Language of document : ECLI:EU:T:2012:613

Causa T‑76/11

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Pesca — Misure di conservazione delle risorse della pesca — Articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito al superamento dei contingenti assegnati per gli anni precedenti — Applicazione nel tempo — Certezza del diritto — Interpretazione che garantisce il rispetto del diritto primario — Principio di legalità delle pene — Irretroattività»

Massime — Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 novembre 2012

1.      Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Retroattività di una norma sostanziale — Presupposti

2.      Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di contingenti di pesca — Detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito al superamento dei contingenti negli anni precedenti — Regolamento n. 1004/2010 — Base giuridica — Articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 — Applicazione nel tempo

(Regolamento del Consiglio n. 1224/2009, art. 105; regolamento della Commissione n. 1004/2010)

3.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Certezza del diritto — Portata

4.      Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di contingenti di pesca — Detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito al superamento dei contingenti negli anni precedenti — Regolamento n. 1004/2010 — Base giuridica — Articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 — Violazione del principio della certezza del diritto — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1224/2009, art. 105; regolamento della Commissione n. 1004/2010)

5.      Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di contingenti di pesca — Detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito al superamento dei contingenti negli anni precedenti — Regolamento n. 1004/2010 — Base giuridica — Articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 — Detrazioni basate sulla normativa anteriore al regolamento n. 1224/2009 — Violazione del principio di legalità delle pene — Insussistenza

(Regolamenti del Consiglio n. 847/96, art. 5, n. 2371/2002, art. 23, § 4, e n. 1224/2009, art. 105; regolamento della Commissione n. 1004/2010)

6.      Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di contingenti di pesca — Detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito al superamento dei contingenti negli anni precedenti — Detrazioni che non costituiscono sanzioni — Assoggettamento al principio di legalità delle pene — Insussistenza

(Regolamenti del Consiglio n. 847/96, art. 5, § 1, e n. 2371/2002, art. 23, § 4)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2.      La sola base giuridica sulla quale la Commissione poteva fondare il regolamento n. 1004/2010, procedendo a detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento realizzato nell’anno precedente, è l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Un’interpretazione di tale articolo secondo la quale esso non era applicabile a superamenti di contingenti avvenuti prima del 1° gennaio 2010 comporterebbe che tali superamenti non potrebbero dar luogo a detrazioni, restando quindi privi di conseguenze. Orbene, un siffatto risultato sarebbe manifestamente contrario agli scopi perseguiti dal regolamento n. 1224/2009, in particolare all’obiettivo di garantire che i limiti fissati per le possibilità di pesca siano pienamente rispettati.

Inoltre, la Commissione è tenuta a seguire le chiare indicazioni del legislatore dell’Unione e ad applicare l’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009 a decorrere dal 1° gennaio 2010. Nell’ipotesi in cui l’applicazione di tale articolo a situazioni maturate prima della sua entrata in vigore o applicabilità temporale si rivelasse problematica riguardo all’osservanza del principio della certezza del diritto, la Commissione dovrebbe interpretarlo in maniera restrittiva, al fine di garantire il rispetto di tale principio di diritto primario.

(v. punti 32, 34)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

4.      Basando il regolamento n. 1004/2010, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente, sull’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, applicabile a partire dal 1° gennaio 2010, la Commissione ha applicato una normativa nuova a una situazione di fatto maturata nella vigenza della normativa anteriore. Tuttavia, in forza della normativa anteriore all’articolo 105 del regolamento n. 1224/2009, la Commissione era già autorizzata a procedere a detrazioni dai contingenti assegnati per un anno determinato in seguito ai superamenti non solo dei contingenti dell’anno precedente, ma anche dei contingenti relativi agli anni anteriori a quest’ultimo. Pertanto, dal momento che essa non ha assoggettato tali superamenti a un regime meno favorevole di quello previsto dalla normativa vigente all’epoca in cui essi si sono verificati, la Commissione non ha violato il principio della certezza del diritto.

(v. punti 40, 41, 64, 65)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 67, 68, 78, 80-83)

6.      Le detrazioni previste all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 847/96, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, non costituiscono sanzioni e non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del principio di legalità delle pene.

Infatti, il sistema dei contingenti di pesca dell’Unione persegue lo scopo di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca. Le detrazioni dai contingenti mirano a far rispettare i contingenti e hanno quindi la stessa finalità.

La semplice circostanza che le detrazioni abbiano un siffatto scopo non consente di escludere che si tratti di sanzioni nel senso del principio summenzionato, poiché tali obiettivi possono essere perseguiti anche con misure repressive. Tuttavia, una misura che si limiti a prevedere una compensazione per il danno arrecato e che si limiti quindi a ripristinare lo status quo ante non costituisce una misura repressiva nel senso del principio della legalità delle pene.

Al riguardo, l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002 e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 847/96 si limitano a prevedere detrazioni consistenti nella semplice compensazione del superamento dei contingenti e non prevedono quindi una sanzione, vale a dire una misura che vada oltre tale compensazione.

È certamente vero che tali articoli prevedono fattori moltiplicatori per il calcolo delle detrazioni. Tuttavia tali fattori moltiplicatori non possono essere considerati come sanzioni eccedenti l’obiettivo di una compensazione, dato che mirano a garantire un’integrale compensazione del danno causato dal superamento dei contingenti. Infatti, la pesca in eccesso ha un’incidenza negativa sulla capacità di riproduzione dello stock ittico interessato, che può rallentare la sua ricostituzione e comportarne la riduzione.

(v. punti 70-72, 76, 78)