Language of document : ECLI:EU:T:1997:117

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 luglio 1997(1)

«Politica sociale — Fondo sociale europeo — Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale — Ricorso di annullamento — Comunicazione della decisione di approvazione — Decisione sulla domanda di pagamento del saldo — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Motivazione»

Nella causa T-81/95,

Interhotel, Sociedade Internacional de Hotéis, SARL, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, con gli avv.ti José Miguel Alarcão Júdice, Nuno Morais Sarmento e Gabriela Rodrigues Martins, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Gillen, 16, boulevard de la Foire,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori António Caeiro, consigliere giuridico, e Günter Wilms, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 12 luglio 1994, C(94)1410/11, notificata alla ricorrente in data 27 dicembre 1994, nella pratica n. 870840/P1, relativa a un contributo finanziario del Fondo sociale europeo a titolo di un'azione di formazione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),



composto dai signori A. Saggio, presidente, signora V. Tiili e signor R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 gennaio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine del ricorso e procedimento

  1. Il progetto contenente una domanda di contributo finanziario a favore della ricorrente, presentato dal Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo; in prosieguo: il «DAFSE») di Lisbona per l'esercizio 1987 e registrato con il n. 870840/P1, veniva approvato con alcune modifiche dalla Commissione, con decisione di approvazione 30 aprile 1987. Sebbene la ricorrente avesse richiesto al Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE») un importo pari a 152 466 071 ESC per la formazione di 284 persone, il FSE le concedeva un contributo finanziario pari a 121 647 958 ESC per la formazione di 277 persone.

  2. La Commissione trasmetteva al DAFSE una nota recante il titolo «allegato < A1 > della decisione C(87)0860 della Commissione» (allegato 1 del controricorso), contenente le seguenti informazioni:

    numero di persone interessate
    277

    importo richiesto

    152 466 071 ESC

    importo accordato

    121 647 958 ESC

    non ammissibile

    27 766 349 ESC

    riduzione

    3 051 763 ESC

    importo complessivo non approvato

    30 818 112 ESC



  3. Il 27 maggio 1987 il DAFSE informava quindi la ricorrente di tale decisione con lettera nella quale era indicato l'importo concesso e il numero di persone approvato (allegato 4 dell'atto introduttivo). In tale comunicazione, si ricordava che i contributi del FSE sono stanziamenti subordinati alla realizzazione dell'azione nel rispetto delle norme comunitarie e che l'inosservanza di questa condizione avrebbe comportato il rimborso degli anticipi e il mancato pagamento del saldo. Inoltre, si sottolineava come qualsiasi modificazione rispetto a quanto previsto nel fascicolo di candidatura dovesse essere comunicata al DAFSE.

  4. L'azione si svolgeva nel 1987. Con circolare 8 gennaio 1987, n. 10/87, che la ricorrente asserisce di aver ricevuto il 29 giugno 1987, il DAFSE chiedeva ai beneficiari di contributi del FSE di ridurre i periodi di formazione pratica ad una durata equivalente a quella dell'insegnamento teorico. Per uniformarsi alle prescrizioni della circolare la ricorrente riduceva del 36,13% il numero di ore di formazione pratica previsto. La ricorrente sostiene di aver inoltre applicato, di propria iniziativa, una riduzione proporzionale del 36,13% dei costi in tutte le rubriche dello stato previsionale relativo all'azione.

  5. La ricorrente riceveva un anticipo pari al 50% del contributo del FSE, ossia per un ammontare di 60 823 979 ESC. Al termine dell'azione, essa presentava la sua domanda di pagamento del saldo, richiedendo al FSE una somma pari a 73 496 941 ESC, corrispondente all'importo dell'anticipo più 12 672 962 ESC.

  6. Il 19 luglio 1989 il DAFSE informava la ricorrente che, in base ad una decisione della Commissione allegata alla comunicazione stessa, il contributo del FSE non poteva in definitiva superare 42 569 539 ESC, in quanto talune spese, relative ai punti 14.1, 14.2, 14.3, 14.6 e 14.8 del formulario non erano ammissibili, «non essendovi stata riduzione proporzionale alla riduzione delle ore di formazione e non essendo stati rispettati alcuni punti della proposta iniziale (14.1)».

  7. A seguito di un ricorso proposto dalla ricorrente, tale decisione della Commissione veniva annullata dalla Corte, sul rilievo che la Commissione non aveva offerto alla Repubblica portoghese l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima dell'adozione della decisione definitiva di riduzione del contributo (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257; in prosieguo: la «causa C-291/89»).

  8. Per poter adottare una nuova decisione sulla domanda di pagamento del saldo della ricorrente, il 6 agosto 1991 la Commissione trasmetteva al DAFSE un primo progetto di decisione. Con lettera 26 agosto 1991 il DAFSE le manifestava il proprio disaccordo in ordine ad alcune delle riduzioni proposte.

  9. Il 9 febbraio 1993 la ricorrente chiedeva alla Commissione di adottare una nuova decisione entro i termini stabiliti dal Trattato, vale a dire entro due mesi a decorrere dalla data della domanda.

