Language of document : ECLI:EU:T:2005:258

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

28 giugno 2005 (*)

«Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero – Regime dei prezzi – Regionalizzazione – Zone deficitarie – Classificazione dell’Italia – Campagna di commercializzazione 2004/2005 – Regolamento (CE) n. 1216/2004 – Ricorso di annullamento – Persone fisiche e giuridiche – Irrecevibilità»

Nel procedimento T‑386/04,

Eridania Sadam SpA, con sede in Bologna,

Italia Zuccheri SpA, con sede in Bologna,

Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli,

CO.PRO. B – Cooperativa produttori bieticoli Soc. coop. rl, con sede in Minerbio,

SFIR – Società fondiaria industriale romagnola SpA, con sede in Cesena,

rappresentate dagli avv.ti G. Pittalis, I. Vigliotti, G. M. Roberti, P. Ziotti e A. Franchi, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’art. 1, lett. d), del regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 2004, n. 1216, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco (GU L 232, pag. 25),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        Il regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), ha fissato, in particolare, ai capitoli 1 e 2 del titolo I, un regime dei prezzi e un regime delle quote per le campagne di commercializzazione 2001/2002 - 2005/2006.

2        Il regime delle quote prevede l’attribuzione ad ogni Stato membro di un quantitativo di base di produzione nazionale di zucchero ripartita, all’interno di ogni Stato membro, tra le imprese produttrici sotto forma di quote A e B. Le dette quote beneficiano di una garanzia di smercio e corrispondono ad una campagna di commercializzazione annuale, che ha inizio il 1º luglio di un determinato anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.

3        Il regime dei prezzi prevede un sistema d’intervento destinato a garantire i prezzi e lo smercio dei prodotti, nonché a stabilizzare il mercato dello zucchero.

4        I prezzi dello zucchero bianco non sono gli stessi per tutto il territorio della Comunità. Infatti, l’art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento di base fissa, a beneficio dei produttori di zucchero, il «prezzo d’intervento» per le zone non deficitarie a EUR 63,19 per 100 kg, stabilendo che la Commissione procederà, ogni anno, alla fissazione di un «prezzo d’intervento derivato» per ogni singola zona deficitaria.

5        Da tale differenziazione dei prezzi, detta «regionalizzazione», consegue che, per le zone deficitarie, il regolamento di base prevede, nei limiti delle quote attribuite, una remunerazione più elevata per lo zucchero prodotto in tali zone e, al tempo stesso, un prezzo più elevato per l’acquisto della materia prima necessaria alla produzione dello zucchero.

6        Infatti, al prezzo d’intervento per le zone non deficitarie ed al prezzo d’intervento derivato per le zone deficitarie corrispondono, rispettivamente, riguardo all’acquisto di barbabietole, prezzi minimi per le zone non deficitarie e prezzi minimi maggiorati per le zone deficitarie. Questi ultimi prezzi sono a carico dei produttori di zucchero, che devono corrisponderli ai produttori di barbabietole.

7        Rispetto ai prezzi minimi applicabili alle zone non deficitarie, i prezzi minimi relativi alle zone deficitarie sono gravati, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento di base, da una doppia maggiorazione. Da un lato, essi sono maggiorati di un importo pari alla differenza fra il prezzo d’intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d’intervento. Dall’altro, all’importo risultante si applica il coefficiente 1,30.

8        Dal momento che per la campagna di commercializzazione 2004/2005 era stata prevista una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell’Italia, l’art. 1, lett. d), del regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 2004, n. 1216, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco (GU L 232, pag. 25; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), ha fissato il prezzo d’intervento derivato dello zucchero bianco per la detta campagna in EUR 655,30 per tonnellata per tutte le zone dell’Italia.

 Procedimento

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2004, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

10      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 8 dicembre 2004 il Consiglio è stato ammesso ad intervenire a sostegno della convenuta. Il Consiglio ha depositato la propria memoria d’intervento in data 11 febbraio 2005.

11      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti hanno depositato osservazioni in ordine a tale eccezione il 14 gennaio 2005.

12      Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2004, l’Associazione nazionale bieticoltori, il Consorzio nazionale bieticoltori e l’Associazione bieticoltori italiani hanno chiesto d’intervenire a sostegno della convenuta. Le parti non si sono opposte a tali domande.

