Language of document : ECLI:EU:T:2013:527





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 ottobre 2013 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑457/10)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS II) – Classificazione di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto – Consorzio offerente – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Trasparenza – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Gara d’appalto – Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice rivolta ad un consorzio offerente che non ha personalità giuridica – Ricorso di una società membro del consorzio – Ricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 36, 37)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere dalla procedura un offerente che ha commesso un errore grave in ambito professionale – Offerente che invoca un presunto errore grave in ambito professionale commesso dalla società controllante di un membro del consorzio aggiudicatario dell’appalto – Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei fatti dedotti e della questione dell’imputazione dell’errore della società controllante alla sua controllata [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 93, § 1, c)] (v. punti 49, 53, 54)

3.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Scelta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Limiti – Rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non-discriminazione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138) (v. punti 78, 110-112, 115-117)

4.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 84, 143, 220)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Presa in considerazione, come motivazione, delle risposte di un’istituzione alle domande di un offerente escluso – Presupposti – Mancata sostituzione di una motivazione nuova alla motivazione iniziale – Valutazione degli elementi d’informazione di cui il ricorrente dispone al momento della proposizione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 85-92)

6.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Domanda di annullamento di una decisione strettamente connessa a una decisione precedente ‑ Rigetto della domanda di annullamento della decisione precedente che comporta il rigetto della domanda di annullamento della decisione susseguente (v. punto 223)

7.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punto 226)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 16 luglio 2010, di classificare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2009/045, relativa a «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (ESP DESIS II) (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 2 «Progetti esterni di sviluppo», al terzo e non al primo posto e di attribuire il primo e il secondo posto ad altri offerenti, nonché di tutte le decisioni della direzione generale dell’Informatica della Commissione ivi connesse, comprese quelle di attribuire i rispettivi contratti agli offerenti classificati al primo e secondo posto e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.