  10. A seguito delle osservazioni del DAFSE e della domanda della ricorrente di cui al punto precedente, la Commissione organizzava il 19 febbraio 1993 una missione di controllo, che veniva attuata il 18 marzo successivo, per verificare in loco gli elementi comprovanti l'esecuzione dell'azione. La ricorrente ha avuto l'opportunità di essere sentita nel corso di tale missione di controllo. A giudizio della Commissione, gli elementi disponibili erano scarsi e non agevolmente utilizzabili, segnatamente perché la ricorrente aveva affidato alcuni lavori ad un'impresa subappaltatrice, la Partex, la quale aveva a sua volta incaricato due subappaltatori, la Europraxis e la Fortécnica. Stando così le cose, si era proceduto ad una verifica delle risultanze finanziarie e contabili dei subappaltatori dell'impresa subappaltatrice alla quale si era rivolta la ricorrente. I risultati di tale verifica sono stati presi in esame, tra il 24 e il 26 maggio 1993, da un gruppo di lavoro in cui erano rappresentati la Commissione e il DAFSE.

  11. Successivamente, in data 12 novembre 1993, la Commissione comunicava al DAFSE con nota n. 22917 (in prosieguo: la «nota n. 22917»), un nuovo progetto di decisione, in base al quale il contributo del FSE sarebbe stato fissato a 41 190 905 ESC, a meno che dalle osservazioni del DAFSE non fossero emersi elementi atti a giustificare una modifica di tale importo.

  12. La predetta nota n. 22917 contiene un determinato numero di spiegazioni circa le riduzioni proposte. In primo luogo, la nota sottolinea l'esistenza di divergenze tra i periodi indicati nella domanda di pagamento del saldo, i registri di presenza dei tirocinanti e i verbali redatti dagli insegnanti. La nota aggiunge che non è stato possibile confermare la ripartizione del periodo di formazione tra le parti teorica e pratica. Infine, i periodi di tirocinio non avrebbero potuto essere individuati in termini di orari e di obiettivi.

    Per maggiore precisione, con riguardo alle varie rubriche della domanda di pagamento del saldo, le riduzioni proposte erano motivate come segue:

    14.1    Compensi per i tirocinanti in formazione

        Aiuti per la formazione

    3 180 878 ESC

        —    Si è constatato che 56 tirocinanti non avevano ricevuto alcuna formazione pratica ammissibile, da cui una riduzione corrispondente, come da computo.

    14.2    Preparazione dei corsi

        Assunzione e selezione dei tirocinanti

    1 456 000 ESC

        —    Si è constatato che la fattura della Partex, così come la domanda di pagamento del saldo, faceva menzione di 490 test al prezzo unitario di 7 000 ESC, mentre questi lavori erano stati realizzati da un'impresa terza che aveva fatturato alla Partex la realizzazione di 282 test al costo unitario di 12 000 ESC. Conseguentemente, poiché la Partex non aveva fornito alcun servizio aggiuntivo, si è ritenuto ragionevole fissare il costo relativo ai 282 tirocinanti a 7 000 ESC per unità.

        Riproduzione di documenti

    1 183 680 ESC

        —    Questa spesa non era stata approvata nella decisione di approvazione, né era giustificata tenuto conto degli importi presentati a titolo di materiale pedagogico e avuto riguardo al tipo di azione realizzata.

    14.3    Funzionamento e gestione dei corsi

        Personale docente

    21 705 954 ESC

        —    Questa rubrica riguarda le retribuzioni, le spese per gli spostamenti, il soggiorno e il vitto degli insegnanti.

            L'importo relativo agli insegnanti è stato fatturato integralmente dalla Partex la quale, a sua volta, si è rivolta ad un'impresa subappaltatrice. La verifica effettuata presso il subappaltatore ha consentito di accertare che la Partex aveva stipulato un contratto ai cui termini il subappaltatore doveva garantire l'organizzazione dei corsi nell'ambito delle azioni proposte dalla Interhotel, da un lato, e da un'altra impresa, la Grão-Pará, dall'altro, senza differenza di valori. L'importo massimo ammissibile per le azioni di formazione è stato stabilito in base ai costi sostenuti dal subappaltatore per gli insegnanti che hanno impartito corsi ai tirocinanti della Interhotel, maggiorati di un margine lordo del 50%. L'importo massimo ammissibile per le azioni di formazione era quindi pari a 10 613 646 ESC.

            Per quanto attiene alle spese di vitto e di soggiorno degli insegnanti, la domanda iniziale faceva menzione di due specialisti e di un direttore. I costi relativi ai primi due erano stati rifiutati nella decisione di approvazione, con la conseguenza che, per il saldo, sono stati considerati ammissibili soltanto i corsi relativi a un dirigente. L'importo ammissibile di 462 000 ESC è stato calcolato applicando il costo previsto e approvato di 700 ESC al giorno.

        Personale amministrativo

    2 912 955 ESC

        —    Le spese menzionate nella domanda di saldo si riferivano al lavoro di uno specialista e di due segretarie, mentre nella decisione di approvazione era stato approvato solo l'importo relativo ad una segretaria.

        Spese di soggiorno, vitto e spostamento del personale non docente

    2 409 940 ESC

        —    Le spese relative al personale amministrativo e tecnico non docente e non ammissibile (11 persone) erano state interamente respinte nella decisione di approvazione.

