SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
14 luglio 1997(1)
[234s«Politica sociale Fondo sociale europeo Contributo al finanziamento di
azioni di formazione professionale Ricorso di annullamento Comunicazione
della decisione di approvazione Decisione sulla domanda di pagamento del
saldo Certezza del diritto Legittimo affidamento Motivazione»[s
Nella causa T-81/95,
Interhotel, Sociedade Internacional de Hotéis, SARL, società di diritto portoghese,
con sede in Lisbona, con gli avv.ti José Miguel Alarcão Júdice, Nuno Morais
Sarmento e Gabriela Rodrigues Martins, del foro di Lisbona, con domicilio eletto
in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Gillen, 16, boulevard de la Foire,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori António Caeiro,
consigliere giuridico, e Günter Wilms, membro del servizio giuridico, in qualità di
agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del
servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della
Commissione 12 luglio 1994, C(94)1410/11, notificata alla ricorrente in data 27
dicembre 1994, nella pratica n. 870840/P1, relativa a un contributo finanziario del
Fondo sociale europeo a titolo di un'azione di formazione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori A. Saggio, presidente, signora V. Tiili e signor R.M. Moura
Ramos, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15
gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine del ricorso e procedimento
- Il progetto contenente una domanda di contributo finanziario a favore della
ricorrente, presentato dal Departamento para os Assuntos do Fundo Social
Europeu (dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo; in prosieguo: il
«DAFSE») di Lisbona per l'esercizio 1987 e registrato con il n. 870840/P1, veniva
approvato con alcune modifiche dalla Commissione, con decisione di approvazione
30 aprile 1987. Sebbene la ricorrente avesse richiesto al Fondo sociale europeo (in
prosieguo: il «FSE») un importo pari a 152 466 071 ESC per la formazione di 284
persone, il FSE le concedeva un contributo finanziario pari a 121 647 958 ESC per
la formazione di 277 persone.
- La Commissione trasmetteva al DAFSE una nota recante il titolo «allegato < A1
> della decisione C(87)0860 della Commissione» (allegato 1 del controricorso),
contenente le seguenti informazioni:
numero di persone interessate 277
importo richiesto
152 466 071 ESC
importo accordato
121 647 958 ESC
non ammissibile
27 766 349 ESC
riduzione
3 051 763 ESC
importo complessivo non approvato
30 818 112 ESC
- Il 27 maggio 1987 il DAFSE informava quindi la ricorrente di tale decisione con
lettera nella quale era indicato l'importo concesso e il numero di persone
approvato (allegato 4 dell'atto introduttivo). In tale comunicazione, si ricordava che
i contributi del FSE sono stanziamenti subordinati alla realizzazione dell'azione nel
rispetto delle norme comunitarie e che l'inosservanza di questa condizione avrebbe
comportato il rimborso degli anticipi e il mancato pagamento del saldo. Inoltre, si
sottolineava come qualsiasi modificazione rispetto a quanto previsto nel fascicolo
di candidatura dovesse essere comunicata al DAFSE.
- L'azione si svolgeva nel 1987. Con circolare 8 gennaio 1987, n. 10/87, che la
ricorrente asserisce di aver ricevuto il 29 giugno 1987, il DAFSE chiedeva ai
beneficiari di contributi del FSE di ridurre i periodi di formazione pratica ad una
durata equivalente a quella dell'insegnamento teorico. Per uniformarsi alle
prescrizioni della circolare la ricorrente riduceva del 36,13% il numero di ore di
formazione pratica previsto. La ricorrente sostiene di aver inoltre applicato, di
propria iniziativa, una riduzione proporzionale del 36,13% dei costi in tutte le
rubriche dello stato previsionale relativo all'azione.
- La ricorrente riceveva un anticipo pari al 50% del contributo del FSE, ossia per un
ammontare di 60 823 979 ESC. Al termine dell'azione, essa presentava la sua
domanda di pagamento del saldo, richiedendo al FSE una somma pari a 73 496 941
ESC, corrispondente all'importo dell'anticipo più 12 672 962 ESC.
- Il 19 luglio 1989 il DAFSE informava la ricorrente che, in base ad una decisione
della Commissione allegata alla comunicazione stessa, il contributo del FSE non
poteva in definitiva superare 42 569 539 ESC, in quanto talune spese, relative ai
punti 14.1, 14.2, 14.3, 14.6 e 14.8 del formulario non erano ammissibili, «non
essendovi stata riduzione proporzionale alla riduzione delle ore di formazione e
non essendo stati rispettati alcuni punti della proposta iniziale (14.1)».
- A seguito di un ricorso proposto dalla ricorrente, tale decisione della Commissione
veniva annullata dalla Corte, sul rilievo che la Commissione non aveva offerto alla
Repubblica portoghese l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima
dell'adozione della decisione definitiva di riduzione del contributo (sentenza della
Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257;
in prosieguo: la «causa C-291/89»).
- Per poter adottare una nuova decisione sulla domanda di pagamento del saldo
della ricorrente, il 6 agosto 1991 la Commissione trasmetteva al DAFSE un primo
progetto di decisione. Con lettera 26 agosto 1991 il DAFSE le manifestava il
proprio disaccordo in ordine ad alcune delle riduzioni proposte.
- Il 9 febbraio 1993 la ricorrente chiedeva alla Commissione di adottare una nuova
decisione entro i termini stabiliti dal Trattato, vale a dire entro due mesi a
decorrere dalla data della domanda.
- A seguito delle osservazioni del DAFSE e della domanda della ricorrente di cui al
punto precedente, la Commissione organizzava il 19 febbraio 1993 una missione di
controllo, che veniva attuata il 18 marzo successivo, per verificare in loco gli
elementi comprovanti l'esecuzione dell'azione. La ricorrente ha avuto l'opportunità
di essere sentita nel corso di tale missione di controllo. A giudizio della
Commissione, gli elementi disponibili erano scarsi e non agevolmente utilizzabili,
segnatamente perché la ricorrente aveva affidato alcuni lavori ad un'impresa
subappaltatrice, la Partex, la quale aveva a sua volta incaricato due subappaltatori,
la Europraxis e la Fortécnica. Stando così le cose, si era proceduto ad una verifica
delle risultanze finanziarie e contabili dei subappaltatori dell'impresa
subappaltatrice alla quale si era rivolta la ricorrente. I risultati di tale verifica sono
stati presi in esame, tra il 24 e il 26 maggio 1993, da un gruppo di lavoro in cui
erano rappresentati la Commissione e il DAFSE.