 Conclusioni delle parti

13      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione ovvero pronunciarsi sull’eccezione unitamente al merito della causa;

–        annullare l’art. 1, lett. d), del regolamento impugnato;

–        in subordine, dichiarare illegittimo e inapplicabile, ai sensi dell’art. 241 CE, l’art. 2 del regolamento di base, nella parte in cui non consente alla Commissione di prendere in considerazione l’esistenza di importazioni a dazio zero e non contingentate ai fini della fissazione del prezzo d’intervento derivato;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      Nella sua eccezione d’irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare le ricorrenti alle spese del giudizio;

–        in subordine, fissare un nuovo termine per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 114, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

15      Nella sua memoria, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia dichiarare irricevibili il ricorso e l’eccezione d’illegittimità sollevata dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 241 CE.

 Sulla ricevibilità

16      Ai termini dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del successivo n. 3, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull’eccezione di irricevibilità prosegue oralmente. Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e che non occorra quindi passare alla fase orale.

 Argomenti delle parti

17      La Commissione deduce che il ricorso va respinto in quanto irricevibile. Il regolamento impugnato, infatti, costituirebbe un atto di carattere normativo e non riguarderebbe individualmente le ricorrenti (sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑168/95, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2245, confermata dalla Corte a seguito di impugnazione con ordinanza 28 giugno 2001, causa C‑352/99 P, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. I‑5037).

18      Tale soluzione avrebbe trovato conferma nell’ordinanza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑338/03, Eridania e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 31).

19      Nella detta ordinanza, il Tribunale avrebbe parimenti precisato che il danno asseritamente subito dalle ricorrenti a causa dell’effetto combinato dell’aumento del prezzo delle barbabietole in Italia, risultante dall’applicazione del prezzo d’intervento derivato e dalla diminuzione del prezzo dello zucchero nel paese medesimo, provocata dalla crescente importazione di zucchero proveniente dai paesi balcanici, non può essere, di per sé, idoneo a contraddistinguere le ricorrenti ai sensi della costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia (punti 34-36 dell’ordinanza).

20      Il Tribunale, infine, avrebbe ritenuto che l’irricevibilità del ricorso di annullamento dell’art. 1, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 2003, n. 1158, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, i prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco (GU L 162, pag. 24), non implichi che le ricorrenti siano prive di tutela giurisdizionale effettiva. Esse, infatti, potrebbero contestare la legittimità del regolamento n. 1158/2003 dinanzi ai giudici nazionali competenti e avrebbero fatto uso di tale possibilità nell’ambito di un procedimento giurisdizionale promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (punti 41 e 42 dell’ordinanza).

21      Secondo la Commissione, alle medesime conclusioni occorre pervenire nel caso di specie, poiché la posizione giuridica delle ricorrenti, nonché la natura e la portata del regolamento impugnato, da un lato, e la posizione giuridica e la portata del regolamento n. 1158/2003, analizzate dal Tribunale nell’ordinanza 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, dall’altro, sono perfettamente identiche. Le ricorrenti non invocherebbero alcuna qualità né alcuna circostanza particolare differenti, tali da giustificare l’esistenza di un interesse individuale a chiedere l’annullamento del regolamento impugnato, né la Commissione vede, d’altronde, di quale qualità o circostanza potrebbe trattarsi.

22      Il Consiglio sostiene la tesi della Commissione e conclude, del pari, nel senso dell’irricevibilità del presente ricorso. Esso aggiunge che il richiamo delle ricorrenti alle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa sfociata nella sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pagg. I‑6677, I‑6681), nonché alla sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T‑177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II‑2365), non è pertinente, poiché le fattispecie oggetto di tali cause erano, in ogni caso, estremamente differenti dal caso di specie.

23      Il Consiglio, inoltre, contesta l’argomento delle ricorrenti secondo cui il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dal Trattato CE non sarebbe conforme al principio della tutela giurisdizionale effettiva. D’altronde, né le Corti costituzionali degli Stati membri che conoscono meccanismi pregiudiziali analoghi, né la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbero constatato in mezzo secolo la mancanza di effettività di una tutela giurisdizionale basata su rinvii pregiudiziali.

24      Quanto al riferimento delle ricorrenti all’art. III‑365, n. 4, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (GU 2004, C 310, pag. 1), il Consiglio rileva che si tratta di un argomento de lege ferenda. Infatti, la futura soppressione, in taluni casi, del requisito dell’interesse individuale ad opera della detta disposizione costituirebbe la prova che tale requisito esiste nel diritto attuale e che, fintantoché il trattato attuale sarà in vigore, sarebbe arbitrario ignorarlo.

