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Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 - Formica / UAMI - Silicalia (CompacTop)

(Causa T-82/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Formica, SL (Galdakao, Spagna) (rappresentante: sig. A. Gómez López, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silicalia, SL (Valencia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 9 dicembre 2010, caso R 1083/2010-1;

-disporre la conseguente concessione della registrazione del marchio comunitario n.°6 524 243 CompacTop, mista, nella classe 20, e

condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata, alle spese di procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "CompacTop" per prodotti della classe 20.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Silicalia, SL.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali che contengono gli elementi verbali "COMPACquartz", "COMPACMARMOL&QUARTZ" e "COMPAC MARMOL&QUARTZ", per prodotti e servizi della classi 19, 27, 35, 37 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/20091, in quanto non sussisterebbe né somiglianza né rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).