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Ricorso proposto il 30 marzo 2017 – Grendene / EUIPO – Hipanema (HIPANEMA)

(Causa T-435/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grendene, SA (Sobral, Brasile) (rappresentante: J. L. de Castro Hermida, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hipanema (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HIPANEMA» –Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 154 586

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2017 nel procedimento R 629/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e sostituirla con un’altra con la quale si dichiara l’affinità tra i prodotti rivendicati dal marchio impugnato e quelli tutelati dai marchi anteriori dell’opponente, nella misura necessaria per valutare la somiglianza applicativa tra gli stessi ai fini di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione Europea;

una volta riconosciuta tale somiglianza applicativa, effettuare l’esame del confronto denominativo tra i segni di cui trattasi, che non è stato svolto né nella fase dell’opposizione, né nell’ambito del ricorso amministrativo, concludendo per l’identità concorrente tra i segni sotto gli aspetti fonetico e semantico e per la somiglianza esistente sotto l’aspetto grafico degli stessi, e constatando l’impossibilità della convivenza pacifica tra i marchi controversi e, pertanto, l’opportunità di respingere la domanda di tutela nell’Unione europea del marchio internazionale n. 1 154 586 «HIPANEMA» per la classe 14. Oppure, nel caso in cui il Tribunale non abbia competenza a tal fine, rinviare la questione alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, con l’obbligo di riconoscere la somiglianza applicativa tra i marchi in conflitto.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

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