Language of document : ECLI:EU:T:2005:258

Causa T‑386/04

Eridania Sadam SpA e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime dei prezzi — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell’Italia — Campagna di commercializzazione 2004/2005 — Regolamento (CE) n. 1216/2004 — Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Disposizione che fissa il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone dell’Italia per una campagna di commercializzazione — Ricorso di produttori italiani di zucchero — Irricevibilità

[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) della Commissione n. 1216/2004, art. 1, lett. d)]

2.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire l’eccezione di illegittimità o il rinvio pregiudiziale di validità — Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme procedurali nazionali in modo da consentire la contestazione della legittimità degli atti comunitari di portata generale — Possibilità di ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di ostacolo insormontabile sul piano delle norme procedurali nazionali — Esclusione

(Artt. 10 CE, 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito consistente nell’essere riguardati individualmente — Inammissibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; art. 48 UE)

4.      Eccezione di illegittimità — Carattere incidentale — Ricorso principale irricevibile — Irricevibilità dell’eccezione

(Art. 241 CE)

1.      Una persona fisica o giuridica può sostenere di essere individualmente interessata da un atto che non costituisca una decisione di cui essa è la destinataria solamente quando l’atto di cui trattasi la riguardi a motivo di qualità che le sono peculiari o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, in tal modo, la identifichi in modo analogo al destinatario di una decisione.

A tal proposito, i produttori italiani di zucchero non sono individualmente interessati dall’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1216/2004, che fissa il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone dell’Italia per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Infatti, non è sufficiente che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti perché siano considerati individualmente interessati dall’atto medesimo. Ne consegue che il danno asseritamente subìto dai ricorrenti a causa dell’effetto combinato dell’aumento del prezzo delle barbabietole in Italia a seguito dell’applicazione del prezzo di intervento derivato e della diminuzione del prezzo dello zucchero in tale paese, provocata dalla crescente importazione di zucchero proveniente dai paesi balcanici, anche ammettendo che sia dimostrato, non può, di per sé, essere idoneo a contraddistinguere le ricorrenti rispetto a qualunque altro operatore del settore.

(v. punti 33‑36)

2.      Mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, le persone fisiche o giuridiche, che non possono, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.

Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 CE, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, a interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo.

Tuttavia, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può essere esperibile da un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale quale un regolamento che non lo riguardi in modo analogo al destinatario di una decisione, ancorché fosse possibile dimostrare, in esito a un esame concreto da parte di detto giudice delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Infatti, un siffatto sistema di rimedi giurisdizionali richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari.

Conseguentemente, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non è, in ogni caso, esperibile, anche se risultasse che le norme procedurali nazionali non autorizzano il singolo a contestare la validità dell’atto comunitario controverso se non dopo averlo violato.

A tal proposito, il fatto che un regolamento si applichi direttamente, senza intervento delle autorità nazionali, non implica di per sé che un operatore direttamente interessato dal regolamento medesimo non possa contestarne la validità se non dopo averlo violato. Infatti, non può escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un singolo, direttamente interessato da un atto normativo generale di diritto interno non direttamente impugnabile in sede giurisdizionale, di chiedere alle autorità nazionali l’emanazione di una misura, collegata a tale atto, impugnabile dinanzi al giudice nazionale, in modo da consentire a tale singolo di contestare indirettamente l’atto medesimo. Parimenti, non può nemmeno escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un operatore direttamente interessato da un regolamento di chiedere alle autorità nazionali l’emanazione di un atto collegato a tale regolamento, impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria nazionale, in modo da consentire a tale operatore di contestare indirettamente il regolamento de quo.

(v. punti 39‑44)

3.      Se è pur vero che il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro un regolamento solo qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente, deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenuto conto delle diverse circostanze atte a contraddistinguere un ricorrente, tale interpretazione non può condurre a escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza che risultino travalicate le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari, poiché la modifica del sistema attualmente in vigore spetta agli Stati membri, in conformità dell’art. 48 UE.

(v. punto 47)

4.      La facoltà offerta dall’art. 241 CE di invocare l’inapplicabilità di un regolamento o di un atto di carattere generale che costituisce il fondamento normativo dell’atto di applicazione impugnato non costituisce un autonomo diritto d’azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. In mancanza di un diritto d’impugnazione principale, il detto articolo non può essere invocato.

(v. punto 51)