        Gestione e controllo di bilancio

    2 241 136 ESC

        —    Spesa non giustificata e non approvata nella decisione di approvazione.

        Lavori specializzati

    2 363 000 ESC

        —    Spesa non giustificata e non approvata nella decisione di approvazione.

        Spese di locazione e canoni

    4 841 969 ESC

        —    Conformemente a quanto era stato previsto e approvato nella decisione di approvazione, si è tenuto conto solo di un costo giornaliero di 8 000 ESC per la locazione di ciascuna aula già attrezzata.

        Materiale e beni consumabili

    4 550 324 ESC

        —    Conformemente a quanto era stato previsto e approvato nella decisione di approvazione, si è considerato ammissibile un costo unitario di 2 500 ESC per settimana e per tirocinante durante il periodo di formazione pratica.

        Altre forniture e servizi prestati da terzi

    1 777 183 ESC

        —    Spese non giustificate e non approvate nella decisione di approvazione.

    14.6    Ammortamenti ordinari

    3 668 700 ESC

        —    Nella decisione di approvazione, gli ammortamenti accelerati erano stati rifiutati e la loro riqualificazione come ammortamenti ordinari non è stata accettata al momento della domanda di pagamento del saldo.

    14.8    Spese relative al vitto e all'alloggio dei tirocinanti

    5 673 000 ESC

        Queste spese non erano state previste né accettate nella decisione di approvazione.

  13. Il 17 dicembre 1993 la ricorrente presentava, su richiesta del DAFSE, le proprie osservazioni su tale progetto di decisione. Il DAFSE a sua volta comunicava le proprie osservazioni alla Commissione con lettera 7 febbraio 1994, nella quale riconosceva che le riduzioni proposte della Commissione erano giustificate.

  14. Sentita quindi la Repubblica portoghese, in conformità dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, come modificato, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3823 (GU L 289, pag. 1 e, rispettivamente, GU L 370, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento n. 2950/83»), la Commissione adottava, il 12 luglio 1994, una nuova decisione [C(94)1410/11], con la quale il contributo del FSE veniva ridotto a 41 190 905 ESC(in prosieguo: la «decisione controversa»). Secondo tale decisione, l'esame della domanda del pagamento del saldo aveva evidenziato che parte del contributo del FSE non era stata utilizzata alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione per i motivi esposti nella summenzionata nota n. 22917. Questa decisione veniva notificata alla ricorrente il 27 dicembre 1994, con acclusa una lettera del DAFSE.

  15. In conseguenza di quanto sopra, la ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 9 marzo 1995. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

  16. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti scritti e orali rivolti loro dal Tribunale all'udienza svoltasi il 15 gennaio 1997.

    Conclusioni

  17. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    • annullare la decisione controversa,

    • condannare la Commissione alle spese.



  18. La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    • respingere il ricorso,

    • condannare la ricorrente alle spese.

    Nel merito

  19. La ricorrente deduce due motivi. Il primo è relativo ad una violazione di principi generali del diritto, vale a dire i principi di tutela dei diritti acquisiti, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza. Il secondo motivo si riferisce ad una violazione dell'obbligo di motivazione.

    Sul motivo relativo ad una violazione di principi generali del diritto, in particolare del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza

    Sintesi degli argomenti delle parti

  20. La ricorrente ritiene che la decisione controversa debba essere annullata per violazione di principi generali del diritto, in particolare dei principi di tutela dei diritti acquisiti, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché per violazione, commessa dalla Commissione, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza. La ricorrente sottolinea l'importanza dei principi generali da essa richiamati nel contesto delle azioni del FSE, in particolare quando si tratti di provvedimenti che possono comportare la privazione del versamento di un aiuto finanziario rivendicato da uno Stato membro o da un singolo (sentenza della Corte 26 maggio 1982, causa 44/81, Germania/Commissione, Racc. pag. 1855).

  21. Essa segnala, a titolo di premessa, la propria inesperienza in materia nel 1987, come anche quella del DAFSE, tenuto conto del carattere recente dell'adesione del Portogallo alle Comunità europee. Essa menziona del pari i problemi di adeguamento della situazione giuridica, economica e sociale del Portogallo presenti in quel periodo, dei quali la Commissione ha dovuto tener conto. Sotto tale aspetto, essa richiama la decisione della Commissione 30 aprile 1986, 86/221/CEE, concernente gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1987 al 1989 (GU L 153, pag. 59; in prosieguo: la «decisione 86/221»). Orbene, pur in circostanze del genere, essa avrebbe osservato la disciplina vigente e le istruzioni applicabili e la sua azione sarebbe stata conforme agli obiettivi del FSE. Essa richiama, al riguardo, la decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), nonché il regolamento n. 2950/83.

  22. La ricorrente sostiene che la decisione di approvazione della Commissione, quale le è stata notificata, era subordinata unicamente alla fissazione dell'importo del contributo del FSE a 121 647 958 ESC e a quella del numero di tirocinanti a 277. Essa argomenta che non vi era alcun motivo per ritenere che fosse necessario procedere a qualsivoglia verifica supplementare. Essa precisa di avere, in tali circostanze, ripartito la differenza fra l'importo richiesto nella domanda di contributo e l'importo approvato nella decisione di approvazione, quale le è stata notificata, in maniera lineare o proporzionale per tutte le rubriche.

