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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Gregorio Valero Jordana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 settembre 2004

    (causa T-385/04)

    Lingua processuale: il francese

Il 20 settembre 2004 il sig. Gregorio Valero Jordana, domiciliato in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti M. Merola e I. van Schendel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione del Direttore generale del Servizio giuridico di attribuirgli soltanto un punto di precedenza con riguardo all'esercizio di promozione 2003, così come risulta dal sistema informatico Sysper 2;

-    annullare la decisione dell'AIPN di attribuirgli un totale di 20 punti con riguardo all'esercizio di promozione 2003, così come risulta dal sistema informatico Sysper 2; l'elenco dei dipendenti di grado A5 promuovibili con riguardo all'esercizio 2003 secondo il Comitato di promozione, pubblicato nel Bollettino amministrativo n° 69-2003 del 13 novembre 2003; l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 con riguardo all'esercizio 2003, pubblicato nel Bollettino amministrativo n° 73-2003 del 27 novembre 2003; e la decisione di non iscrivere il suo nominativo in tali elenchi;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente controversia si oppone all'attribuzione di soltanto un punto di precedenza con riguardo all'esercizio di valutazione 2003, nonché al rifiuto dell'AIPN di promuoverlo al grado A 4 nel medesimo esercizio.

A sostegno delle sue allegazioni egli fa valere, innanzi tutto, che a norma dell'art. 45 dello Statuto è il merito il criterio determinante per l'attribuzione di un punteggio di precedenza da parte della Direzione generale e per la promozione. Nel sistema qui controverso, invece, le promozioni sarebbero determinate dall'attribuzione di un punteggio di precedenza, su proposta delle singole Direzioni generali o del Comitato di promozione, senza previo esame comparativo dei meriti di tutti i dipendenti promuovibili ai vari gradi. Ne consegue che gli artt. 6, 8 e 10 della decisione della Commissione 26 aprile 2002, relativa alle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello Statuto (DGA), violerebbero l'art. 45 dello Statuto. Attribuendo alle singole Direzioni generali una quota di punteggio per i dipendenti uniforme, inoltre, essi osterebbero all'esame comparativo da parte dell'AIPN.

Il ricorrente precisa in proposito che le decisioni impugnate sono il risultato dei criteri adottati in seno al Servizio giuridico per l'attribuzione dei punteggi di precedenza, criteri che condurrebbero ad attribuire punti in prima battuta ai dipendenti con maggiore anzianità nel grado, a prescindere dai loro meriti. Ciò integrerebbe uno sviamento di potere, perché mirerebbe a permettere la promozione del maggior numero possibile di dipendenti e a preparare le promozioni per gli anni a venire, laddove lo scopo perseguito dallo Statuto è di premiare il merito.

Il ricorrente lamenta, poi, due vizi di procedura in quanto l'attribuzione del punteggio di precedenza di cui trattasi sarebbe stata decisa senza che la Direzione del Servizio giuridico avesse fatto una proposta in tal senso e senza debita motivazione.

Fa altresì valere la violazione del diritto di carriera, nonché l'illegittimità degli artt. 9, 12, n. 3, e 13 delle DGA.

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