25      Infine, il Consiglio ritiene che l’eccezione di illegittimità sollevata in subordine dalle ricorrenti riguardo all’art. 2 del regolamento di base sia da respingere in quanto irricevibile, sulla base del rilievo che il ricorso non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale (ordinanza della Corte 6 gennaio 2004, causa C‑333/02, Italia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12). In ogni caso, essendo irricevibile la domanda delle ricorrenti di annullamento del regolamento impugnato, ne discenderebbe che è irricevibile anche l’eccezione di illegittimità del regolamento di base, il quale le riguarderebbe esclusivamente nella loro qualità oggettiva di produttori di zucchero.

26      Le ricorrenti non contestano che il regolamento impugnato costituisca un atto di portata generale e riconoscono le difficoltà che si frappongono al riconoscimento della loro legittimazione ad agire avverso tali atti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa all’interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE.

27      Esse ritengono, tuttavia, che tale giurisprudenza, che ha trovato conferma nelle sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, e 1º aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché nell’ordinanza 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, sia particolarmente restrittiva e possa tradursi in un vero e proprio diniego di giustizia nei casi in cui un atto di portata generale che pregiudica direttamente la posizione giuridica dei singoli non necessiti alcuna misura di attuazione «a valle» da parte delle autorità nazionali e l’unica possibilità di contestarne la validità sia quindi quella di violarne le disposizioni al fine di eccepirne l’invalidità nel corso di un procedimento successivamente instaurato (sentenza Jégo-Quéré/Commissione, cit. supra al punto 22, punto 45, e conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla causa sfociata nella sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, punto 43).

28      Le ricorrenti aggiungono che il procedimento del rinvio pregiudiziale, previsto dall’art. 234 CE, non può essere considerato – alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, come modificata (CEDU), e ribadito dalle sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, e Commissione/Jégo-Quéré, cit. supra al punto 27, nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) – quale garanzia per i singoli del diritto ad un’azione effettiva che consenta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale che incidano direttamente sulla loro situazione giuridica.

29      Il rinvio pregiudiziale, infatti, non costituirebbe un rimedio giuridico a disposizione delle ricorrenti, bensì uno strumento la cui attivazione dipenderebbe in gran parte dalle valutazioni compiute dal giudice nazionale. Pertanto, la possibilità di ottenere un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte permarrebbe aleatoria, dal momento che l’attuazione di un rinvio siffatto è eccessivamente complessa e non priva di difficoltà e incertezze. Tale valutazione troverebbe conferma nel fatto che il procedimento interno avviato dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso del quale esse hanno contestato la fissazione, ad opera del regolamento n. 1158/2003, del prezzo d’intervento dello zucchero bianco in Italia per la campagna di commercializzazione 2003/2004, sino ad ora non avrebbe dato luogo ad alcun rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte.

30      Le ricorrenti, infine, deducono che, proprio al fine di garantire un’effettiva tutela giurisdizionale dei singoli nei confronti di atti di portata generale che non richiedono alcuna misura di esecuzione, la futura sostituzione dell’art. III‑365, n. 4, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa all’art. 230, quarto comma, CE attribuisce a qualsiasi persona fisica o giuridica la possibilità di proporre ricorso «contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione». Tale sostituzione, in realtà, avrebbe un carattere meramente dichiarativo, dal momento che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi al giudice competente, più volte affermato (v. supra, punto 28), è già tra i principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).

 Giudizio del Tribunale

31      In limine, deve osservarsi che il regolamento impugnato costituisce un atto di natura normativa, il che è pacifico inter partes. Infatti, l’art. 1, lett. d), del regolamento impugnato si applica a situazioni determinate oggettivamente ed è indirizzato, in termini generali, a categorie di persone considerate in modo generale e astratto (v., in tal senso, ordinanza 28 giugno 2001, Eridania e a./Consiglio, cit. supra al punto 17, punti 45 e 46; sentenza Eridania e a./Consiglio, cit. supra al punto 17, punto 39, e ordinanza 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, punto 31).

32      Dal testo stesso dell’art. 230, quarto comma, CE, nonché da una giurisprudenza costante della Corte emerge che una persona fisica o giuridica è legittimata a chiedere l’annullamento di un atto che non costituisce una decisione di cui è destinataria solo se tale atto la riguarda non solo direttamente, ma anche individualmente (sentenza della Corte 30 marzo 2004, causa C‑167/02 P, Rothley e a./Parlamento, Racc. pag. I‑3149, punto 25; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 5).