  23. La ricorrente asserisce di aver presentato il metodo in base al quale aveva proceduto a tali riduzioni nella sua domanda di pagamento di un anticipo, alla quale aveva accluso un documento recante il titolo «punto della situazione», in cui si indicavano le ore di formazione da effettuare. Essa aggiunge che il metodo utilizzato emerge del pari dalla relazione di valutazione quantitativa e qualitativa che accompagnava la domanda di pagamento del saldo. Essa sottolinea come né la Commissione né il DAFSE abbiano sollevato obiezioni o formulato commenti in ordine a tale punto. Il DAFSE avrebbe infatti certificato l'esattezza materiale e contabile delle indicazioni contenute nella relazione di valutazione.

  24. La ricorrente avrebbe quindi operato con il legittimo convincimento che tutte le spese figuranti nella domanda iniziale di contributo, fatta salva la riduzione lineare da essa effettuata in seguito alla decisione di approvazione, da un lato, e della circolare del DAFSE, dall'altro, erano regolarmente effettuate, accettate e, di conseguenza, ammissibili. A suo parere, qualsiasi diversa interpretazione comporterebbe una violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, da un lato, e della decisione 86/221, dall'altro.

  25. Infatti, osserva la ricorrente, la decisione mediante la quale il DAFSE le ha comunicato le condizioni di approvazione del suo progetto è un atto amministrativo che le ha attribuito determinati diritti e che è valido anche ove si ritenga che esso faccia parte di un processo decisionale più ampio e non ancora portato a termine dalla Commissione. La revoca di simile atto comporterebbe una lesione delle sue aspettative legittime e dei diritti da essa maturati.

  26. In ordine all'asserita mancanza di giustificazione di talune spese, essa sottolinea, in primo luogo, che gli importi fatturati corrispondono ai normali valori di mercato di quel periodo, in secondo luogo, che i servizi fatturati sono stati realmente prestati e, in terzo luogo, che gli importi indicati nella domanda di pagamento del saldo corrispondono ai costi che essa ha realmente sostenuto. In udienza essa ha aggiunto che nel 1987, tenuto conto delle norme nazionali in vigore, era sufficiente presentare il contratto a titolo di dimostrazione e che soltanto dal 1988 è prescritta la presentazione delle fatture pagate.

  27. Per quanto concerne, più in particolare, la giustificazione dei costi figuranti sotto la rubrica «funzionamento e gestione dei corsi — personale docente», l'importo inizialmente approvato non sarebbe stato ecceduto. Del pari, per quanto riguarda i costi relativi alla preparazione dei corsi, la Commissione si sarebbe limitata a contestare la fattura presentata dalla Partex alla ricorrente. La ricorrente sottolinea che i test di selezione dei tirocinanti, quali sono stati fatturati, sono stati realmente effettuati. Quanto alla rubrica «materiale e beni consumabili», l'importo indicato corrisponderebbe al costo reale e avrebbe dovuto essere preso in considerazione come tale. Infine, quanto agli ammortamenti ordinari, la ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver consentito, allo stadio della domanda di pagamento del saldo, la rettifica dell'errore contenuto nella domanda di contributo.

  28. In ogni caso, incomberebbe alla Commissione l'onere di provare l'eventuale irregolarità degli importi indicati e della documentazione probatoria, cosa che essa non avrebbe fatto.

  29. Nel corso dell'udienza la ricorrente ha precisato inoltre che, se ha effettuato spese non previste per il vitto e l'alloggio dei tirocinanti, è perché essa ha dovuto, a causa dell'obbligo di ridurre gli oneri orari, organizzare l'azione in alta stagione alberghiera senza poter quindi alloggiare i tirocinanti negli alberghi, come pure era previsto.

  30. La ricorrente fa altresì valere che il tempo intercorso tra l'apertura del fascicolo e l'adozione della decisione controversa è stato di circa otto anni. Tale lasso di tempo le avrebbe cagionato un danno considerevole essendo stata costretta a sostenere fino a tale data oneri finanziari elevati, dei quali poteva presumere l'assunzione a carico da parte della Commissione. Essa chiede al Tribunale di accertare in quale misura il lasso di tempo trascorso integri un'eventuale violazione dei limiti e dei principi ai quali è assoggettato l'esercizio del potere discrezionale della Commissione. Essa fa inoltre valere l'impossibilità manifesta di ricostruire i fatti nella loro integralità dopo un simile lasso di tempo, dal momento che le persone responsabili che hanno seguito la realizzazione della formazione non sono più disponibili per fornire ragguagli. Quanto al suo obbligo di conservare la documentazione probatoria, la ricorrente fa valere che il termine in vigore fino al 1° gennaio 1989 era di cinque anni ed è passato a dieci anni solo quando le azioni di formazione erano già concluse, anche se tale mutamento è di fatto sopravvenuto prima del compimento della missione di controllo.

  31. Nella replica la ricorrente fa valere inoltre che la decisione controversa non è stata adottata entro il termine prescritto dal Trattato, vale a dire entro due mesi a decorrere dalla domanda da essa presentata a tal fine.

