Language of document : ECLI:EU:F:2015:16

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

19 marzo 2015 (*)

«Esclusione dal procedimento del rappresentante di una parte – Mancata nomina di un nuovo rappresentante – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire»

Nella causa F‑58/13,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), inizialmente rappresentato da A, abogado,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto da M.I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2013, il sig. Marcuccio chiedeva, da un lato, l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea aveva respinto la domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato dall’invio di una lettera riguardante le modalità di esecuzione della sentenza Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257) all’avvocato che lo aveva rappresentato in tale causa e, dall’altro, la condanna della Commissione a risarcire il danno asseritamente subìto in ragione di ciò.

 Sul non luogo a statuire

2        Con ordinanza del 22 maggio 2014, Marcuccio/Commissione (F‑58/13, EU:F:2014:114), il Tribunale, applicando l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura allora vigente, disposizione in seguito divenuta articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, ha escluso il rappresentante del ricorrente dal procedimento nella presente causa.

3        Mediante raccomandata del 23 maggio 2014 con avviso di ricevimento, il ricorrente è stato informato dalla cancelleria del Tribunale che, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di procedura allora vigente, il procedimento nella presente causa era sospeso e che il Tribunale lo invitava a nominare un nuovo avvocato entro il 15 settembre 2014.

4        Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte del ricorrente, il Tribunale lo ha informato, mediante raccomandata dell’8 ottobre 2014 con avviso di ricevimento, della sua decisione di concedergli un nuovo termine, con scadenza il 23 ottobre 2014, onde consentirgli di nominare un nuovo rappresentante. Tale lettera precisava che, in caso di mancata designazione di un nuovo avvocato entro il termine stabilito, il Tribunale intendeva procedere all’adozione di un’ordinanza di non luogo a statuire e alla cancellazione della presente causa dal ruolo del Tribunale.

5        Nel trasmetterle copia della lettera dell’8 ottobre 2014, il Tribunale ha contestualmente invitato la Commissione a presentare le proprie osservazioni conformemente all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, a norma del quale, «[s]e il ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale, quest’ultimo può constatare, su domanda o d’ufficio, sentite le parti, che non vi è più luogo a statuire e porre fine al giudizio con ordinanza motivata».

6        Con lettera del 23 ottobre 2014, la Commissione ha indicato al Tribunale che era pienamente giustificata l’adozione di un’ordinanza di non luogo a statuire con condanna del ricorrente alle spese. Inoltre, ha suggerito al Tribunale di verificare se il comportamento del ricorrente nel caso di specie non giustificasse una sua condanna alle spese giudiziarie ex articolo 108, lettera a), del regolamento di procedura.

7        Non avendo nuovamente ricevuto risposta da parte del ricorrente, il Tribunale, per assicurarsi che i diritti procedurali del medesimo non fossero stati lesi da eventuali ritardi nella consegna della corrispondenza, ha deciso di prolungare ancora una volta il termine concesso per la nomina di un nuovo rappresentante, ossia fino al 15 gennaio 2015, informando di ciò il ricorrente mediante lettera raccomandata del 17 novembre 2014 con avviso di ricevimento. In tale lettera, il Tribunale ha espressamente richiamato l’attenzione del ricorrente sulla propria intenzione di adottare, in caso di mancata designazione di un nuovo rappresentante entro il termine supplementare impartito, un’ordinanza di non luogo a statuire conformemente all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, invitando il ricorrente a presentare osservazioni in merito.

8        Il Tribunale constata, in primo luogo, che dall’avviso di ricevimento della lettera raccomandata del 17 novembre 2014 risulta che quest’ultima è stata debitamente consegnata al ricorrente il 23 dicembre 2014 e, in secondo luogo, che questi non ha dato seguito né alle domande iniziali del Tribunale del 23 maggio e dell’8 ottobre 2014 né a quella del 17 novembre 2014, che gli concedeva un termine supplementare, con scadenza il 15 gennaio 2015, per nominare il suo nuovo rappresentante e per ottemperare in tal modo all’obbligo di rappresentanza a mezzo di un avvocato, obbligo previsto dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

9        In tali circostanze, occorre dichiarare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che non vi è più luogo a statuire nella presente causa.

 Sulle spese

10      Ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. In applicazione di tale disposizione e in considerazione del fatto che la decisione del Tribunale secondo cui non vi è più luogo a statuire nella presente causa è conseguenza esclusiva dell’inerzia del ricorrente, si deve disporre che il ricorrente sopporti le proprie spese e sia condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso F‑58/13, Marcuccio/Commissione.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 19 marzo 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Lingua processuale: l’italiano.