Language of document : ECLI:EU:C:2016:647

Causa C‑180/15

Borealis AB e altri

contro

Naturvårdsverket

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nacka Tingsrätt – Mark- och miljödomstolen)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito – Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale – Decisione 2013/448/UE – Articolo 4 – Allegato II – Validità – Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida – Decisione 2011/278/UE – Allegato I – Validità – Articolo 3, lettera c) – Articolo 7 – Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 – Allegato IV – Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l’esportazione di calore – Calore misurabile esportato verso utenze private – Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 settembre 2016

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni

(Art. 267 TFUE)

2.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Metodo di assegnazione – Calcolo sulla base del quantitativo annuale massimo di tali quote da assegnare – Inclusione, nella determinazione di tale quantitativo, delle emissioni dei produttori di elettricità – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 3, lettera u), e 10 bis, §§ 3 e 5; decisione della Commissione 2011/278, art. 15, § 3]

3.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Parametri di riferimento applicabili per il calcolo dell’assegnazione – Decisione della Commissione che determina i parametri di riferimento per la ghisa liquida – Valutazione economica complessa – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis, § 2; decisione della Commissione 2011/278, allegato I)

4.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Metodo di assegnazione – Calcolo sulla base del quantitativo annuale massimo di tali quote da assegnare – Inclusione, nella determinazione di tale quantitativo, delle emissioni generate da impianti sottoposti al sistema per lo scambio di quote anteriormente all’anno 2013 – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis, § 5, comma 1, b); decisione della Commissione 2013/448, art. 4 e allegato II]

5.        Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Dichiarazione d’invalidità delle disposizioni di una decisione della Commissione relative al fattore di correzione applicato dagli Stati membri per determinare il quantitativo di quote di emissioni dei gas a effetto serra da assegnare a titolo gratuito – Effetti – Limitazione temporale

(Artt. 264, comma 2, TFUE e 267 TFUE; decisione della Commissione 2013/448, art. 4 e allegato II)

6.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Assegnazione di quote gratuite per le emissioni legate alla produzione e al consumo o all’esportazione di calore – Assegnazione di quote gratuite ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili che produce calore e a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore che esporta lo stesso calore – Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote tra sottoimpianti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis; decisione della Commissione 2011/278, art. 10, §§ 1‑3 e 8)

7.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Assegnazione di quote gratuite per le emissioni legate alla produzione e al consumo o all’esportazione di calore – Divieto di doppi conteggi delle emissioni – Divieto di assegnazione di quote gratuite ad un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore considerato nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili

(Decisione della Commissione 2011/278, art. 10, § 8)

8.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Rilevazione dei dati di riferimento – Obbligo per gli Stati membri di garantire l’assenza di doppi conteggi tra sottoimpianti – Adeguamento dei dati comunicati dai gestori in caso di doppio conteggio delle emissioni – Ammissibilità

(Decisione della Commissione 2011/278, art. 7 e allegato IV)

9.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote – Diniego di assegnazione di quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida – Ammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis, §§ 1 e 4; decisione della Commissione 2011/278, artt. 3, lettera c), e 10, § 3]

10.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Nozione di «sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore» – Attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote, a una rete di distribuzione di vapore – Inclusione – Presupposti

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 3, lettera e); decisione della Commissione 2011/278, art. 3, lettera c)]

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 56)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 33‑41, dispositivo 1)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑50, dispositivo 2)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punti 51‑53, dispositivo 3)

5.        V. il testo della decisione.

(v. punto 54, dispositivo 4)

6.        L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29, e l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.

Siffatta interpretazione si fonda sul divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazione delle quote il quale osta a che le emissioni legate alla produzione di calore siano conteggiate due volte, vale a dire in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito, da un lato, all’impianto che produce tale calore e, dall’altro, all’impianto che lo consuma o lo esporta. Pertanto, se il calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile non rientra nell’attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, la mediana delle emissioni storiche di quest’ultimo sottoimpianto non può essere determinata a partire dalle emissioni legate alla produzione di tale calore.

Non è pertanto escluso che l’attuazione del divieto di doppi conteggi delle emissioni possa indurre l’autorità nazionale competente per l’assegnazione delle quote a non assegnare quote per il calore esportato verso utenze private.

(v. punti 78‑80, dispositivo 5)

7.        L’articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.

(v. punto 84, dispositivo 6)

8.        L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.

Inoltre, detto articolo e detto allegato devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.

(v. punti 92, 113, dispositivo 7 e 9)

9.        L’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29, nonché l’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.

Al riguardo, anche se la combustione, da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei gas di scarico generati da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, per alimentare una rete di riscaldamento urbano consente, in virtù dell’articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278, l’assegnazione di quote gratuite sulla base del parametro di riferimento di calore, è contrario al divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote il fatto di assegnare, sul fondamento dell’articolo 10, paragrafo 3, della decisione in questione, quote aggiuntive per il calore misurabile esportato verso utenze private in quanto il quantitativo delle quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore, dal momento che il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene effettivamente conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.

(v. punti 98, 106, 107, dispositivo 8)

10.      L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» comprende l’attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest’ultima possa essere qualificata come «impianto o (...) altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione».

In tale ambito, un distributore di calore che non consumi il calore da esso importato bensì lo distribuisca ad altri impianti o entità, indipendentemente dal fatto che questi siano inclusi nel sistema per lo scambio delle quote o meno, deve essere considerato come un «impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione».

Tuttavia, ove una rete di distribuzione sia in realtà parte integrante di un impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29, incluso nel sistema per lo scambio delle quote, tale rete non può essere considerata come un «impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione» ai sensi dell’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Lo stesso vale in presenza di un contratto di fornitura di calore tra il produttore e il consumatore di tale calore.

(v. punti 118‑120, 122, dispositivo 10)