Language of document : ECLI:EU:C:2023:733

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 ottobre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Presupposti affinché tale persona possa essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA – Mancata assistenza medica – Presupposti»

Nella causa C‑294/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 22 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2022, nel procedimento

Office français de protection des réfugiés et apatrides,

contro

SW,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per SW, da P. Spinosi, avocat;

–        per il governo francese, da J.-L. Carré e J. Illouz, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e M. Van Regemorter, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Azéma e J. Hottiaux, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SW e l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi; in prosieguo: l’«OFPRA») in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della domanda di SW volta al riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 Convenzione di Ginevra

3        La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata integrata e modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

4        L’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra così recita:

«La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell’assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [(UNHCR)].

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione».

 Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)

5        La risoluzione n. 302 (IV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell’8 dicembre 1949, relativa all’aiuto ai rifugiati della Palestina, ha istituito l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente [United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)].

6        La zona operativa dell’UNRWA comprende i cinque settori della Striscia di Gaza, della Cisgiordania, della Giordania, del Libano e della Siria.

7        Ai sensi della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2019, n. 74/83, sull’assistenza ai rifugiati palestinesi (in prosieguo: la «risoluzione n. 74/83»), applicabile al momento dell’adozione della decisione del direttore generale dell’OFPRA in questione nel procedimento principale:

«L’Assemblea generale,

(...)

Accogliendo con favore il ruolo indispensabile dell’[UNRWA] che, sin dalla sua creazione più di 65 anni fa, migliora la sorte dei profughi palestinesi, offrendo a tal fine un’assistenza educativa, sanitaria e sociale nonché servizi di soccorso e proseguendo la sua azione in materia di sistemazione dei campi, microfinanziamento, protezione e assistenza di emergenza,

(...)

Prendendo altresì atto della relazione del Commissario generale del 31 maggio 2019, presentata in applicazione del paragrafo 57 della relazione del Segretario generale, e dichiarandosi preoccupata per la grave crisi finanziaria in cui versa l’Ufficio, che compromette fortemente la sua capacità di continuare a fornire programmi essenziali ai rifugiati palestinesi in tutte le zone operative,

(...)

Esprime profonda preoccupazione per la situazione particolarmente difficile dei rifugiati palestinesi che vivono sotto occupazione, in particolare per quanto riguarda la loro sicurezza, il loro benessere e le loro condizioni di vita sul piano socioeconomico;

(...)

1.      Rileva con rammarico che né il rimpatrio né il risarcimento dei rifugiati, di cui al paragrafo 11 della sua risoluzione 194 (III), hanno ancora avuto luogo e che, di conseguenza, la situazione dei rifugiati palestinesi rimane una fonte di grave preoccupazione e che questi ultimi continuano a necessitare di assistenza per provvedere ai loro bisogni essenziali in materia di sanità, di educazione e di sussistenza;

(...)

3.      Sottolinea la necessità che l’opera dell’[UNRWA] prosegua nonché l’importanza delle sue operazioni, che devono essere condotte senza alcun ostacolo, e dei suoi servizi, inclusa l’assistenza di emergenza, tenendo conto del benessere, della protezione e dello sviluppo umano dei rifugiati palestinesi e la stabilità della regione, in attesa di una soluzione equa della questione dei rifugiati palestinesi;

(...)

7.      Decide di prorogare il mandato dell’Ufficio fino al 30 giugno 2023, fatte salve le disposizioni del paragrafo 11 della sua risoluzione 194 (III)».

8        Con la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2022, n. 77/123, il mandato dell’UNRWA è stato prorogato fino al 30 giugno 2026.

 Diritto dellUnione

9        I considerando 15 e 35 della direttiva 2011/95 così recitano:

«(15)      La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.

(...)

(35)      I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave».

10      L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

d)      “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

(...)».

11      Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Disposizioni più favorevoli»:

«Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».

12      L’articolo 4 della stessa direttiva, intitolato «Esame dei fatti e delle circostanze», così dispone al suo paragrafo 3:

«L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)      di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;

b)      delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c)      della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d)      dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e)      dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino».

13      L’articolo 6 della direttiva 2011/95, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», prevede quanto segue:

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a)      lo Stato;

b)      i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c)      soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7».

14      L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Esclusione», al paragrafo 1 così dispone:

«Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a)      rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo [1, sezione D] della [C]onvenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto commissari[ato] delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’[A]ssemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

b)      le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      SW, apolide di origine palestinese, è nato nel 1976 in Libano, dove ha vissuto fino a quando ha lasciato tale paese nel febbraio 2019 ed è arrivato in Francia l’11 agosto 2019. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che SW soffre, sin dalla nascita, di una grave malattia genetica che richiede cure che l’UNRWA, per mancanza di mezzi finanziari, non era in grado di fornirgli.

