Language of document :

Ricorso proposto il 2 febbraio 2011 - Spagna / Commissione

(Causa T-76/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) della Commissione 8 novembre 2010, n. 1004, relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente (GU L 291, pag. 31), e

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce quattro motivi:

Il primo motivo si basa su un errore relativo al fondamento normativo, poiché il fondamento normativo dell'atto impugnato è costituito dall'art. 105 del regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009 1, n. 1224, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010, laddove le infrazioni cui sono applicate le sanzioni di cui al caso di specie sono state commesse nel corso del 2009.

Il secondo motivo è basato sulla violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto, dal momento che è applicata una disciplina sanzionatoria che non era in vigore all'epoca in cui le infrazioni si sono verificate.

Il terzo motivo riguarda la violazione del principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie meno favorevoli, dal momento che viene applicata una disciplina meno favorevole a infrazioni commesse nel 2009.

Il quarto motivo si fonda sull'impossibilità di lasciare alla discrezionalità della Commissione la determinazione della legge applicabile in funzione del momento che essa scelga per avviare l'esame di una condotta.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, pag. 1).