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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004

(causa T-381/04)

Lingua processuale: l'italiano

Il 23 settembre 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare in parte qua la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2004) def. 2762 del 16 luglio 2004 con ogni consequenziale pronuncia di diritto anche in ordine alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Si impugna la decisione della Commissione C(2004) 2762 def. del 16 luglio 2004, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dall'Italia a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia - sezione garanzia - nella misura di EUR 21.138.010.

Il provvedimento sarebbe illegittimo per carenza di motivazione in quanto si limiterebbe alla mera riproduzione del punto di vista della Commissione senza esaminare criticamente i dati di fatto dedotti dall'Italia in sede di verifica.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fà valere che:

-     la ripresa finanziaria si fonderebbe su una inammissibile catena di presunzioni. La presunzione base, consistente nella inaffidabilità dei controlli sulle domande di contributi zootecnici, si basa sulla inesistenza di una banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali prevista dal regolamento (CE) n. 820/97 operativa per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002. Tuttavia, sin dal 1997 sarebbe operante in Italia una banca dati centralizzata di identificazione e registrazione di animali. Tale banca dati, realizzata e gestita dall'ex AIMA, sarebbe stata utilizzata per effettuare i controlli incrociati sulle singole richieste di premio. Pertanto, a partire dal 1997, tutti i pagamenti per bovini sono stati effettuati dopo il sistematico accertamento della presenza nell'anagrafe dei capi richiesti al premio e del rispetto delle condizioni di eleggibilità;

-     le istruzioni nazionali sui controlli in loco per gli anni 2000 e 2001, contrariamente a quanto assunto dalla Commissione non avrebbero impedito la verifica incrociata tra le consistenze aziendali e i dati presenti in banca dati;

-    la verifica dei capi richiesti a premio nei 12 mesi precedenti il controllo sarebbe stata effettuata mediante il raffronto tra i dati rilevati in azienda ed annotati nel verbale con quelli presenti negli archivi AGEA;

-    la definizione di "vacca" e "giovenca" secondo la normativa italiana applicata per la verifica dei capi richiesti a premio sarebbe coincidente con quella comunitaria;

-     il controllo degli animali in azienda sarebbe stato effettuato applicando i criteri contenuti nei regolamenti (CE) n. 3887/92 e 2419/2001;

-    nella gestione del premio alla macellazione la emanazione tardiva delle istruzioni per il controllo non sarebbero da constatarsi delle irregolarità, in quanto il maggior numero di domande si è avuto nel mese di ottobre ed hanno potuto essere applicate dette istruzioni;

-    contrariamente a quanto pretende la Commissione il controllo fisico e dell'identità degli animali presso la dogana non sarebbe stato insufficiente;

-    la nozione italiana di "pascolo", rilevante ai fini dei premi alla estensivizzazione, sarebbe conforme alle caratteristiche peculiari del territorio nazionale e, pertanto, l'applicazione di definizioni che attengono ad una diversa condizione del territorio sarebbe illegittima;

-    le irregolarità contestate in relazione alle verifiche in loco degli animali nella regione Lazio non tengono conto della circostanza che le mandrie sono allevate allo stato brado e che sarebbe stata provata l'esecuzione dei controlli richiesti per la concessione del premio.

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