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Ricorso proposto il 20 marzo 2024 – LU / BEI

(Causa T-160/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LU (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Presidente della BEI del 21 dicembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che avalla le conclusioni della relazione finale del comitato della BEI sulla dignità sul luogo di lavoro del 22 marzo 2023;

annullare la relazione finale del comitato della BEI sulla dignità sul luogo di lavoro del 22 marzo 2023 (in prosieguo: la «relazione finale»);

dichiarare legittimo e non fraudolento il ricorso della ricorrente alla procedura relativa alla dignità sul luogo di lavoro;

annullare il procedimento disciplinare avviato nei confronti della ricorrente dal Presidente della BEI l'8 gennaio 2021;

concedere un risarcimento per i danni morali subiti dalla ricorrente pari a EUR 150 000;

concedere un risarcimento per i danni materiali subiti dalla ricorrente pari a EUR 200 000, importo calcolato in via provvisoria;

concedere un risarcimento per le spese legali sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso pari a EUR 35 000 (IVA inclusa).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata e della relazione finale conseguente all’inammissibilità del reclamo della ricorrente proposto al comitato della BEI in materia di dignità sul luogo di lavoro per presunte molestie psicologiche (in prosieguo: il «reclamo») e alle azioni e/o omissioni illecite della convenuta relative all'avvio, alla prosecuzione e allo svolgimento improprio del procedimento in materia di dignità sul luogo di lavoro, in considerazione:

dell'illegittimo rifiuto di valutare e fornire un'analisi adeguatamente motivata in ordine all'ammissibilità del reclamo;

della colpevole omissione di considerare e rivalutare in un'analisi motivata e sostanziale l'ammissibilità del reclamo.

2.    Secondo motivo, vertente sull’inadeguata conduzione del procedimento in materia di dignità sul luogo di lavoro in violazione dei diritti di difesa e del diritto ad una buona amministrazione della ricorrente, nonché del principio di proporzionalità, considerando:

il mancato svolgimento del procedimento nel rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza, in violazione del diritto della ricorrente a un equo processo;

gli errori e le carenze nell'esecuzione della sentenza del 2 febbraio 2022, LU/BEI (T-536/20, non pubblicata, EU:T:2022:40) che incidono sulla regolarità del procedimento in materia di dignità sul luogo di lavoro e sui diritti della ricorrente;

il conflitto di interessi tra vari membri dell’ufficio del personale.

3.    Terzo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui non sono state ammesse le molestie morali addotte dalla ricorrente, considerando:

la valutazione delle accuse di molestie;

l'asserito uso improprio del procedimento, come stabilito nel paragrafo 5 della decisione impugnata.

4.    Quarto motivo, relativo alla responsabilità della convenuta per i danni morali e materiali subiti dalla ricorrente a causa della decisione impugnata e delle conseguenti violazioni dei suoi diritti fondamentali.

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