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Ordinanza del Tribunale del 18 aprile 2024 – AS e a. / SEAE

(Causa T-1160/23) 1

(«Funzione pubblica – Personale del SEAE – Retribuzione – Indennità correlata alle condizioni di vita – Fissazione del tasso al 10 % per il personale in servizio in Giordania – Revoca dell’atto impugnato – Estinzione dell’oggetto della controversia – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: AS e gli altri 27 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all’ordinanza (rappresentante: A. Tymen, avvocata)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Falek e R. Coesme, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso, basato sull’articolo 270 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), del 21 dicembre 2022, relativa alla fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita, prevista dall’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella parte in cui tale decisione stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una riduzione del tasso dell’ICV versata al personale dell’Unione europea in servizio in Giordania dal 15 al 10% dell’importo di riferimento.

Dispositivo

1)    Non occorre più statuire sul ricorso.

2)    Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) è condannato alle spese.

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1     GU C, C/2024/1110 del 5.2.2024.