- Successivamente, in data 12 novembre 1993, la Commissione comunicava al
DAFSE con nota n. 22917 (in prosieguo: la «nota n. 22917»), un nuovo progetto
di decisione, in base al quale il contributo del FSE sarebbe stato fissato a
41 190 905 ESC, a meno che dalle osservazioni del DAFSE non fossero emersi
elementi atti a giustificare una modifica di tale importo.
- La predetta nota n. 22917 contiene un determinato numero di spiegazioni circa le
riduzioni proposte. In primo luogo, la nota sottolinea l'esistenza di divergenze tra
i periodi indicati nella domanda di pagamento del saldo, i registri di presenza dei
tirocinanti e i verbali redatti dagli insegnanti. La nota aggiunge che non è stato
possibile confermare la ripartizione del periodo di formazione tra le parti teorica
e pratica. Infine, i periodi di tirocinio non avrebbero potuto essere individuati in
termini di orari e di obiettivi.
Per maggiore precisione, con riguardo alle varie rubriche della domanda di
pagamento del saldo, le riduzioni proposte erano motivate come segue:
14.1 Compensi per i tirocinanti in formazione
Aiuti per la formazione
3 180 878 ESC
Si è constatato che 56 tirocinanti non avevano ricevuto alcuna
formazione pratica ammissibile, da cui una riduzione corrispondente,
come da computo.
14.2 Preparazione dei corsi
Assunzione e selezione dei tirocinanti
1 456 000 ESC
Si è constatato che la fattura della Partex, così come la domanda di
pagamento del saldo, faceva menzione di 490 test al prezzo unitario
di 7 000 ESC, mentre questi lavori erano stati realizzati da un'impresa
terza che aveva fatturato alla Partex la realizzazione di 282 test al
costo unitario di 12 000 ESC. Conseguentemente, poiché la Partex
non aveva fornito alcun servizio aggiuntivo, si è ritenuto ragionevole
fissare il costo relativo ai 282 tirocinanti a 7 000 ESC per unità.
Riproduzione di documenti
1 183 680 ESC
Questa spesa non era stata approvata nella decisione di approvazione,
né era giustificata tenuto conto degli importi presentati a titolo di
materiale pedagogico e avuto riguardo al tipo di azione realizzata.
14.3 Funzionamento e gestione dei corsi
Personale docente
21 705 954 ESC
Questa rubrica riguarda le retribuzioni, le spese per gli spostamenti,
il soggiorno e il vitto degli insegnanti.
L'importo relativo agli insegnanti è stato fatturato integralmente dalla
Partex la quale, a sua volta, si è rivolta ad un'impresa subappaltatrice.
La verifica effettuata presso il subappaltatore ha consentito di
accertare che la Partex aveva stipulato un contratto ai cui termini il
subappaltatore doveva garantire l'organizzazione dei corsi nell'ambito
delle azioni proposte dalla Interhotel, da un lato, e da un'altra
impresa, la Grão-Pará, dall'altro, senza differenza di valori. L'importo
massimo ammissibile per le azioni di formazione è stato stabilito in
base ai costi sostenuti dal subappaltatore per gli insegnanti che hanno
impartito corsi ai tirocinanti della Interhotel, maggiorati di un margine
lordo del 50%. L'importo massimo ammissibile per le azioni di
formazione era quindi pari a 10 613 646 ESC.
Per quanto attiene alle spese di vitto e di soggiorno degli insegnanti,
la domanda iniziale faceva menzione di due specialisti e di un
direttore. I costi relativi ai primi due erano stati rifiutati nella
decisione di approvazione, con la conseguenza che, per il saldo, sono
stati considerati ammissibili soltanto i corsi relativi a un dirigente.
L'importo ammissibile di 462 000 ESC è stato calcolato applicando il
costo previsto e approvato di 700 ESC al giorno.
Personale amministrativo
2 912 955 ESC
Le spese menzionate nella domanda di saldo si riferivano al lavoro di
uno specialista e di due segretarie, mentre nella decisione di
approvazione era stato approvato solo l'importo relativo ad una
segretaria.
Spese di soggiorno, vitto e spostamento del personale non docente
2 409 940 ESC
Le spese relative al personale amministrativo e tecnico non docente
e non ammissibile (11 persone) erano state interamente respinte nella
decisione di approvazione.
Gestione e controllo di bilancio
2 241 136 ESC
Spesa non giustificata e non approvata nella decisione di
approvazione.
Lavori specializzati
2 363 000 ESC
Spesa non giustificata e non approvata nella decisione di
approvazione.
Spese di locazione e canoni
4 841 969 ESC
Conformemente a quanto era stato previsto e approvato nella
decisione di approvazione, si è tenuto conto solo di un costo
giornaliero di 8 000 ESC per la locazione di ciascuna aula già
attrezzata.
Materiale e beni consumabili
4 550 324 ESC
Conformemente a quanto era stato previsto e approvato nella
decisione di approvazione, si è considerato ammissibile un costo
unitario di 2 500 ESC per settimana e per tirocinante durante il
periodo di formazione pratica.
Altre forniture e servizi prestati da terzi
1 777 183 ESC
Spese non giustificate e non approvate nella decisione di
approvazione.
14.6 Ammortamenti ordinari
3 668 700 ESC
Nella decisione di approvazione, gli ammortamenti accelerati erano
stati rifiutati e la loro riqualificazione come ammortamenti ordinari
non è stata accettata al momento della domanda di pagamento del
saldo.
14.8 Spese relative al vitto e all'alloggio dei tirocinanti
5 673 000 ESC
Queste spese non erano state previste né accettate nella decisione di
approvazione.
- Il 17 dicembre 1993 la ricorrente presentava, su richiesta del DAFSE, le proprie
osservazioni su tale progetto di decisione. Il DAFSE a sua volta comunicava le
proprie osservazioni alla Commissione con lettera 7 febbraio 1994, nella quale
riconosceva che le riduzioni proposte della Commissione erano giustificate.
- Sentita quindi la Repubblica portoghese, in conformità dell'art. 6, n. 1, del
regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente
l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del
Fondo sociale europeo, come modificato, a seguito dell'adesione della Spagna e del
Portogallo, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3823 (GU
L 289, pag. 1 e, rispettivamente, GU L 370, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento
n. 2950/83»), la Commissione adottava, il 12 luglio 1994, una nuova decisione
[C(94)1410/11], con la quale il contributo del FSE veniva ridotto a 41 190 905 ESC(in prosieguo: la «decisione controversa»). Secondo tale decisione, l'esame della
domanda del pagamento del saldo aveva evidenziato che parte del contributo del
FSE non era stata utilizzata alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione
per i motivi esposti nella summenzionata nota n. 22917. Questa decisione veniva
notificata alla ricorrente il 27 dicembre 1994, con acclusa una lettera del DAFSE.
