Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 - Formica / UAMI - Silicalia (CompacTop)
(Causa T-82/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Formica, SL (Galdakao, Spagna) (rappresentante: sig. A. Gómez López, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silicalia, SL (Valencia, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 9 dicembre 2010, caso R 1083/2010-1;
-disporre la conseguente concessione della registrazione del marchio comunitario n.°6 524 243 CompacTop, mista, nella classe 20, e
condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata, alle spese di procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "CompacTop" per prodotti della classe 20.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Silicalia, SL.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali che contengono gli elementi verbali "COMPACquartz", "COMPACMARMOL&QUARTZ" e "COMPAC MARMOL&QUARTZ", per prodotti e servizi della classi 19, 27, 35, 37 e 39.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009
1, in quanto non sussisterebbe né somiglianza né rischio di confusione fra i marchi in conflitto.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).