33      A tale riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una persona fisica o giuridica può sostenere di essere individualmente interessata solamente quando l’atto di cui trattasi la riguardi a motivo di qualità che le sono peculiari o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, in tal modo, la identifichi in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, punto 36; Commissione/Jégo-Quéré, cit. supra al punto 27, punto 45, e ordinanza 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, punto 33).

34      Nella specie, le ricorrenti non invocano, nella parte dell’atto introduttivo d’istanza dedicata alla ricevibilità del presente ricorso, alcuna qualità o circostanza particolare tale da giustificare l’esistenza di un interesse individuale a chiedere l’annullamento del regolamento impugnato e si dicono consapevoli delle difficoltà che si frappongono al riconoscimento della loro legittimazione ad agire ai fini dell’annullamento del detto regolamento, alla luce della costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia. Un lettura complessiva dell’atto introduttivo d’istanza consente, tuttavia, di ritenere che, secondo le ricorrenti, il regolamento impugnato incida in modo particolare sulla loro situazione giuridica, il che consentirebbe di distinguerle da ogni altro operatore del settore, nel senso che, contrariamente agli altri operatori comunitari del settore, le ricorrenti subirebbero l’effetto combinato dell’aumento del prezzo delle barbabietole in Italia, risultante dall’applicazione del prezzo d’intervento derivato e dalla diminuzione del prezzo dello zucchero nel paese medesimo, provocata dalla crescente importazione di zucchero proveniente dai paesi balcanici.

35      A tale riguardo, si deve rilevare che non è sufficiente che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti perché siano considerati individualmente interessati dall’atto medesimo (ordinanze del Tribunale 15 settembre 1999, causa T‑11/99, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II‑2653, punto 50, e 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, punto 35).

36      Ne consegue che l’asserito pregiudizio, ancorché acclarato, non può essere di per sé idoneo a contraddistinguere le ricorrenti ai sensi della costante giurisprudenza richiamata supra ai punti 32 e 33.

37      Tuttavia, le ricorrenti sostengono che tale giurisprudenza è particolarmente restrittiva e non garantisce una tutela giurisdizionale effettiva nell’ipotesi di un regolamento direttamente applicabile senza l’intervento delle autorità nazionali.

38      A tale riguardo, si deve ricordare che i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi generali del diritto che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (v. sentenza Commissione/Jégo-Quéré, cit. supra al punto 27, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata).

39      Orbene, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). Nell’ambito di tale sistema, le persone fisiche o giuridiche che non possono, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, punto 40).

40      Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, punto 41).

41      In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 CE, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, a interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, punto 42).

42      Tuttavia, come la Corte ha dichiarato, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può essere esperibile da un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale quale un regolamento che non lo riguardi in modo analogo al destinatario di una decisione, ancorché fosse possibile dimostrare, in esito a un esame concreto da parte di detto giudice delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Infatti, un siffatto sistema di rimedi giurisdizionali richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. supra al punto 22, punti 37 e 43, e Commissione/Jégo-Quéré, cit. supra al punto 27, punto 33).

43      Conseguentemente, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non è, in ogni caso, esperibile, anche se risultasse che le norme procedurali nazionali non autorizzano il singolo a contestare la validità dell’atto comunitario controverso se non dopo averlo violato (sentenza Commissione/Jégo-Quéré, cit. supra al punto 27, punto 34).

44      Nella specie, si deve rilevare che il fatto che il regolamento impugnato si applichi direttamente, senza intervento delle autorità nazionali, non implica di per sé che un operatore direttamente interessato dal regolamento medesimo non possa contestarne la validità se non dopo averlo violato. Infatti, non può escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un singolo, direttamente interessato da un atto normativo generale di diritto interno non direttamente impugnabile in sede giurisdizionale, di chiedere alle autorità nazionali l’emanazione di una misura, collegata a tale atto, impugnabile dinanzi al giudice nazionale, in modo da consentire a tale singolo di contestare indirettamente l’atto medesimo. Parimenti, non può nemmeno escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un operatore direttamente interessato dal regolamento impugnato di chiedere alle autorità nazionali l’emanazione di un atto direttamente collegato a tale regolamento, impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria nazionale, in modo da consentire a tale operatore di contestare indirettamente il regolamento de quo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Jégo-Quéré, cit. supra al punto 27, punto 35, e ordinanza 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, punto 41).