- In conseguenza di quanto sopra, la ricorrente ha proposto il presente ricorso con
atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 9 marzo
1995. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
- Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti scritti e
orali rivolti loro dal Tribunale all'udienza svoltasi il 15 gennaio 1997.
Conclusioni
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione controversa,
- condannare la Commissione alle spese.
- La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso,
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
- La ricorrente deduce due motivi. Il primo è relativo ad una violazione di principi
generali del diritto, vale a dire i principi di tutela dei diritti acquisiti, certezza del
diritto e legittimo affidamento, nonché alla violazione del principio di buona
amministrazione e del dovere di diligenza. Il secondo motivo si riferisce ad una
violazione dell'obbligo di motivazione.
Sul motivo relativo ad una violazione di principi generali del diritto, in particolare del
principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza
Sintesi degli argomenti delle parti
- La ricorrente ritiene che la decisione controversa debba essere annullata per
violazione di principi generali del diritto, in particolare dei principi di tutela dei
diritti acquisiti, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché per violazione,
commessa dalla Commissione, del principio di buona amministrazione e del dovere
di diligenza. La ricorrente sottolinea l'importanza dei principi generali da essa
richiamati nel contesto delle azioni del FSE, in particolare quando si tratti di
provvedimenti che possono comportare la privazione del versamento di un aiuto
finanziario rivendicato da uno Stato membro o da un singolo (sentenza della Corte
26 maggio 1982, causa 44/81, Germania/Commissione, Racc. pag. 1855).
- Essa segnala, a titolo di premessa, la propria inesperienza in materia nel 1987,
come anche quella del DAFSE, tenuto conto del carattere recente dell'adesione del
Portogallo alle Comunità europee. Essa menziona del pari i problemi di
adeguamento della situazione giuridica, economica e sociale del Portogallo presenti
in quel periodo, dei quali la Commissione ha dovuto tener conto. Sotto tale aspetto,
essa richiama la decisione della Commissione 30 aprile 1986, 86/221/CEE,
concernente gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli
esercizi dal 1987 al 1989 (GU L 153, pag. 59; in prosieguo: la «decisione 86/221»).
Orbene, pur in circostanze del genere, essa avrebbe osservato la disciplina vigente
e le istruzioni applicabili e la sua azione sarebbe stata conforme agli obiettivi del
FSE. Essa richiama, al riguardo, la decisione del Consiglio 17 ottobre 1983,
83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38),
nonché il regolamento n. 2950/83.
- La ricorrente sostiene che la decisione di approvazione della Commissione, quale
le è stata notificata, era subordinata unicamente alla fissazione dell'importo del
contributo del FSE a 121 647 958 ESC e a quella del numero di tirocinanti a 277.
Essa argomenta che non vi era alcun motivo per ritenere che fosse necessario
procedere a qualsivoglia verifica supplementare. Essa precisa di avere, in tali
circostanze, ripartito la differenza fra l'importo richiesto nella domanda di
contributo e l'importo approvato nella decisione di approvazione, quale le è stata
notificata, in maniera lineare o proporzionale per tutte le rubriche.
- La ricorrente asserisce di aver presentato il metodo in base al quale aveva
proceduto a tali riduzioni nella sua domanda di pagamento di un anticipo, alla
quale aveva accluso un documento recante il titolo «punto della situazione», in cui
si indicavano le ore di formazione da effettuare. Essa aggiunge che il metodo
utilizzato emerge del pari dalla relazione di valutazione quantitativa e qualitativa
che accompagnava la domanda di pagamento del saldo. Essa sottolinea come né
la Commissione né il DAFSE abbiano sollevato obiezioni o formulato commenti
in ordine a tale punto. Il DAFSE avrebbe infatti certificato l'esattezza materiale e
contabile delle indicazioni contenute nella relazione di valutazione.
- La ricorrente avrebbe quindi operato con il legittimo convincimento che tutte le
spese figuranti nella domanda iniziale di contributo, fatta salva la riduzione lineare
da essa effettuata in seguito alla decisione di approvazione, da un lato, e della
circolare del DAFSE, dall'altro, erano regolarmente effettuate, accettate e, di
conseguenza, ammissibili. A suo parere, qualsiasi diversa interpretazione
comporterebbe una violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo
affidamento, da un lato, e della decisione 86/221, dall'altro.
- Infatti, osserva la ricorrente, la decisione mediante la quale il DAFSE le ha
comunicato le condizioni di approvazione del suo progetto è un atto amministrativo
che le ha attribuito determinati diritti e che è valido anche ove si ritenga che esso
faccia parte di un processo decisionale più ampio e non ancora portato a termine
dalla Commissione. La revoca di simile atto comporterebbe una lesione delle sue
aspettative legittime e dei diritti da essa maturati.
- In ordine all'asserita mancanza di giustificazione di talune spese, essa sottolinea, in
primo luogo, che gli importi fatturati corrispondono ai normali valori di mercato
di quel periodo, in secondo luogo, che i servizi fatturati sono stati realmente
prestati e, in terzo luogo, che gli importi indicati nella domanda di pagamento del
saldo corrispondono ai costi che essa ha realmente sostenuto. In udienza essa ha
aggiunto che nel 1987, tenuto conto delle norme nazionali in vigore, era sufficiente
presentare il contratto a titolo di dimostrazione e che soltanto dal 1988 è prescritta
la presentazione delle fatture pagate.
- Per quanto concerne, più in particolare, la giustificazione dei costi figuranti sotto
la rubrica «funzionamento e gestione dei corsi personale docente», l'importo
inizialmente approvato non sarebbe stato ecceduto. Del pari, per quanto riguarda
i costi relativi alla preparazione dei corsi, la Commissione si sarebbe limitata a
contestare la fattura presentata dalla Partex alla ricorrente. La ricorrente sottolinea
che i test di selezione dei tirocinanti, quali sono stati fatturati, sono stati realmente
effettuati. Quanto alla rubrica «materiale e beni consumabili», l'importo indicato
corrisponderebbe al costo reale e avrebbe dovuto essere preso in considerazione
come tale. Infine, quanto agli ammortamenti ordinari, la ricorrente rimprovera alla
Commissione di non aver consentito, allo stadio della domanda di pagamento del
saldo, la rettifica dell'errore contenuto nella domanda di contributo.
