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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário – Centro de Arbitragem Administrativa, Portogallo) – Euro Tyre BV / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-21/16) 1

(Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 131 e 138 – Presupposti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES) – Mancata iscrizione dell’acquirente – Diniego del beneficio dell’esenzione – Ammissibilità)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Parti

Ricorrente: Euro Tyre BV

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 131 e l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l’acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione di imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l’esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell’esenzione. In tal caso, l’articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, osta del pari a tale diniego qualora il venditore fosse a conoscenza delle circostanze che caratterizzavano la situazione dell’acquirente con riferimento all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e fosse persuaso che, in un momento successivo, l’acquirente sarebbe stato registrato in quanto operatore intracomunitario con effetto retroattivo.

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1 GU C 118 del 4.4.2016.