Language of document : ECLI:EU:T:2014:131





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 marzo 2014 – Spirlea / Commissione

(Causa T‑518/12)

«Ricorso di annullamento – Sanità pubblica – Decisione di chiudere un procedimento nell’ambito del progetto EU Pilot – Archiviazione di una denuncia – Mancato avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 TFUE e 263, comma 1, TFUE) (v. punti 18, 19, 24, 25, 32)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Fase precontenziosa del procedimento per inadempimento – Decisione della Commissione di archiviare una denuncia – Esclusione (Artt. 258, comma 1, TFUE e 263, comma 1, TFUE) (v. punti 20, 23, 29)

3.                     Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale – Posizione processuale dei denuncianti diversa da quella in materia di concorrenza (Art. 258 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; regolamento della Commissione n. 773/2004) (v. punto 30)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di chiudere il procedimento EU Pilot 2070/11/SNCO, quale menzionato nella lettera del 27 settembre 2012, inviata ai ricorrenti con gli estremi SANCO/A2/AM/kva (2012) 1245353.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.