  32. La convenuta ribatte a sua volta di non aver omesso di verificare la regolarità e l'effettività delle spese indicate nella domanda di pagamento del saldo. Per quanto concerne le spese che essa ha respinto nella decisione controversa in quanto erano già state considerate non ammissibili nella decisione di approvazione, la convenuta sostiene di essere nuovamente pervenuta alla conclusione che le stesse non fossero ammissibili. Quanto alle altre riduzioni operate, essa precisa che alcune spese approvate nella decisione di approvazione non erano sufficientemente documentate nella domanda di pagamento del saldo e, conseguentemente, non risultavano dimostrate in sede di esame finale.

  33. Rilevando come l'azione proposta non sarebbe stata nemmeno approvata se non fosse stata conforme agli obiettivi del FSE, la convenuta sottolinea che nel caso di specie si tratta di accertare se il promotore dell'azione abbia rispettato tutte le norme applicabili all'esecuzione della medesima, segnatamente quelle relative alla giustificazione delle spese presentate nella domanda di pagamento del saldo. La Commissione ritiene che tale non sia stato il caso.

  34. In ordine ai criteri di applicazione delle riduzioni e ai punti sui quali queste ultime sono state applicate, la convenuta precisa che sarebbe stato sufficiente per la ricorrente dividere il costo dell'azione proposta per il numero di tirocinanti indicato nella proposta e confrontare questo risultato con quello ottenuto dividendo il costo dell'azione approvata per il numero di tirocinanti approvato, per constatare che la riduzione totale deliberata dalla Commissione nella decisione di approvazione non corrispondeva ad una semplice riduzione lineare. Infatti, se il costo per tirocinante è diminuito, ciò implicherebbe che determinate spese non sono state considerate ammissibili dalla Commissione. La Commissione fa valere, richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa C-291/89 (paragrafo 28), che incombe al promotore, prima di effettuare qualunque spesa, l'onere di verificare se la corrispondente rubrica sia stata approvata dalla Commissione, a pena di essere esso stesso responsabile delle conseguenze. Secondo la Commissione, né essa né il DAFSE sono stati del resto informati della riduzione lineare effettuata dalla ricorrente delle spese previste nella domanda iniziale. La relazione di valutazione non sarebbe stata trasmessa alla Commissione nella sua integralità.

  35. La convenuta ricorda come nella decisione di approvazione comunicata al DAFSE si indicasse chiaramente l'importo richiesto, l'importo accordato, l'importo delle spese dichiarate non ammissibili, la riduzione e l'importo totale rifiutato. Tali importi avrebbero costituito la quota del finanziamento del FSE, vale a dire il 49,5% del costo complessivo previsto nella domanda di contributo. La Commissione ignora se il DAFSE abbia comunicato questa decisione alla ricorrente in tutti i dettagli o se esso le abbia semplicemente trasmesso la nota figurante nell'allegato 4 dell'atto introduttivo (v. supra, punto 3).

  36. A parere della convenuta, se la ricorrente non ha verificato che la corrispondente rubrica fosse stata approvata nella decisione di approvazione, non può rivendicare alcuna aspettativa legittima e ancor meno diritti acquisiti relativamente all'ammissibilità di una spesa figurante nella domanda iniziale di contributo.

  37. La convenuta fa altresì valere, richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa C-291/89 (paragrafo 38), che anche se il DAFSE avesse confermato i costi e il finanziamento quali erano stati indicati nel fascicolo, «questo esame sbrigativo, da parte delle autorità nazionali, non potrebbe far sorgere diritti che la ricorrente acquisisce definitivamente solo in esito ad un esame approfondito, effettuato dagli uffici della Commissione (...)» e che «l'analisi compiuta dalle autorità nazionali preliminarmente alla trasmissione della domanda di pagamento alla Commissione non pregiudica affatto la decisione di questa istituzione».

  38. La Commissione non accetta peraltro che un'impresa commerciale, che in forza della legge nazionale è giuridicamente tenuta a conservare la propria documentazione per dieci anni, adduca la propria incuria o quella di terzi nella conservazione di documenti durante questo periodo per accusare la Commissione di mancare al proprio dovere di diligenza.

  39. La convenuta asserisce che l'iter decisionale si è svolto regolarmente, non è stato eccessivamente lungo e la difesa degli interessi del promotore dell'azione è stata scrupolosamente rispettata.

    Giudizio del Tribunale

  40. Il Tribunale premette che il procedimento relativo ai contributi del FSE, disciplinato dal regolamento n. 2950/83, consta di più fasi. In una prima fase, la Commissione si pronuncia, ai sensi dell'art. 4, n. 1, sulle domande di contributo presentate dagli Stati membri a favore di imprese (decisione di approvazione). Ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, l'approvazione di una domanda comporta il versamento di un anticipo. Quindi, una volta giunta a compimento l'azione, il beneficiario presenta una domanda di pagamento del saldo contenente una relazione dettagliata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell'azione considerata. L'art. 5, n. 4, prescrive che uno Stato membro certifichi l'esattezza materiale e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

  41. Peraltro, l'anticipo percepito dal beneficiario copre al massimo il 50% delle spese approvate, cosicché l'interessato è obbligato ad anticipare esso stesso fondi rilevanti in attesa del versamento del saldo che può legittimamente sperare di ricevere, qualora dimostri di aver utilizzato il contributo del fondo alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione (sentenza della Corte 4 giugno 1992, causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 17).

