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Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 - Germania / Commissione

(Causa T-576/08) 1

["Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Esecuzione di forniture di derrate alimentari provenienti da scorte di intervento a favore degli indigenti - Regolamento (CE) n. 983/2008 - Piano d'attribuzione agli Stati membri di risorse da imputarsi all'esercizio 2009 per il programma di fornitura - Mobilizzazioni sul mercato - Ricorso di annullamento"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente M. Lumma e B. Klein, successivamente M. Lumma, B. Klein, T. Henze e N. Graf Vitzthum, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szmytkowska, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska, S. Johannesson e A. Engman, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Cabouat, agenti); Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Bruni, agente, successivamente P. Gentili, avvocato dello Stato); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Szpunar, e infine M. Szpunar, B. Majczyna e M. Drwiecki, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (GU L 268, pag. 3).

Dispositivo

L'art. 2 e l'allegato II del regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, sono annullati.

L'annullamento dell'art. 2 e dell'allegato II del regolamento n. 983/2008 non pregiudica la validità degli stanziamenti già effettuati.

La Commissione europea è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia e il Regno di Svezia sosterranno le proprie spese.

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1 - GU C 55 del 7.3.2009.