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Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 da Erika Lenz avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010, causa F-80/09, Lenz/Commissione

(causa T-78/11 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erika Lenz (Osnabrück, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. Lenz e J. Römer)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare interamente la decisione del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010, causa F-80/09;

accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado;

condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente fa valere quattro motivi.

Primo motivo: errata presentazione degli elementi di fatto nel punto 29 della sentenza impugnata e violazione del regolamento di procedura.

La ricorrente censura il fatto che il Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza impugnata, abbia qualificato in quanto tale il "motivo" della Commissione e l'abbia accettato nonostante non sia stato presentato in lingua tedesca e sia stato pertanto espressamente disconosciuto dalla ricorrente. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe in tal modo violato l'art. 29 del suo regolamento di procedura nonché il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17, pag. 385). A parere della ricorrente il punto 29 della sentenza impugnata non comporta solo un vizio del procedimento, bensì anche un'errata presentazione dei fatti.

Secondo motivo: errata presentazione dell'attività di naturopata in Germania

Si solleva che il Tribunale della funzione pubblica ha fornito una presentazione materialmente scorretta dell'attività medica del naturopata in Germania.

Terzo motivo: errata presentazione dei fatti che avrebbero condotto alla convocazione di un testimone.

La ricorrente rileva che il Tribunale della funzione pubblica ha fornito un'errata presentazione dei fatti che avrebbero condotto alla convocazione di un testimone. Esso, nei punti 20 e 45 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente affermato che il ricorso contenesse un riferimento a rimborsi che starebbero stati effettuati in favore della testimone. A parere della ricorrente si trattava, invece, dei rimborsi effettuati nel periodo in cui la testimone lavorava per il regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea.

Quarto motivo: omessa valutazione di taluni elementi ai fini della sentenza

La ricorrente contesta con questo motivo il fatto che taluni elementi evidenziati dalle parti nelle difese orali durante l'udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non sono stati riportati nella sentenza impugnata e, di conseguenza, non sono stati presi in considerazione ai fini della stessa.

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