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Sentenza del Tribunale di primo grado 1° aprile 2009 - Valero Jordana / Commissione

(Causa T-385/04) 1

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Promozione - Attribuzione di punti di priorità)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. Merola e I. van Schendel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente V. Joris e C. Berardis-Kayser, poi V. Joris e G. Berscheid, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck)

Oggetto

Annullamento:

della decisione del Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente soltanto 1 punto di priorità della Direzione generale per l'esercizio di promozione 2003, decisione comunicata il 7 luglio 2003 e confermata da una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina notificata il 16 dicembre 2003;

della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente un totale di 20 punti a titolo dell'esercizio di promozione 2003, notificata il 16 dicembre 2003; dell'elenco in ordine di merito dei funzionari di grado A5 promuovibili per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 69-2003 del 13 novembre 2003; dell'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 73-2003 del 27 novembre 2003; della decisione di non iscrivere in detti elenchi il nominativo del ricorrente;

della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente punti di priorità supplementari per l'esercizio di promozione 2003, così come risulta dalla lettera del 22 febbraio 2007 e dalla decisione del 17 aprile 2007,

e risarcimento danni per EUR 5.000.

Dispositivo

Le decisioni della Commissione di attribuire al sig. Gregorio Valero Jordana in tutto 20 punti di promozione e di non iscrivere il medesimo nell'elenco dei funzionari promossi al grado A4 a titolo dell'esercizio di promozione 2003 sono annullate.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 - GU C 284 del 20.11.2004.