’altro, l’altro paese interessato. A tale titolo, il giudice nazionale deve tener conto del complesso delle circostanze, inclusa l’esistenza di altri contratti collegati al contratto di cui trattasi.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 4, paragrafo 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica a un contratto di commissione di trasporto solo quando l’oggetto essenziale del contratto consiste nel trasporto della merce propriamente detto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)      L’articolo 4, paragrafo 4, della predetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci deve, qualora non possa essere stabilita applicando la seconda frase di detta disposizione, essere determinata sulla scorta della regola generale prevista al paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire che la legge che regola tale contratto è quella del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto.

3)      L’articolo 4, paragrafo 2, della stessa Convenzione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui venga dedotto che un contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello la cui legge è indicata dalla presunzione di cui a detto paragrafo, il giudice nazionale deve confrontare i collegamenti esistenti tra tale contratto e, da un lato, il paese la cui legge è indicata dalla presunzione e, dall’altro, l’altro paese interessato. A tale titolo, il giudice deve tener conto del complesso delle circostanze, inclusa l’esistenza di altri contratti collegati al contratto di cui trattasi.

Firme


* Lingua processuale: il francese.