  42. Nell'esaminare la domanda di pagamento del saldo, la Commissione è tenuta ad accertare se le condizioni alle quali l'azione era subordinata siano state rispettate.L'art. 6, n. 1, prevede che, qualora il contributo del FSE non sia stato utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Infatti, risulta in modo evidente da questa disposizione che la concessione del contributo del FSE è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, delle condizioni dell'azione enunciate dalla Commissione nella decisione di approvazione o dal beneficiario stesso nella domanda di contributo oggetto di tale decisione di approvazione.

  43. Infine, la Corte ha definito ineccepibile il punto di vista secondo cui «è possibile calcolare l'importo esatto delle spese imputabili soltanto dopo aver ricevuto una relazione dettagliata sull'azione interessata nel frattempo compiuta» (sentenza della Corte 1° ottobre 1987, causa 84/85, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 3765, punto 23). Ne discende che la Commissione deve disporre del potere di rifiutare anche spese previamente approvate per insufficiente giustificazione, senza che ciò rechi lesione di diritti acquisiti dal beneficiario del contributo. Conseguentemente, è fondamentale riconoscere alla Commissione siffatto margine discrezionale in sede di esame della domanda di pagamento del saldo, posto che solo in questa fase essa potrà verificare in concreto le giustificazioni presentate dall'impresa (v. altresì conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa C-291/89, paragrafi 35 e 36).

  44. Nella fattispecie, la ricorrente ha presentato la sua domanda di pagamento del saldo e la Commissione ha rifiutato un determinato numero di spese per tre differenti motivi (v. supra, punto 12). In primo luogo, sono state rifiutate le spese non previste dal beneficiario nella sua domanda di contributo. In secondo luogo, la Commissione ha considerato determinate spese non debitamente documentate e, quindi, non giustificate. In terzo luogo, essa ha portato in luce l'esistenza di talune spese non approvate nella decisione di approvazione. Conseguentemente, dopo aver sentito il DAFSE, che a sua volta aveva sentito la ricorrente, essa ha ridotto, con la decisione controversa, il contributo del FSE ad un importo inferiore a quello inizialmente concesso. Il DAFSE ha del resto approvato queste riduzioni.

  45. Il Tribunale ritiene che occorre anzitutto prendere in esame la censura relativa ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Possono appellarsi al principio della tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori economici nei quali un'istituzione ha ingenerato speranze fondate (sentenza del Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O'Dwyer e a./Consiglio, Racc. pag. II-2071, punto 48). La questione se la decisione controversa sia conforme alle prescrizioni del principio della tutela del legittimo affidamento dev'essere valutata prendendo in esame separatamente le tre categorie di riduzioni dianzi menzionate.

  46. Si evince dalle regole sopra richiamate (punti 42 e 43) che, da un lato, la Commissione poteva legittimamente respingere la domanda di pagamento del saldo della ricorrente, nella parte in cui si richiedeva in essa l'approvazione di costi non previsti nella domanda di contributo, senza che ciò comportasse una lesione del principio della tutela del legittimo affidamento. Dall'altro, era parimenti legittimo, sotto il profilo dell'osservanza di tale principio, il rigetto della domanda di pagamento del saldo nella parte relativa all'approvazione di spese non corroborate da documentazione probatoria atta a dimostrarne l'effettività e il collegamento con l'azione, quale era stata approvata.

  47. Invero, incombe al beneficiario l'onere di dimostrare l'effettività delle spese e la loro connessione con l'azione approvata. Egli si trova nella situazione migliore per farlo e deve dimostrare che l'ottenimento di finanziamenti provenienti da fondi pubblici è giustificato. Orbene, la ricorrente si è limitata ad asserire che i metodi di calcolo utilizzati dalla Commissione per determinare l'importo complessivo delle spese approvate erano arbitrari e che i costi da lei indicati sono stati effettivamente sostenuti, senza tuttavia produrre né una documentazione probatoria né il minimo elemento atto a dimostrare che le informazioni e gli accertamenti sui quali la Commissione ha fatto leva fossero erronei. Ne consegue che gli argomenti della ricorrente relativi alla giustificazione delle spese indicate nella domanda di pagamento del saldo non possono essere accolti.

  48. La violazione del principio della tutela del legittimo affidamento è quindi esclusa per quanto riguarda queste prime due categorie di riduzioni.

  49. Quanto alla terza categoria di riduzioni, occorre ricordare, in via preliminare, che la comunicazione della decisione di approvazione effettuata dal DAFSE contiene solo la menzione dell'importo totale concesso e del numero di persone approvato (v. supra, punto 3). Talché le valutazioni della Commissione, compiute nell'ambito della decisione di approvazione sull'ammissibilità delle spese proposte, non sono state rese note alla ricorrente prima della conclusione dell'azione di formazione, in modo che quest'ultima potesse prendere atto della loro ripartizione analitica secondo le varie rubriche. Nell'esecuzione dell'azione, la ricorrente non ha quindi potuto individuare le voci approvate, le voci rifiutate e quelle colpite da una riduzione.