- In ogni caso, incomberebbe alla Commissione l'onere di provare l'eventuale
irregolarità degli importi indicati e della documentazione probatoria, cosa che essa
non avrebbe fatto.
- Nel corso dell'udienza la ricorrente ha precisato inoltre che, se ha effettuato spese
non previste per il vitto e l'alloggio dei tirocinanti, è perché essa ha dovuto, a causa
dell'obbligo di ridurre gli oneri orari, organizzare l'azione in alta stagione
alberghiera senza poter quindi alloggiare i tirocinanti negli alberghi, come pure era
previsto.
- La ricorrente fa altresì valere che il tempo intercorso tra l'apertura del fascicolo e
l'adozione della decisione controversa è stato di circa otto anni. Tale lasso di tempo
le avrebbe cagionato un danno considerevole essendo stata costretta a sostenere
fino a tale data oneri finanziari elevati, dei quali poteva presumere l'assunzione a
carico da parte della Commissione. Essa chiede al Tribunale di accertare in quale
misura il lasso di tempo trascorso integri un'eventuale violazione dei limiti e dei
principi ai quali è assoggettato l'esercizio del potere discrezionale della
Commissione. Essa fa inoltre valere l'impossibilità manifesta di ricostruire i fatti
nella loro integralità dopo un simile lasso di tempo, dal momento che le persone
responsabili che hanno seguito la realizzazione della formazione non sono più
disponibili per fornire ragguagli. Quanto al suo obbligo di conservare la
documentazione probatoria, la ricorrente fa valere che il termine in vigore fino al
1° gennaio 1989 era di cinque anni ed è passato a dieci anni solo quando le azioni
di formazione erano già concluse, anche se tale mutamento è di fatto sopravvenuto
prima del compimento della missione di controllo.
- Nella replica la ricorrente fa valere inoltre che la decisione controversa non è stata
adottata entro il termine prescritto dal Trattato, vale a dire entro due mesi a
decorrere dalla domanda da essa presentata a tal fine.
- La convenuta ribatte a sua volta di non aver omesso di verificare la regolarità e
l'effettività delle spese indicate nella domanda di pagamento del saldo. Per quanto
concerne le spese che essa ha respinto nella decisione controversa in quanto erano
già state considerate non ammissibili nella decisione di approvazione, la convenuta
sostiene di essere nuovamente pervenuta alla conclusione che le stesse non fossero
ammissibili. Quanto alle altre riduzioni operate, essa precisa che alcune spese
approvate nella decisione di approvazione non erano sufficientemente documentate
nella domanda di pagamento del saldo e, conseguentemente, non risultavano
dimostrate in sede di esame finale.
- Rilevando come l'azione proposta non sarebbe stata nemmeno approvata se non
fosse stata conforme agli obiettivi del FSE, la convenuta sottolinea che nel caso di
specie si tratta di accertare se il promotore dell'azione abbia rispettato tutte le
norme applicabili all'esecuzione della medesima, segnatamente quelle relative alla
giustificazione delle spese presentate nella domanda di pagamento del saldo. La
Commissione ritiene che tale non sia stato il caso.
- In ordine ai criteri di applicazione delle riduzioni e ai punti sui quali queste ultime
sono state applicate, la convenuta precisa che sarebbe stato sufficiente per la
ricorrente dividere il costo dell'azione proposta per il numero di tirocinanti indicato
nella proposta e confrontare questo risultato con quello ottenuto dividendo il costo
dell'azione approvata per il numero di tirocinanti approvato, per constatare che la
riduzione totale deliberata dalla Commissione nella decisione di approvazione non
corrispondeva ad una semplice riduzione lineare. Infatti, se il costo per tirocinante
è diminuito, ciò implicherebbe che determinate spese non sono state considerate
ammissibili dalla Commissione. La Commissione fa valere, richiamandosi alle
conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa C-291/89 (paragrafo 28), che
incombe al promotore, prima di effettuare qualunque spesa, l'onere di verificare
se la corrispondente rubrica sia stata approvata dalla Commissione, a pena di
essere esso stesso responsabile delle conseguenze. Secondo la Commissione, né
essa né il DAFSE sono stati del resto informati della riduzione lineare effettuata
dalla ricorrente delle spese previste nella domanda iniziale. La relazione di
valutazione non sarebbe stata trasmessa alla Commissione nella sua integralità.
- La convenuta ricorda come nella decisione di approvazione comunicata al DAFSE
si indicasse chiaramente l'importo richiesto, l'importo accordato, l'importo delle
spese dichiarate non ammissibili, la riduzione e l'importo totale rifiutato. Tali
importi avrebbero costituito la quota del finanziamento del FSE, vale a dire il
49,5% del costo complessivo previsto nella domanda di contributo. La Commissione
ignora se il DAFSE abbia comunicato questa decisione alla ricorrente in tutti i
dettagli o se esso le abbia semplicemente trasmesso la nota figurante nell'allegato
4 dell'atto introduttivo (v. supra, punto 3).
- A parere della convenuta, se la ricorrente non ha verificato che la corrispondente
rubrica fosse stata approvata nella decisione di approvazione, non può rivendicare
alcuna aspettativa legittima e ancor meno diritti acquisiti relativamente
all'ammissibilità di una spesa figurante nella domanda iniziale di contributo.
- La convenuta fa altresì valere, richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale
Darmon nella causa C-291/89 (paragrafo 38), che anche se il DAFSE avesse
confermato i costi e il finanziamento quali erano stati indicati nel fascicolo, «questo
esame sbrigativo, da parte delle autorità nazionali, non potrebbe far sorgere diritti
che la ricorrente acquisisce definitivamente solo in esito ad un esame approfondito,
effettuato dagli uffici della Commissione (...)» e che «l'analisi compiuta dalle
autorità nazionali preliminarmente alla trasmissione della domanda di pagamento
alla Commissione non pregiudica affatto la decisione di questa istituzione».
- La Commissione non accetta peraltro che un'impresa commerciale, che in forza
della legge nazionale è giuridicamente tenuta a conservare la propria
documentazione per dieci anni, adduca la propria incuria o quella di terzi nella
conservazione di documenti durante questo periodo per accusare la Commissione
di mancare al proprio dovere di diligenza.
- La convenuta asserisce che l'iter decisionale si è svolto regolarmente, non è stato
eccessivamente lungo e la difesa degli interessi del promotore dell'azione è stata
scrupolosamente rispettata.
