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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia) il 16 giugno 2022 – Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) / Εlliniko Dimosio

(Causa C-404/22)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.)

Resistente: Εlliniko Dimosio

Questioni pregiudiziali

1)    a) Quale significato occorra attribuire alla nozione, di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/14/CΕ 1 , di impresa che esercita un’«attività economica»;

b)    Se rientrino nella citata nozione le persone giuridiche di diritto privato, quale l’EOPPEP, che nell’esercizio delle competenze di certificazione degli enti di formazione professionale agisce come persona giuridica di diritto pubblico ed esercita pubblici poteri, posto che (i) per alcune sue attività, come nel caso, in particolare, delle prestazioni, di ogni forma e tipo, di attività di orientamento professionale rivolte ai competenti organismi dei ministeri, ai centri e agli organi di formazione e addestramento professionale, alle imprese, come anche alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolo 14, paragrafo 2, lettera ib), della legge n. 4115/2013, A’ 24), non è escluso, come risulta dal disposto dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera ie), riguardante la determinazione delle condizioni per la prestazione di servizi di consulenza e formazione professionale ad opera di persone fisiche e giuridiche nel paese, che sussistano mercati nei quali siano attive imprese commerciali in rapporto concorrenziale con il ricorrente; e (ii) le risorse del ricorrente comprendono, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della legge summenzionata, quanto ricavato dallo svolgimento delle attività e dalla prestazione dei servizi che o sono assegnate allo stesso dal ministero o vengono eseguiti per conto terzi, quali amministrazioni pubbliche, organismi nazionali e internazionali, persone giuridiche di diritto pubblico o privato e privati, mentre (iii) per i rimanenti servizi è previsto, in base alle disposizioni dell’articolo 20 della legge n. 4115/2013, il versamento di tasse aventi natura di retribuzione;

c)    Se influisca sulla risposta alla precedente questione il fatto che, riguardo alla maggior parte delle attività (articolo 14, paragrafo 2, della legge n. 4115/2013) della persona giuridica di diritto privato, si può presumere che alcune vengano esercitate solo nell’ambito del mercato e, in caso di risposta in senso affermativo, sia sufficiente che il legislatore abbia previsto (articolo 14, paragrafo 2, lettera ib), e articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della legge n. 4115/2013) che il ricorrente svolga la sua attività, almeno in parte, quale operatore del mercato oppure se sia necessario dimostrare che esso opera effettivamente nell’ambito del mercato relativamente a ben specifiche attività.

2)    a) Quale significato occorra attribuire, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/14/CΕ, ai termini «situazione», «struttura» ed «evoluzione probabile dell’occupazione» nell’ambito dell’impresa, ipotesi in relazione alle quali sussiste l’obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori;

b)    Se rientri nell’ambito delle citate nozioni la rimozione, successivamente all’adozione del Regolamento interno della persona giuridica, nel caso di specie dell’EOPPEP, da incarichi di responsabilità dei suoi dipendenti, senza che detti posti siano stati cancellati dall’organigramma, posti che erano stati assegnati a detti soggetti in via provvisoria, successivamente all’incorporazione nell’ente in questione di persone giuridiche di diritto privato, l’EKEPIS e l’EKEP, cosicché possa ritenersi sorto un obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori prima della loro rimozione;

c)    Se influisca sulla risposta alla precedente questione: (i) il fatto che la rimozione del lavoratore dal posto di responsabilità sia avvenuta facendo appello al buon andamento della persona giuridica e alle esigenze di servizio, affinché quest’ultima potesse conseguire gli scopi della sua istituzione, oppure il fatto che la rimozione non sia dovuta a un inadempimento degli obblighi di servizio a lui incombenti in qualità di Capodivisione provvisorio; (ii) il fatto che i dipendenti che sono stati rimossi dai posti di responsabilità abbiano continuato a far parte dell’organico della persona giuridica; o (iii) il fatto che, con la stessa deliberazione del suo organo competente riguardante la rimozione dei suoi dipendenti dai posti di responsabilità, sono stati attribuiti ad altre persone incarichi di responsabilità provvisori.

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1 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29).