  50. E' altrettanto assodato che la ricorrente, avendo ricevuto la summenzionata comunicazione sommaria, ha deciso, in luogo di informarsi per accertare se talune spese fossero state considerate non ammissibili, di ripartire la differenza fra l'importo richiesto e quello approvato, vale a dire il totale delle riduzioni, in modo proporzionale in tutte le rubriche della sua domanda di contributo. Inoltre, essa ha proceduto ad altre riduzioni, in conformità della circolare del DAFSE sopra richiamata (v. punto 4), in tutte le rubriche della sua domanda di contributo. L'importo richiesto nella domanda di pagamento del saldo, pari a 73 496 941 ESC, era infatti nettamente inferiore all'importo concesso dalla Commissione nella decisione di approvazione, pari a 121 647 958 ESC.

  51. La giustificazione della terza categoria di riduzioni va analizzata tenendo conto del fatto che la decisione di approvazione non è stata notificata alla ricorrente in tutti i suoi particolari, con la conseguenza che quest'ultima non è stata informata in tempo utile delle riduzioni operate in funzione delle varie rubriche. La questione che si prospetta è se l'inosservanza delle condizioni di una decisione di approvazione non comunicate al beneficiario prima della conclusione dell'azione, in modo che quest'ultimo potesse tenerne conto, possa giustificare la conclusione alla quale è pervenuta la Commissione secondo la quale le spese previste nella domanda di contributo, ma rigettate nella decisione di approvazione, non sono ammissibili neppure se il beneficiario fornisca una documentazione probatoria che ne dimostri l'effettività.

  52. Nella fattispecie, se è pur vero che la normativa non prescriveva la comunicazione particolareggiata della decisione di approvazione all'interessato, tali informazioni erano tuttavia, nella realtà, indispensabili affinché questo potesse rispettare le condizioni di concessione del contributo, con riferimento alle spese per le quali la Commissione ha eccepito che non erano state approvate nella decisione di approvazione.

  53. Il Tribunale ritiene non potersi presumere che il beneficiario di un contributo comprenda, dalla lettura di una decisione notificatagli nella forma utilizzata nel caso di specie per la ricorrente, che le riduzioni operate dalla Commissione sono riferite a determinate rubriche. Al contrario, esso può ragionevolmente supporre e accettare il fatto che sia stata operata una riduzione globale e che, di conseguenza, sia stato imposto solo un limite globale alle spese. In siffatta situazione, affinché la Commissione possa, esaminando la domanda di pagamento del saldo, considerare non ammissibili le spese previste nella domanda di contributo ma che si assumono respinte nella decisione di approvazione, è necessario che la decisione di approvazione sia stata portata a conoscenza del beneficiario con sufficiente precisione. Tale condizione è soddisfatta solo qualora nella comunicazione si indichino le riduzioni rubrica per rubrica o, quanto meno, le informazioni che la Commissione ha trasmesso nel caso di specie al DAFSE, vale a dire il numero di persone interessate, l'importo concesso, l'importo delle spese non ammissibili, l'importo delle altre riduzioni e l'importo complessivo rifiutato. Invero, segnatamente in forza del principio di certezza del diritto, per essere tenuto al rispetto delle condizioni della decisione di approvazione per quanto riguarda le riduzioni operate in funzione delle varie rubriche, il beneficiario deve essere in condizioni, al momento dell'esecuzione dell'azione di formazione, di individuare le voci approvate, le voci rifiutate e quelle oggetto di una riduzione.

  54. Ciò posto, poiché la ricorrente è stata informata dell'adozione di una decisione ad essa parzialmente favorevole, ma il contenuto della medesima non le è stato comunicato nella sua completezza, non le può essere rimproverato di non avere, all'epoca dei fatti, reagito alla decisione di approvazione richiedendo al DAFSE precisazioni in merito alla ripartizione dell'importo concesso.

  55. Il Tribunale constata che la decisione di approvazione, nella forma in cui è stata notificata alla ricorrente, non conteneva alcuna indicazione in ordine alla ripartizione delle riduzioni effettuate. Di conseguenza, essa deve considerarsi idonea a far sorgere in capo alla ricorrente fondate speranze, dalle quali quest'ultima ha potuto supporre che non esistessero ulteriori riduzioni e che essa fosse autorizzata a ripartire proporzionalmente, come ha fatto nella fattispecie, il totale delle riduzioni in tutte le rubriche.

  56. Per giunta, la Commissione non può far valere termini di una decisione che al beneficiario non sono stati comunicati. E' irrilevante, in proposito, che sia stato il DAFSE a comunicare alla ricorrente che il suo progetto era stato approvato. Infatti, se la Commissione non adotta le precauzioni necessarie per sincerarsi che il beneficiario di un contributo del FSE sia informato delle condizioni imposte dalla decisione di approvazione, non può ragionevolmente attendersi che quest'ultimo le rispetti.