Giudizio del Tribunale
- Il Tribunale premette che il procedimento relativo ai contributi del FSE,
disciplinato dal regolamento n. 2950/83, consta di più fasi. In una prima fase, la
Commissione si pronuncia, ai sensi dell'art. 4, n. 1, sulle domande di contributo
presentate dagli Stati membri a favore di imprese (decisione di approvazione). Ai
sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, l'approvazione di una domanda comporta il versamento
di un anticipo. Quindi, una volta giunta a compimento l'azione, il beneficiario
presenta una domanda di pagamento del saldo contenente una relazione dettagliata
sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell'azione considerata. L'art. 5,
n. 4, prescrive che uno Stato membro certifichi l'esattezza materiale e contabile
delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.
- Peraltro, l'anticipo percepito dal beneficiario copre al massimo il 50% delle spese
approvate, cosicché l'interessato è obbligato ad anticipare esso stesso fondi rilevanti
in attesa del versamento del saldo che può legittimamente sperare di ricevere,
qualora dimostri di aver utilizzato il contributo del fondo alle condizioni stabilite
dalla decisione di approvazione (sentenza della Corte 4 giugno 1992, causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 17).
- Nell'esaminare la domanda di pagamento del saldo, la Commissione è tenuta ad
accertare se le condizioni alle quali l'azione era subordinata siano state rispettate.L'art. 6, n. 1, prevede che, qualora il contributo del FSE non sia stato utilizzato alle
condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può
sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro
interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Infatti, risulta in modo
evidente da questa disposizione che la concessione del contributo del FSE è
subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, delle condizioni dell'azione
enunciate dalla Commissione nella decisione di approvazione o dal beneficiario
stesso nella domanda di contributo oggetto di tale decisione di approvazione.
- Infine, la Corte ha definito ineccepibile il punto di vista secondo cui «è possibile
calcolare l'importo esatto delle spese imputabili soltanto dopo aver ricevuto una
relazione dettagliata sull'azione interessata nel frattempo compiuta» (sentenza della
Corte 1° ottobre 1987, causa 84/85, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 3765,
punto 23). Ne discende che la Commissione deve disporre del potere di rifiutare
anche spese previamente approvate per insufficiente giustificazione, senza che ciò
rechi lesione di diritti acquisiti dal beneficiario del contributo. Conseguentemente,
è fondamentale riconoscere alla Commissione siffatto margine discrezionale in sede
di esame della domanda di pagamento del saldo, posto che solo in questa fase essa
potrà verificare in concreto le giustificazioni presentate dall'impresa (v. altresì
conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa C-291/89, paragrafi 35 e 36).
- Nella fattispecie, la ricorrente ha presentato la sua domanda di pagamento del
saldo e la Commissione ha rifiutato un determinato numero di spese per tre
differenti motivi (v. supra, punto 12). In primo luogo, sono state rifiutate le spese
non previste dal beneficiario nella sua domanda di contributo. In secondo luogo,
la Commissione ha considerato determinate spese non debitamente documentate
e, quindi, non giustificate. In terzo luogo, essa ha portato in luce l'esistenza di
talune spese non approvate nella decisione di approvazione. Conseguentemente,
dopo aver sentito il DAFSE, che a sua volta aveva sentito la ricorrente, essa ha
ridotto, con la decisione controversa, il contributo del FSE ad un importo inferiore
a quello inizialmente concesso. Il DAFSE ha del resto approvato queste riduzioni.
- Il Tribunale ritiene che occorre anzitutto prendere in esame la censura relativa ad
una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Possono
appellarsi al principio della tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori
economici nei quali un'istituzione ha ingenerato speranze fondate (sentenza del
Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O'Dwyer e a./Consiglio, Racc. pag. II-2071, punto 48). La questione se la
decisione controversa sia conforme alle prescrizioni del principio della tutela del
legittimo affidamento dev'essere valutata prendendo in esame separatamente le tre
categorie di riduzioni dianzi menzionate.
- Si evince dalle regole sopra richiamate (punti 42 e 43) che, da un lato, la
Commissione poteva legittimamente respingere la domanda di pagamento del saldo
della ricorrente, nella parte in cui si richiedeva in essa l'approvazione di costi non
previsti nella domanda di contributo, senza che ciò comportasse una lesione del
principio della tutela del legittimo affidamento. Dall'altro, era parimenti legittimo,
sotto il profilo dell'osservanza di tale principio, il rigetto della domanda di
pagamento del saldo nella parte relativa all'approvazione di spese non corroborate
da documentazione probatoria atta a dimostrarne l'effettività e il collegamento con
l'azione, quale era stata approvata.
- Invero, incombe al beneficiario l'onere di dimostrare l'effettività delle spese e la
loro connessione con l'azione approvata. Egli si trova nella situazione migliore per
farlo e deve dimostrare che l'ottenimento di finanziamenti provenienti da fondi
pubblici è giustificato. Orbene, la ricorrente si è limitata ad asserire che i metodi
di calcolo utilizzati dalla Commissione per determinare l'importo complessivo delle
spese approvate erano arbitrari e che i costi da lei indicati sono stati effettivamente
sostenuti, senza tuttavia produrre né una documentazione probatoria né il minimo
elemento atto a dimostrare che le informazioni e gli accertamenti sui quali la
Commissione ha fatto leva fossero erronei. Ne consegue che gli argomenti della
ricorrente relativi alla giustificazione delle spese indicate nella domanda di
pagamento del saldo non possono essere accolti.
- La violazione del principio della tutela del legittimo affidamento è quindi esclusa
per quanto riguarda queste prime due categorie di riduzioni.
- Quanto alla terza categoria di riduzioni, occorre ricordare, in via preliminare, che
la comunicazione della decisione di approvazione effettuata dal DAFSE contiene
solo la menzione dell'importo totale concesso e del numero di persone approvato
(v. supra, punto 3). Talché le valutazioni della Commissione, compiute nell'ambito
della decisione di approvazione sull'ammissibilità delle spese proposte, non sono
state rese note alla ricorrente prima della conclusione dell'azione di formazione,
in modo che quest'ultima potesse prendere atto della loro ripartizione analitica
secondo le varie rubriche. Nell'esecuzione dell'azione, la ricorrente non ha quindi
potuto individuare le voci approvate, le voci rifiutate e quelle colpite da una
riduzione.
- E' altrettanto assodato che la ricorrente, avendo ricevuto la summenzionata
comunicazione sommaria, ha deciso, in luogo di informarsi per accertare se talune
spese fossero state considerate non ammissibili, di ripartire la differenza fra
l'importo richiesto e quello approvato, vale a dire il totale delle riduzioni, in modo
proporzionale in tutte le rubriche della sua domanda di contributo. Inoltre, essa ha
proceduto ad altre riduzioni, in conformità della circolare del DAFSE sopra
richiamata (v. punto 4), in tutte le rubriche della sua domanda di contributo.