16      Con decisione dell’11 ottobre 2019, il direttore generale dell’OFPRA ha rigettato la domanda di SW volta al riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria.

17      Con decisione del 9 dicembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile (Corte nazionale per il diritto d’asilo, Francia) ha annullato tale decisione e ha riconosciuto a SW lo status di rifugiato.

18      L’OFPRA si è appellata dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) contro tale decisione.

19      L’OFPRA sostiene che la Cour nationale du droit d’asile (Corte nazionale per il diritto d’asilo) è incorsa in vari errori di diritto. Anzitutto, essa non avrebbe verificato se SW fosse stato obbligato a lasciare la zona operativa dell’UNRWA a causa di minacce alla sua sicurezza. Inoltre, essa avrebbe erroneamente statuito che l’impossibilità per l’UNRWA di finanziare un’assistenza sanitaria terziaria adeguata alle condizioni di salute di un apolide di origine palestinese costituiva un motivo per ritenere che la protezione effettiva di tale agenzia fosse cessata, consentendo a detto apolide di richiedere di essere ammesso a beneficiare della Convenzione di Ginevra. Infine, essa avrebbe erroneamente dichiarato che si doveva ritenere che l’UNRWA non potesse svolgere la sua missione di assistenza, mentre l’assistenza medica terziaria non farebbe parte di tale missione e non sarebbe stato dimostrato che SW non poteva beneficiare di cure adeguate in Libano.

20      Il giudice del rinvio ricorda che, conformemente ai termini della risoluzione n. 74/83, le operazioni dell’UNRWA sono svolte «tenuto conto del benessere, della protezione e dello sviluppo umano dei rifugiati palestinesi» e mirano a «provvedere ai loro bisogni essenziali in materia di sanità, istruzione e sussistenza». Pertanto, in applicazione dell’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, quest’ultima non sarebbe applicabile a un apolide di origine palestinese fintantoché egli sia ammesso effettivamente all’assistenza o alla protezione dell’UNRWA in tal modo definita.

21      Nella sua sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a. (C‑364/11, EU:C:2012:826), la Corte avrebbe dichiarato che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12), il cui contenuto è stato ripreso in modo identico all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetterebbe alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata da tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è stato obbligato a lasciare la zona operativa di detto organo o agenzia, il che si verificherebbe qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta zona, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

22      Orbene, nel caso di specie, dalla decisione del 9 dicembre 2020 della Cour nationale du droit d’asile (Corte nazionale per il diritto d’asilo) risulterebbe che detto giudice, al fine di dichiarare che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA nei confronti di SW era cessata e che egli poteva quindi ipso jure beneficiare dello status di rifugiato, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, ha ritenuto come accertato che l’UNRWA non era in grado di fornire a SW un accesso sufficiente alle cure mediche da cui dipendeva la sua sopravvivenza e, quindi, di garantire a SW condizioni di vita conformi alla propria missione di assistenza, al punto di porlo in uno stato personale di grave insicurezza tale da obbligarlo a lasciare il Libano.

23      Alla luce di tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale che autorizzano, a determinate condizioni, il soggiorno di uno straniero per ragioni di salute e che, all’occorrenza, lo proteggono da un provvedimento di allontanamento, le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2011/95] debbano essere interpretate nel senso che un rifugiato palestinese malato il quale, dopo essere ricorso effettivamente alla protezione o all’assistenza dell’UNRWA, lascia lo Stato o il territorio situato nella zona d’intervento di tale agenzia, nel quale aveva la residenza abituale, in ragione del fatto che non può avere un accesso sufficiente all’assistenza e alle cure che il suo stato di salute richiede e che tale mancanza di assistenza comporta un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica, possa essere considerato trovarsi in uno stato personale di grave insicurezza e in una situazione in cui l’UNRWA non è in grado di garantirgli condizioni di vita conformi alla propria missione.

2)      In caso affermativo, quali siano i criteri – relativi, per esempio, alla gravità della malattia o al tipo di cure necessarie – che consentono di identificare una simile situazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

24      Con le sue questioni pregiudiziali, che devono essere trattate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se e, in caso affermativo, a quali condizioni l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA è cessata qualora tale organo non sia in grado di fornire a un apolide di origine palestinese, beneficiario di tale protezione o di tale assistenza, l’accesso alle cure e ai trattamenti medici che il suo stato di salute richiede.

25      Al fine di rispondere a tali questioni, occorre rilevare che, ai termini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se «rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo [1, sezione D,] della [C]onvenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto [C]ommissari[ato] delle Nazioni Unite per i rifugiati».

