Language of document : ECLI:EU:T:2009:97

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

1° aprile 2009

Causa T‑385/04

Gregorio Valero Jordana

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Promozione – Attribuzione di punti di priorità»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente un solo punto di priorità della direzione generale per l’esercizio di promozione 2003, comunicata il 7 luglio 2003 e confermata da una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina notificata il 16 dicembre 2003; in secondo luogo, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente un totale di 20 punti per l’esercizio di promozione 2003, notificata il 16 dicembre 2003; dell’elenco di merito dei funzionari di grado A 5 per l’esercizio 2003, pubblicato nelle Informationsadministratives n. 69‑2003 del 13 novembre 2003; dell’elenco dei funzionari promossi al grado A 4 per l’esercizio 2003, pubblicato nelle Informationsadministratives n. 73‑2003 del 27 novembre 2003; della decisione di non inserire il nominativo del ricorrente nei detti elenchi; in terzo luogo, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di non concedere al ricorrente ulteriori punti di priorità per l’esercizio di promozione 2003, quale risulta dalla lettera del 22 febbraio 2007 e dalla decisione del 17 aprile 2007, e diretto ad ottenere un risarcimento danni di EUR 5 000.

Decisione: Le decisioni della Commissione con cui vengono fissati a 20 i punti di promozione complessivi del sig. Gregorio Valero Jordana e viene negato l’inserimento di quest’ultimo nell’elenco dei funzionari promossi al grado A 4 per l’esercizio di promozione 2003 sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Sistema di promozione istituito dalla Commissione – Conclusione dell’esercizio di promozione con un atto contenente una decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi e una decisione che fissa i punti attribuiti ai funzionari – Decisioni autonome impugnabili con ricorsi distinti o con un unico ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 45, n. 1, 90 e 91)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Oggetto della lite – Modifica in corso di causa

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 48, n. 2; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Quantificazione dei meriti per l’attribuzione di punti

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

1.      Nell’ambito del sistema di promozione, istituito da una normativa interna della Commissione, in cui l’esercizio di promozione si conclude con un atto di natura complessa, nel senso che comporta due decisioni distinte dell’autorità che ha il potere di nomina, una che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi e l’altra che fissa il punteggio totale – sulla quale si fonda la prima decisione menzionata – quest’ultima decisione, che fissa il punteggio totale, costituisce un atto autonomo che può essere oggetto, di per sé, di reclamo e, eventualmente, di ricorso giurisdizionale nell’ambito dei mezzi di ricorso previsti dallo Statuto.

Di conseguenza, un funzionario non promosso per effetto dell’attribuzione, asseritamente ingiustificata, di un punteggio insufficiente che non gli permette di raggiungere la soglia di promozione potrebbe dirigere il proprio ricorso, al tempo stesso, contro la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina recante fissazione del punteggio totale e contro quella che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi.

Per contro, la decisione di attribuzione di punti di priorità al ricorrente e quella di non inserirlo nell’elenco di merito, nonché l’elenco in quanto tale, costituiscono atti preparatori che non possono essere impugnati con un ricorso di annullamento autonomo. Tuttavia, la loro legittimità può essere sempre contestata nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione definitiva.

(v. punti 69-72)

Riferimento: Tribunale 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 18), e Tribunale 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punti 90, 93 e 96‑98)

2.      L’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza del quale la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è ammessa qualora tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, può essere applicato, in taluni casi, alla modifica delle conclusioni. Infatti, in forza di un’esigenza di economia processuale, quando l’atto impugnato è sostituito, in corso di causa, da un atto avente il medesimo oggetto, quest’ultimo costituisce un elemento nuovo che consente ai ricorrenti di adeguare le loro conclusioni e i loro motivi. Tuttavia, risulta dagli artt. 90 e 91 dello Statuto che il ricorso diretto contro un atto che arreca pregiudizio consistente in una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina è ricevibile solo qualora l’interessato abbia previamente presentato alla detta autorità un reclamo e quest’ultimo sia stato esplicitamente o implicitamente respinto.

(v. punti 76-78)

Riferimento: Tribunale 6 luglio 2001, causa T‑161/00, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑721, punti 26‑28), e Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1437, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto e, di conseguenza, anche nell’ambito di una decisione di attribuzione di punti di priorità in un sistema di promozione in cui una siffatta valutazione è quantificata, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se, alla luce delle vie e degli strumenti che hanno potuto condurre l’amministrazione alla sua valutazione, essa si sia contenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea.

(v. punto 131)

Riferimento: Tribunale 3 maggio 2007, causa T‑261/04, Crespinet/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58 e giurisprudenza ivi citata)