L'importo richiesto nella domanda di pagamento del saldo, pari a 73 496 941 ESC,
era infatti nettamente inferiore all'importo concesso dalla Commissione nella
decisione di approvazione, pari a 121 647 958 ESC.
- La giustificazione della terza categoria di riduzioni va analizzata tenendo conto del
fatto che la decisione di approvazione non è stata notificata alla ricorrente in tutti
i suoi particolari, con la conseguenza che quest'ultima non è stata informata in
tempo utile delle riduzioni operate in funzione delle varie rubriche. La questione
che si prospetta è se l'inosservanza delle condizioni di una decisione di
approvazione non comunicate al beneficiario prima della conclusione dell'azione,
in modo che quest'ultimo potesse tenerne conto, possa giustificare la conclusione
alla quale è pervenuta la Commissione secondo la quale le spese previste nella
domanda di contributo, ma rigettate nella decisione di approvazione, non sono
ammissibili neppure se il beneficiario fornisca una documentazione probatoria che
ne dimostri l'effettività.
- Nella fattispecie, se è pur vero che la normativa non prescriveva la comunicazione
particolareggiata della decisione di approvazione all'interessato, tali informazioni
erano tuttavia, nella realtà, indispensabili affinché questo potesse rispettare le
condizioni di concessione del contributo, con riferimento alle spese per le quali la
Commissione ha eccepito che non erano state approvate nella decisione di
approvazione.
- Il Tribunale ritiene non potersi presumere che il beneficiario di un contributo
comprenda, dalla lettura di una decisione notificatagli nella forma utilizzata nel
caso di specie per la ricorrente, che le riduzioni operate dalla Commissione sono
riferite a determinate rubriche. Al contrario, esso può ragionevolmente supporre
e accettare il fatto che sia stata operata una riduzione globale e che, di
conseguenza, sia stato imposto solo un limite globale alle spese. In siffatta
situazione, affinché la Commissione possa, esaminando la domanda di pagamento
del saldo, considerare non ammissibili le spese previste nella domanda di contributo
ma che si assumono respinte nella decisione di approvazione, è necessario che la
decisione di approvazione sia stata portata a conoscenza del beneficiario con
sufficiente precisione. Tale condizione è soddisfatta solo qualora nella
comunicazione si indichino le riduzioni rubrica per rubrica o, quanto meno, le
informazioni che la Commissione ha trasmesso nel caso di specie al DAFSE, vale
a dire il numero di persone interessate, l'importo concesso, l'importo delle spese
non ammissibili, l'importo delle altre riduzioni e l'importo complessivo rifiutato.
Invero, segnatamente in forza del principio di certezza del diritto, per essere tenuto
al rispetto delle condizioni della decisione di approvazione per quanto riguarda le
riduzioni operate in funzione delle varie rubriche, il beneficiario deve essere in
condizioni, al momento dell'esecuzione dell'azione di formazione, di individuare le
voci approvate, le voci rifiutate e quelle oggetto di una riduzione.
- Ciò posto, poiché la ricorrente è stata informata dell'adozione di una decisione ad
essa parzialmente favorevole, ma il contenuto della medesima non le è stato
comunicato nella sua completezza, non le può essere rimproverato di non avere,
all'epoca dei fatti, reagito alla decisione di approvazione richiedendo al DAFSE
precisazioni in merito alla ripartizione dell'importo concesso.
- Il Tribunale constata che la decisione di approvazione, nella forma in cui è stata
notificata alla ricorrente, non conteneva alcuna indicazione in ordine alla
ripartizione delle riduzioni effettuate. Di conseguenza, essa deve considerarsi
idonea a far sorgere in capo alla ricorrente fondate speranze, dalle quali
quest'ultima ha potuto supporre che non esistessero ulteriori riduzioni e che essa
fosse autorizzata a ripartire proporzionalmente, come ha fatto nella fattispecie, il
totale delle riduzioni in tutte le rubriche.
- Per giunta, la Commissione non può far valere termini di una decisione che al
beneficiario non sono stati comunicati. E' irrilevante, in proposito, che sia stato il
DAFSE a comunicare alla ricorrente che il suo progetto era stato approvato.
Infatti, se la Commissione non adotta le precauzioni necessarie per sincerarsi che
il beneficiario di un contributo del FSE sia informato delle condizioni imposte dalla
decisione di approvazione, non può ragionevolmente attendersi che quest'ultimo
le rispetti.
- Il Tribunale conclude da quanto sopra che, sempreché l'effettività di tali spese e
la loro connessione con l'azione siano dimostrate in base ad una documentazione
probatoria, è contrario al principio della tutela del legittimo affidamento il fatto che
la Commissione, in sede di esame della domanda di pagamento del saldo, abbia
respinto la domanda nella parte riguardante spese che erano previste nella
domanda di contributo, ma che a suo dire non erano state approvate nella
decisione di approvazione, senza che ciò sia stato comunicato al beneficiario.
- Conseguentemente il presente motivo, in quanto fa riferimento ad una violazione
del principio della tutela del legittimo affidamento, dev'essere accolto nella parte
riguardante le riduzioni operate dalla Commissione unicamente in base al fatto che
i costi non erano stati approvati nella decisione di approvazione.
- Per tutti i motivi sopra esposti, la decisione controversa dev'essere annullata nella
parte in cui la Commissione ha operato riduzioni sugli importi richiesti nella
domanda di pagamento del saldo della ricorrente unicamente sul motivo che i costi
corrispondenti non erano stati approvati nella decisione di approvazione.
- Per quanto riguarda invece le altre riduzioni, operate sul motivo che i costi
corrispondenti non erano previsti o non erano documentati, è giocoforza constatare
che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, esse non costituiscono una
lesione dei principi di certezza del diritto e di tutela dei diritti acquisiti, né del
principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.
- Infatti, per quanto riguarda il principio di tutela della certezza del diritto, esso
prescrive in particolare che una normativa comunitaria permetta all'interessato di
conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in
tal senso, sentenza della Corte 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane
Agenten e a., Racc. pag. I-431, punto 27). Sebbene questo principio abbia
rilevanza, tra l'altro, in sede di esame della legittimità delle decisioni relative alla
ripetizione di prestazioni, non può parlarsi di violazione di questo principio
allorché, come nel caso di specie, la normativa in vigore prevede chiaramente la
possibilità della ripetizione del contributo finanziario nei casi in cui le condizioni
alle quali la sovvenzione era subordinata non siano state rispettate. Tra queste
condizioni figurano, come è già stato rilevato, l'esigenza che il costo sia stato
previsto e sia regolarmente documentato.