45      Tale interpretazione è avvalorata, nella specie, dal fatto che la legittimità della fissazione, da parte di regolamenti analoghi a quello impugnato, dei prezzi d’intervento derivati dello zucchero bianco per tutte le zone dell’Italia, per le campagne di commercializzazione 1996/1997 e 1997/1998, è stata contestata da produttori di zucchero interessati dinanzi ai giudici italiani competenti, che sono stati indotti a sollevare questioni pregiudiziali sfociate, rispettivamente, nelle sentenze della Corte 6 luglio 2000, causa C‑289/97, Eridania (Racc. pag. I‑5409), e 12 marzo 2002, causa C‑160/98, Eridania (Racc. pag. I‑2533).

46      Inoltre, come rilevato dalla Commissione e riconosciuto dalle stesse ricorrenti, la legittimità della fissazione in virtù del regolamento n. 1158/2003 del prezzo d’intervento derivato dello zucchero bianco in Italia per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è stata contestata dalle ricorrenti nell’ambito di un procedimento giudiziario dalle stesse avviato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il fatto che tale procedimento non abbia, «fin qui», dato luogo ad un rinvio alla Corte non dimostra la pretesa assenza di qualsivoglia tutela giurisdizionale per le ricorrenti. Nulla, dunque, consente di ritenere che, nel caso in esame, le ricorrenti sarebbero prive di tutela giurisdizionale effettiva qualora dovesse essere loro negata la possibilità di adire il giudice comunitario ai fini dell’annullamento del regolamento impugnato.

47      In ogni caso, se è pur vero che il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro un regolamento solo qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente, deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenuto conto delle diverse circostanze atte a contraddistinguere un ricorrente (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 14 e 15; 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punti 13-17, e 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punti 19‑22), tale interpretazione non può condurre a escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza che risultino travalicate le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari, poiché la modifica del sistema attualmente in vigore spetta agli Stati membri, in conformità dell’art. 48 UE (sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, cit. supra al punto 22, punti 44 e 45, e Commissione/Jégo-Quéré, cit. supra al punto 27, punto 36). Ciò premesso, le ricorrenti non possono far valere utilmente che la prefigurata sostituzione dell’art. III‑365, n. 4, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa all’art. 230, quarto comma, CE presenti carattere «meramente dichiarativo», il detto Trattato non potendo indurre, prima della relativa entrata in vigore, una modifica del sistema attuale (ordinanza del Tribunale 16 febbraio 2005, causa T‑142/03, Fost Plus/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81).

48      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che le ricorrenti non possono essere considerate individualmente interessate dal regolamento impugnato ai sensi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia.

49      Il presente ricorso deve essere pertanto dichiarato irricevibile, senza che occorra pronunciarsi sulle istanze d’intervento, a sostegno della domanda della convenuta, dell’Associazione nazionale bieticoltori, del Consorzio nazionale bieticoltori e dell’Associazione bieticoltori italiani.

50      Si deve infine ricordare che le ricorrenti chiedono al Tribunale, in subordine, di dichiarare illegittimo e inapplicabile, ai sensi dell’art. 241 CE, l’art. 2 del regolamento di base.

51      A tale riguardo è sufficiente osservare che la facoltà offerta dall’art. 241 CE di invocare l’inapplicabilità di un regolamento o di un atto di carattere generale che costituisce il fondamento normativo dell’atto di applicazione impugnato non costituisce un autonomo diritto d’azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. In mancanza di un diritto d’impugnazione principale, il detto art. 241 CE non può essere invocato (v. ordinanze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑194/95, Area Cova e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2271, punto 78, e la giurisprudenza ivi citata, nonché 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, punto 48).

52      Orbene, nella specie la domanda di annullamento del regolamento impugnato è irricevibile, ragion per cui la suddetta eccezione, laddove è invocata a sostegno di tale domanda, è parimenti irricevibile (ordinanza 8 luglio 2004, Eridania e a./Commissione, cit. supra al punto 18, punto 49).

53      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere dichiarato in toto irricevibile.

 Sulle spese

54      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che le ricorrenti sono rimaste soccombenti e che la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, esse devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

55      In conformità dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, il Consiglio sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,


IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento dell’Associazione nazionale bieticoltori, del Consorzio nazionale bieticoltori e dell’Associazione bieticoltori italiani.

3)      Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

4)      Il Consiglio sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 28 giugno 2005

Il cancelliere

 

      Il presidente



H. Jung

 

      M. Vilaras


* Lingua processuale: l’italiano.