Language of document : ECLI:EU:T:2021:661


 


 



Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021 –
OCU / BCE

(causa T15/18)

«Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell’Unione – Nozione di informazioni riservate – Deroghe all’obbligo del segreto professionale – Diritti della difesa»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di un’istituzione che nega l’accesso a determinati documenti – Divulgazione di un documento da parte di un terzo posteriormente alla presentazione del ricorso – Sussistenza dell’interesse ad agire – Assimilazione della divulgazione di un documento da parte di un terzo alla divulgazione da parte dell’istituzione interessata – Inammissibilità – Conservazione dell’interesse ad agire

(v. punti 77-78, 81)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a difendersi – Esclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 6, § 1)

(v. punti 94, 102, 104-106, 130)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell’Unione – Portata

(Art. 15, § 3, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 54, § 1, 2013/36, art. 53, e 2014/59, art. 84; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529)

(v. punti 118, 126, 132, 133)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 53, § 1; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalla decisione 2011/342, art. 4, § 1, c)]

(v. punti 149, 156, 175)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione LS/MD/17/428 della BCE, del 17 novembre 2017, che nega l’accesso a determinati documenti relativi all’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)

La Commissione europea e il Banco Santander, SA sopporteranno le proprie spese.