- Del pari, il beneficiario di un contributo la cui domanda è stata approvata dalla
Commissione non acquisisce, in seguito a tale circostanza, alcun diritto definitivo
al pagamento integrale del contributo se non rispetta le condizioni anzidette.
- Per quanto attiene al principio di buona amministrazione e al dovere di diligenza,
il Tribunale prende atto che la Commissione ha dato prova di buona
amministrazione e di diligenza esaminando accuratamente tutti gli elementi della
pratica e contattando in tale contesto tutti i subappaltatori allo scopo di ottenere
i ragguagli e la documentazione probatoria che la ricorrente non era in grado di
fornire. Ad ogni buon conto, non avendo la ricorrente sviluppato ulteriormente
questa censura, né quindi spiegato in che cosa consisterebbero le asserite violazioni,
la censura non può essere accolta.
- In ordine all'argomento relativo al considerevole periodo di tempo che sarebbe
trascorso dall'apertura della pratica, il Tribunale ritiene che il periodo di tempo
rilevante nella fattispecie, ai fini dell'esame del presente argomento, sia quello che
va dalla pronuncia della sentenza di annullamento nella causa C-291/89, il 7 maggio
1991, alla data di adozione della decisione controversa, il 12 luglio 1994, vale a dire
un periodo pari a 38 mesi, ovvero più di tre anni. Infatti, dato che la Commissione
era tenuta, in seguito all'annullamento della prima decisione ad opera della Corte,
a riesaminare il complesso dei dati disponibili al momento dell'adozione del
provvedimento e ad adottare una nuova decisione sulla domanda di pagamento del
saldo, il periodo di tempo trascorso prima dell'annullamento della prima decisione
della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo è del tutto irrilevante ai
fini della valutazione della regolarità della decisione controversa.
- Il punto se il termine sia stato ragionevole deve essere valutato alla luce del caso
specifico. Orbene, la Commissione era tenuta, in seguito all'annullamento della
prima decisione ad opera della Corte, a riesaminare il complesso dei dati
disponibili al momento dell'adozione del provvedimento e ad adottare una nuova
decisione sulla domanda di pagamento del saldo. Occorre quindi tener conto delle
varie fasi che l'iter decisionale ha comportato nel caso di specie. E' stato necessario
ristabilire gli elementi della pratica. Questo lavoro, orientato e condizionato dasospetti di irregolarità, ha comportato l'organizzazione di una missione di controllo
in Portogallo, le visite presso imprese subappaltatrici, l'analisi dei dati raccolti e
varie consultazioni delle autorità portoghesi. Le autorità nazionali hanno parimenti
sentito la ricorrente in merito ai progetti di decisione della Commissione. Alla luce
delle particolari circostanze sopra esposte, il Tribunale ritiene che il procedimento
sia stato lungo, ma che la sua durata non sia andata al di là di un termine
ragionevole.
- Ad ogni buon conto, quando si tratti di un ricorso di annullamento, un termine
ancorché irragionevole non può di per se stesso determinare l'invalidità della
decisione controversa e giustificare pertanto il suo annullamento a causa di una
violazione del principio di certezza del diritto. Un ritardo verificatosi nello
svolgimento dell'iter di esecuzione di una sentenza non è circostanza atta ad
inficiare, di per sé, la validità del provvedimento che ne costituisce l'esito, posto
che, se tale atto fosse annullato unicamente per la sua tardività, sarebbe comunque
impossibile adottare un atto valido, dato che l'atto che dovrebbe sostituire l'atto
annullato non potrebbe essere meno tardivo di quest'ultimo (v., per analogia,
sentenza del Tribunale 18 giugno 1996, causa T-150/94, Vela Palacios/CES, Racc.
PI pag. II-877, punto 44).
- Il Tribunale respinge infine, per i medesimi motivi, l'argomento della ricorrente
secondo il quale la decisione controversa è viziata poiché non è stata adottata entro
un termine di due mesi a decorrere dalla domanda presentata a tal fine dalla
ricorrente. E' sufficiente rilevare che la circostanza che la ricorrente abbia invitato
la Commissione ad agire ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato aveva
unicamente per effetto di consentirle di proporre un ricorso per carenza se
l'istituzione considerata non avesse preso posizione entro il termine di due mesi a
decorrere da tale invito, termine prescritto dall'art. 175, secondo comma, del
Trattato. Nella fattispecie, la ricorrente non ha intentato alcun ricorso per carenza
entro il termine di due mesi decorrente dalla scadenza del termine entro il quale
l'istituzione avrebbe dovuto prendere posizione. In ogni caso, una decisione
successiva non può essere inficiata da irregolarità per il semplice fatto di essere
stata adottata dopo la scadenza del termine in parola, poiché, se si ammettesse una
tale conseguenza, ciò costituirebbe un definitivo ostacolo, in questa fase,
all'adozione di qualsiasi decisione valida.
Sul motivo relativo ad una violazione dell'obbligo di motivazione
- Alla luce di quanto sopra, è sufficiente esaminare il motivo relativo ad una
violazione dell'obbligo di motivazione soltanto nei limiti in cui il ricorso non è stato
ancora accolto, vale a dire nei limiti in cui esso riguarda le riduzioni operate per
il fatto che le spese non erano state previste nella domanda di contributo o
documentate con documenti probatori.
Sintesi degli argomenti delle parti
- Secondo la ricorrente, la decisione controversa non contiene alcuna motivazione
adeguata delle riduzioni imposte per il fatto che le spese relative alla rubrica
«funzionamento e gestione dei corsi personale docente», alla preparazione dei
corsi, al materiale e ai beni consumabili e agli ammortamenti ordinari non erano
giustificate e, di conseguenza, non erano ammissibili. Infatti, per quanto riguarda
anzitutto la rubrica «funzionamento e gestione dei corsi personale docente» la
Commissione non avrebbe spiegato il criterio arbitrario che le ha consentito di
fissare l'importo globale accettabile. Analogamente, per quanto concerne la
preparazione dei corsi, la Commissione si sarebbe limitata a contestare la fattura
presentata dalla Partex alla ricorrente, senza fornire un'adeguata motivazione. Con
riguardo alla rubrica «materiale e beni consumabili», l'importo indicato
corrisponderebbe al costo effettivo e avrebbe dovuto essere preso in considerazione
come tale. Eppure, la Commissione non avrebbe motivato la propria posizione in
ordine a tale punto.
