Language of document : ECLI:EU:T:2012:642

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

4 dicembre 2012

Causa T‑78/11 P

Erika Lenz

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Presa a carico di spese relative a cure somministrate da un “Heilpraktiker” – Obbligo di motivazione – Snaturamento degli elementi di fatto»

Oggetto:      Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 14 dicembre 2010, Lenz/Commissione (F‑80/09) e volta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. La sig.ra Erika Lenz sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 139, § 2, e 144)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, c)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

Riferimento:

Tribunale: 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑364/09 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Ai sensi dell’articolo 257 TFUE e dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Il giudice di primo grado è l’unico competente, da un lato, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dagli atti di causa sottopostigli e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza che occorra procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice competente a valutare l’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo del Tribunale nell’ambito di un’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale della funzione pubblica o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti di detto Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo.

(v. punti 35 e 39)

Riferimento:

Corte: 10 luglio 2001, Ismeri Europa/Corte dei Conti, C‑315/99 P (Racc. pag. I‑5281, punto 19, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale: 21 giugno 2011, Rosenbaum/Commissione e Consiglio, T‑452/09 P, (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41); 15 maggio 2012, Nijs/Corte dei Conti, T‑184/11 P (punto 29 e giurisprudenza ivi citata)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 48)

Riferimento:

Tribunale: 15 settembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑157/09 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27)