26      L’articolo 1, sezione D, primo comma, della Convenzione di Ginevra dispone che essa non è applicabile alle persone che «fruiscono attualmente» della protezione o dell’assistenza «di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissari[ato] delle Nazioni Unite per i rifugiati».

27      L’UNRWA è un’agenzia delle Nazioni Unite istituita per proteggere e assistere i palestinesi in quanto «rifugiati palestinesi». Il suo mandato copre la zona operativa composta da cinque settori, ossia la Striscia di Gaza, la Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est), la Giordania, il Libano e la Siria.

28      Alla luce della missione assegnatale, l’UNRWA deve essere considerata come un’agenzia delle Nazioni Unite, diversa dall’UNHCR, che offre protezione o assistenza, ai sensi dell’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra.

29      In concreto, qualsiasi persona, come SW, che è registrata presso l’UNRWA, è legittimata a beneficiare della protezione e dell’assistenza di tale organo allo scopo di favorire il suo benessere in quanto rifugiata [sentenza del 3 marzo 2022, Secretary of State for the Home Department (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese), C‑349/20, EU:C:2022:151, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

30      Per via di tale status specifico di rifugiato istituito nei suddetti territori del Vicino Oriente per i palestinesi, le persone registrate presso l’UNRWA sono, di norma, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95, che corrisponde all’articolo 1, sezione D, primo comma, della Convenzione di Ginevra, escluse dallo status di rifugiato nell’Unione [sentenza del 13 gennaio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese), C‑507/19, EU:C:2021:3, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

31      Tuttavia, dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, che corrisponde all’articolo 1, sezione D, secondo comma, della Convenzione di Ginevra, risulta che, quando la protezione o l’assistenza dell’UNRWA cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità alle pertinenti risoluzioni adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tali persone sono ipso facto ammesse ai benefici della direttiva 2011/95 [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2022, Secretary of State for the Home Department (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese), C‑349/20, EU:C:2022:151, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

32      È pacifico che la posizione dei beneficiari dell’assistenza fornita dall’UNRWA non è stata ad oggi definitivamente stabilita, come risulta da tutta una serie di risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

33      Per quanto riguarda la nozione di cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, occorre precisare che quest’ultima disposizione corrisponde, in sostanza, all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, cosicché la giurisprudenza relativa a tale seconda disposizione è rilevante ai fini dell’interpretazione della prima [sentenza del 13 gennaio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese), C‑507/19, EU:C:2021:3, punto 37].

34      A tal riguardo, in vigenza della direttiva 2004/83, è vero che la Corte ha precisato che la mera partenza dell’interessato dalla zona operativa dell’UNRWA, indipendentemente dal motivo di tale partenza, non può mettere fine all’esclusione dallo status di rifugiato prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, di tale direttiva, e che, pertanto, una mera assenza da tale zona o la volontaria decisione di lasciarla non può essere qualificata come cessazione dell’assistenza dell’UNRWA (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punti 55 e 59).

35      La Corte ha tuttavia dichiarato che, contrariamente alla posizione sostenuta dal governo belga nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, la cessazione della protezione o dell’assistenza fornita da un organo o da un’agenzia, come l’UNRWA, può conseguire non solo dalla soppressione dell’organo o dell’agenzia che accorda la protezione o l’assistenza, ma anche dall’impossibilità per tale organo o agenzia di svolgere i propri compiti (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 56).

36      In tal senso, qualora la decisione di lasciare la zona operativa dell’UNRWA sia motivata da obblighi indipendenti dalla volontà dell’interessato, una tale situazione può portare a constatare che l’assistenza di cui tale persona beneficiava è cessata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 59).

37      Tale interpretazione è conforme alla finalità di detto articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, volto in particolare a garantire la continuità della protezione dei rifugiati palestinesi in quanto tali, tramite un’effettiva protezione o assistenza e non soltanto assicurando l’esistenza di un organo o di un’agenzia incaricato di fornire tale assistenza o protezione, fino a che la loro posizione non sia stata definitivamente stabilita in conformità alle pertinenti risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punti 60 e 62).

38      In tale contesto è importante rilevare che, contrariamente a quanto osservato dai governi belga e francese, per stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, a causa del fatto che una persona che ha chiesto di beneficiare di una protezione internazionale è stata obbligata a lasciare la zona operativa di tale organo, non è necessario dimostrare che l’UNRWA o lo Stato nel cui territorio essa opera abbia inteso infliggere un danno a tale persona o privarla di assistenza, con azioni od omissioni. È sufficiente dimostrare che l’assistenza o la protezione dell’UNRWA sia effettivamente cessata per un qualsiasi motivo, cosicché tale organo non sia più in grado, per motivi oggettivi o legati alla situazione specifica di detta persona, di garantire a quest’ultima condizioni di vita conformi alla missione di cui detto organo è investito [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2022, Secretary of State for the Home Department (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese), C‑349/20, EU:C:2022:151, punto 72].