- La convenuta confuta le contestazioni rivoltele dalla ricorrente con riferimento alla
motivazione della decisione. Essa spiega di aver comunicato al DAFSE l'importo
complessivo approvato nonché l'importo della riduzione effettuata per ciascuna
domanda di contributo. Nella fattispecie, essa gli avrebbe trasmesso la nota
menzionata al precedente punto 2. Questa procedura si giustificherebbe col fatto
che la Commissione doveva evadere entro un termine ristretto diverse migliaia di
domande di contributo e che, come è già stato riconosciuto dalla Corte, non le era
pertanto possibile precisare e motivare in così poco tempo le ragioni per le quali
considerava determinate spese non ammissibili (sentenze della Corte 25 ottobre
1984, causa 185/83, Rijksuniversiteit te Groningen, Racc. pag. 3623, e 7 febbraio
1990, causa C-213/87, Gemeente Amsterdam e VIA/Commissione, Racc. pag. I-221). La Commissione aggiunge che, allorché il DAFSE le ha chiesto nel 1988 di
fornirgli una ripartizione analitica delle riduzioni secondo le varie rubriche, essa ha
regolarmente dato riscontro a tale richiesta.
- La convenuta fornisce nelle sue memorie un'ampia spiegazione delle riduzioni da
lei operate con la decisione impugnata. Tale esposizione ribadisce in sostanza il
ragionamento contenuto nella nota n. 22917.
Giudizio del Tribunale
- Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivare una decisione
individuale ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
sindacato sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato indicazioni
sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente
inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di
quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale
è stato adottato (sentenza Cipeke/Commissione, citata, punto 14).
- Il punto se la motivazione della decisione controversa sia stata sufficiente e, quindi,
conforme al Trattato e alla giurisprudenza dev'essere valutato esaminando
separatamente da un lato le riduzioni operate perché le spese non erano state
previste nella domanda di contributo e dall'altro quelle operate sul motivo che non
erano documentate con documenti probatori.
- Per quanto riguarda il rigetto delle spese non previste nella domanda iniziale di
contributo, vale a dire la prima delle suddette categorie, il Tribunale ritiene che la
ricorrente, dalla quale promanava la detta domanda, dopo aver ricevuto la nota
n. 22917 e la decisione controversa sia stata sufficientemente resa edotta in ordine
ai motivi delle riduzioni o soppressioni operate dalla Commissione. Invero, le
informazioni contenute in questi due documenti erano sufficienti affinché la
ricorrente potesse intendere che nella decisione controversa la Commissione aveva
imposto riduzioni nelle rubriche «spese di locazione e canoni», «materiale e beni
consumabili» e «vitto e alloggio (dei tirocinanti)» e del tutto soppresso la rubrica
«ammortamenti ordinari», in quanto le relative spese non erano state previste nella
sua domanda di contributo. Ciò premesso, il Tribunale è in grado di esercitare il
proprio sindacato parimenti su questa parte della decisione controversa.
- La censura della ricorrente, nei limiti in cui si riferisce alla motivazione di questa
prima categoria di riduzioni, è pertanto infondata.
- Quanto alla seconda delle predette categorie, vale a dire le riduzioni operate sul
motivo che determinate spese non erano state regolarmente documentate con
documenti probatori, il Tribunale ritiene che la decisione controversa sia parimenti
sufficientemente motivata. Invero, emerge in maniera univoca dalla nota n. 22917
che le riduzioni riguardanti le rubriche «compensi per i tirocinanti», «preparazione
dei corsi», «assunzione e selezione dei tirocinanti», «riproduzione di documenti»,
«gestione e controllo di bilancio», «lavori specializzati» e «altre forniture» nonché
parte della rubrica «funzionamento e gestione dei corsi personale docente» sono
state effettuate per via dell'insufficienza della documentazione prodotta. I metodi
utilizzati e i calcoli sono stati esposti con precisione sufficiente a porre la ricorrente
in grado di valutarne la regolarità ed, eventualmente, di contestarli producendo una
documentazione adeguata.
- La censura della ricorrente, nei limiti in cui riguarda la motivazione di questa
seconda categoria di riduzioni, è parimenti infondata.
- Ne consegue che il motivo relativo ad un'insufficienza di motivazione, nei limiti in
cui è stato necessario esaminarlo, dev'essere respinto nella sua integralità.
- La domanda di annullamento dev'essere pertanto respinta per il resto.
Sulle spese
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- Nel caso di specie, la domanda di annullamento della ricorrente, che ha chiesto la
condanna della Commissione alle spese del procedimento, è stata parzialmente
accolta. Il Tribunale ritiene che, sebbene la ricorrente sia rimasta soccombente
rispetto a una parte delle sue conclusioni, occorre nondimeno tener conto altresì,
ai fini del regolamento delle spese, degli sviluppi dell'iter decisionale, quali sopra
descritti, i quali hanno avuto carattere tale da porre la ricorrente per lungo tempo
in uno stato di incertezza in ordine al proprio diritto di ottenere la totalità del
contributo finanziario che le era stato concesso. Ciò premesso, non può considerarsi
con rigore il fatto che la ricorrente abbia adito il Tribunale per valutare il
comportamento della Commissione e trarne conclusioni. Si deve pertanto
riconoscere che l'insorgere della controversia è stato favorito dal comportamento
della convenuta.
- Pertanto occorre fare applicazione, oltre che del citato art. 87, n. 2, del
regolamento di procedura, del n. 3, secondo comma, di questo articolo, ai cui sensi
il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare
all'altra le spese che le ha causato con il proprio comportamento (v., mutatis
mutandis, sentenza della Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione,
Racc. pag. 103, punti 30 e 31, e sentenza del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. I-0000, punti 38 e 39), e condannare la
Commissione all'integralità delle spese.
- Conseguentemente la Commissione va condannata a sopportare, oltre alle proprie
spese, tutte le spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
- La decisione della Commissione 12 luglio 1994, C(94)1410/11, notificata
alla ricorrente il 27 dicembre 1994, nella pratica n. 870840/P1, relativa a un
contributo finanziario del Fondo sociale europeo a titolo di un'azione di
formazione, è annullata nella parte in cui ordina riduzioni degli importi
richiesti dalla ricorrente nella sua domanda di pagamento del saldo per il
solo motivo che i relativi costi non erano stati approvati nella decisione di
approvazione.
- Il ricorso è respinto per il resto.
- La Commissione sopporterà le proprie spese nonché tutte le spese sostenute
dalla ricorrente.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 1997.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Saggio
1: Lingua processuale: il portoghese.
Racc.