Language of document : ECLI:EU:T:2021:646


 


 



Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021 – AZ / Commissione

(Causa T196/19) (1)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Selettività – Parità di trattamento – Legittimo affidamento»

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione o di notifica – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Natura subordinata – Atti che devono essere oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale in forza di una disposizione normativa – Decisione della Commissione che pone fine a un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato – Ricorso proposto da una parte non destinataria della decisione – Termine calcolato a partire della data di pubblicazione

(Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2015/1589, artt. 9 e 32, § 3)

(v. punti 35-38, 40)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Esenzione dagli oneri di rete concessa a taluni grandi consumatori di elettricità – Compensazione delle perdite nei ricavi dei gestori della rete mediante l’introduzione di una sovrattassa prelevata su taluni consumatori finali e sui fornitori di elettricità – Inclusione – Presupposti – Sovrattassa assimilabile ad un prelievo parafiscale – Controllo statale sui fondi riscossi a titolo di sovrattassa o sui gestori di tali fondi – Condizioni alternative

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 56-74, 77)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Aiuto concesso in violazione delle norme nazionali – Irrilevanza

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 75, 76)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Esenzione dagli oneri di rete concessa a taluni grandi consumatori di elettricità – Compensazione delle perdite nei ricavi dei gestori della rete mediante l’introduzione di una sovrattassa prelevata su taluni consumatori finali e sui fornitori di elettricità – Sovrattassa integralmente ripercossa, mediante un obbligo di legge, su tali debitori di ultimo grado – Sovrattassa assimilabile ad un prelievo parafiscale – Meccanismo della sovrattassa rientrante nella nozione di risorse statali

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 78-98)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Esenzione dagli oneri di rete concessa a taluni grandi consumatori di elettricità – Compensazione delle perdite nei ricavi dei gestori della rete mediante l’introduzione di una sovrattassa prelevata su taluni consumatori finali e sui fornitori di elettricità – Controllo statale sull’intero meccanismo di riscossione della sovrattassa e di allocazione dei fondi prodotti – Controllo statale sui fondi riscossi a titolo di sovrattassa – Meccanismo della sovrattassa rientrante nella nozione di risorse statali

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 99-114)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Delimitazione materiale – Criteri – Individuazione del regime tributario comune o “normale”

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 122-133)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle regole procedurali di cui all’articolo 108 TFUE – Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti – Insussistenza salvo circostanze eccezionali

(Art. 108, § 3, TFUE)

(v. punti 148-155)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AZ è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


1 GU C 213 del 24.6.2019.