Language of document :

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla Nec Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021, causa T-341/18, Nec / Commissione

(Causa C-786/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nec Corp. (rappresentanti: R. Bachour, Solicitor, A. Pliego Selie, W. Brouwer, R. Warning, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

emettere una decisione definitiva nel presente procedimento di impugnazione e annullare la decisione controversa e/o ridurre l’ammenda come richiesto nella presente impugnazione, oppure, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, che è suddiviso in tre parti, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e non ha fornito sufficiente o adeguata motivazione nel riesaminare se l’ammenda inflitta alla ricorrente potesse essere aumentata per recidiva.

In primo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione controversa potesse infliggere un’ammenda distinta alla ricorrente per recidiva benché la responsabilità di quest’ultima costituisca - e sia qualificata come - una mera responsabilità derivata.

In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente confermato la maggiorazione dell’ammenda per recidiva per il periodo anteriore al 20 maggio 2010, ossia prima che la ricorrente fosse ritenuta responsabile di aver commesso un’infrazione e ne fosse informata. Ciò non è giuridicamente corretto né proporzionato, in particolare in considerazione del breve periodo intercorso tra l’adozione della decisione DRAM 1 da parte della Commissione e la fine dell’infrazione della Tokin Corporation e del fatto che, per questo motivo, non si poteva oggettivamente ritenere che la ricorrente avesse accettato o in alcun modo avallato l’infrazione da parte della Tokin Corporation.

In terzo luogo, in ogni caso, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto a causa dell’erronea applicazione del principio di proporzionalità nel riesame dell’importo dell’ammenda e nella determinazione del periodo per il quale essa è applicata.

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha travisato la decisione controversa ed ha accettato un’incoerenza manifesta nella decisione controversa per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente nell’infrazione rilevata, sostituendo l’incoerenza relativa alla qualificazione della responsabilità della ricorrente con la propria interpretazione dei fatti e della motivazione della Commissione nella decisione controversa.

Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale, nella sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto, mediante l’erronea applicazione dei principi di proporzionalità, ed ha violato l’obbligo di fornire sufficiente o adeguata motivazione nel riesaminare l’importo dell’ammenda, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

____________

1 Decisione della Commissione, del 19 maggio 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.511 – DRAM).