39      A tal riguardo, risulta in particolare dalla risoluzione n. 74/83 che l’UNRWA fornisce assistenza sanitaria ai rifugiati palestinesi dato che questi ultimi, la cui posizione non è ancora stata definitivamente regolata, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, continuano a necessitare di assistenza per provvedere ai loro bisogni essenziali in materia di sanità.

40      L’assistenza sanitaria ai rifugiati palestinesi per quanto riguarda i loro bisogni essenziali rientra quindi nella missione dell’UNRWA, cosicché l’impossibilità per quest’ultima, per un qualsiasi motivo, di fornire tale assistenza sanitaria implica la cessazione dell’assistenza dell’UNRWA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95.

41      In proposito, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50, 61 e 62 delle sue conclusioni, la missione dell’UNRWA in ambito sanitario consiste nel fornire cure e medicinali per soddisfare i bisogni essenziali delle persone che richiedono l’assistenza dell’UNRWA, indipendentemente dalla qualità delle cure o dei medicinali necessari a tale scopo. Tale missione non può quindi dipendere dalla sua capacità operativa di fornire tali cure e medicinali.

42      Infatti, come osservato dalla Commissione, l’interpretazione sostenuta dai governi belga e francese, in base alla quale, quando un servizio di assistenza specifico non è fornito dall’UNRWA, tale servizio deve essere considerato come estraneo alla missione dell’UNRWA, con la conseguenza che il fatto che non venga fornito non può implicare la constatazione della cessazione dell’assistenza di tale organo, equivarrebbe a ridurre il concetto di «missione» di cui è incaricata l’UNRWA ai soli servizi effettivamente forniti da quest’ultima escludendo quelli che, pur rientrando nel mandato di detto organo, non vengono forniti a causa, segnatamente, di vincoli di bilancio. Tale interpretazione esporrebbe gli interessati al rischio di non poter beneficiare in pratica di alcuna protezione internazionale effettiva tenuto conto, da un lato, della crisi finanziaria in cui versa l’UNRWA e, dall’altro, della loro esclusione in linea di principio dallo status di rifugiato.

43      Ciò premesso, l’impossibilità di fornire cure o trattamenti specifici non può, di per sé, giustificare la constatazione della cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95.

44      Infatti, secondo la giurisprudenza, per poter constatare che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA è cessata e, pertanto, che l’interessato è obbligato a lasciare la zona operativa di tale organo, è necessario che tale persona si trovi in uno stato personale di grave insicurezza e che detto organo versi nell’impossibilità di garantire a detta persona, in tale zona, condizioni di vita conformi alla missione a quest’ultimo affidata (sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 63).

45      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che, da un lato, il fatto che le prestazioni sanitarie garantite dall’UNRWA siano di livello inferiore a quelle di cui l’interessato potrebbe beneficiare se gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro non è sufficiente per ritenere che egli sia stato obbligato a lasciare la zona operativa dell’UNRWA.

46      Dall’altro, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 80 e 81 delle sue conclusioni, si deve ritenere che un apolide di origine palestinese sia stato obbligato a lasciare tale zona qualora l’impossibilità di ricevere, da parte dell’UNRWA, le cure necessarie al suo stato di salute faccia correre a detto apolide un rischio reale di morte imminente o un rischio reale di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute o a una significativa riduzione della sua speranza di vita.

47      Spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di un siffatto rischio sulla base di una valutazione individuale di tutti gli elementi rilevanti [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2022, Secretary of State for the Home Department (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese), C‑349/20, EU:C:2022:151, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA deve essere considerata cessata qualora tale organo non sia in grado di fornire a un apolide di origine palestinese, beneficiario di tale protezione o di tale assistenza, l’accesso alle cure e ai trattamenti medici in mancanza dei quali quest’ultimo corre un rischio reale di morte imminente o un rischio reale di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute o a una significativa riduzione della sua speranza di vita. Spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di un tale rischio.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) deve essere considerata cessata qualora tale organo non sia in grado di fornire a un apolide di origine palestinese, beneficiario di tale protezione o di tale assistenza, l’accesso alle cure e ai trattamenti medici in mancanza dei quali quest’ultimo corre un rischio reale di morte imminente o un rischio reale di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute o a una significativa riduzione della sua speranza di vita. Spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di un tale rischio.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.