  57. Il Tribunale conclude da quanto sopra che, sempreché l'effettività di tali spese e la loro connessione con l'azione siano dimostrate in base ad una documentazione probatoria, è contrario al principio della tutela del legittimo affidamento il fatto che la Commissione, in sede di esame della domanda di pagamento del saldo, abbia respinto la domanda nella parte riguardante spese che erano previste nella domanda di contributo, ma che a suo dire non erano state approvate nella decisione di approvazione, senza che ciò sia stato comunicato al beneficiario.

  58. Conseguentemente il presente motivo, in quanto fa riferimento ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, dev'essere accolto nella parte riguardante le riduzioni operate dalla Commissione unicamente in base al fatto che i costi non erano stati approvati nella decisione di approvazione.

  59. Per tutti i motivi sopra esposti, la decisione controversa dev'essere annullata nella parte in cui la Commissione ha operato riduzioni sugli importi richiesti nella domanda di pagamento del saldo della ricorrente unicamente sul motivo che i costi corrispondenti non erano stati approvati nella decisione di approvazione.

  60. Per quanto riguarda invece le altre riduzioni, operate sul motivo che i costi corrispondenti non erano previsti o non erano documentati, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, esse non costituiscono una lesione dei principi di certezza del diritto e di tutela dei diritti acquisiti, né del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

  61. Infatti, per quanto riguarda il principio di tutela della certezza del diritto, esso prescrive in particolare che una normativa comunitaria permetta all'interessato di conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agenten e a., Racc. pag. I-431, punto 27). Sebbene questo principio abbia rilevanza, tra l'altro, in sede di esame della legittimità delle decisioni relative alla ripetizione di prestazioni, non può parlarsi di violazione di questo principio allorché, come nel caso di specie, la normativa in vigore prevede chiaramente la possibilità della ripetizione del contributo finanziario nei casi in cui le condizioni alle quali la sovvenzione era subordinata non siano state rispettate. Tra queste condizioni figurano, come è già stato rilevato, l'esigenza che il costo sia stato previsto e sia regolarmente documentato.

  62. Del pari, il beneficiario di un contributo la cui domanda è stata approvata dalla Commissione non acquisisce, in seguito a tale circostanza, alcun diritto definitivo al pagamento integrale del contributo se non rispetta le condizioni anzidette.

  63. Per quanto attiene al principio di buona amministrazione e al dovere di diligenza, il Tribunale prende atto che la Commissione ha dato prova di buona amministrazione e di diligenza esaminando accuratamente tutti gli elementi della pratica e contattando in tale contesto tutti i subappaltatori allo scopo di ottenere i ragguagli e la documentazione probatoria che la ricorrente non era in grado di fornire. Ad ogni buon conto, non avendo la ricorrente sviluppato ulteriormente questa censura, né quindi spiegato in che cosa consisterebbero le asserite violazioni, la censura non può essere accolta.

  64. In ordine all'argomento relativo al considerevole periodo di tempo che sarebbe trascorso dall'apertura della pratica, il Tribunale ritiene che il periodo di tempo rilevante nella fattispecie, ai fini dell'esame del presente argomento, sia quello che va dalla pronuncia della sentenza di annullamento nella causa C-291/89, il 7 maggio 1991, alla data di adozione della decisione controversa, il 12 luglio 1994, vale a dire un periodo pari a 38 mesi, ovvero più di tre anni. Infatti, dato che la Commissione era tenuta, in seguito all'annullamento della prima decisione ad opera della Corte, a riesaminare il complesso dei dati disponibili al momento dell'adozione del provvedimento e ad adottare una nuova decisione sulla domanda di pagamento del saldo, il periodo di tempo trascorso prima dell'annullamento della prima decisione della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della regolarità della decisione controversa.

  65. Il punto se il termine sia stato ragionevole deve essere valutato alla luce del caso specifico. Orbene, la Commissione era tenuta, in seguito all'annullamento della prima decisione ad opera della Corte, a riesaminare il complesso dei dati disponibili al momento dell'adozione del provvedimento e ad adottare una nuova decisione sulla domanda di pagamento del saldo. Occorre quindi tener conto delle varie fasi che l'iter decisionale ha comportato nel caso di specie. E' stato necessario ristabilire gli elementi della pratica. Questo lavoro, orientato e condizionato dasospetti di irregolarità, ha comportato l'organizzazione di una missione di controllo in Portogallo, le visite presso imprese subappaltatrici, l'analisi dei dati raccolti e varie consultazioni delle autorità portoghesi. Le autorità nazionali hanno parimenti sentito la ricorrente in merito ai progetti di decisione della Commissione. Alla luce delle particolari circostanze sopra esposte, il Tribunale ritiene che il procedimento sia stato lungo, ma che la sua durata non sia andata al di là di un termine ragionevole.

  66. Ad ogni buon conto, quando si tratti di un ricorso di annullamento, un termine ancorché irragionevole non può di per se stesso determinare l'invalidità della decisione controversa e giustificare pertanto il suo annullamento a causa di una violazione del principio di certezza del diritto. Un ritardo verificatosi nello svolgimento dell'iter di esecuzione di una sentenza non è circostanza atta ad inficiare, di per sé, la validità del provvedimento che ne costituisce l'esito, posto che, se tale atto fosse annullato unicamente per la sua tardività, sarebbe comunque impossibile adottare un atto valido, dato che l'atto che dovrebbe sostituire l'atto annullato non potrebbe essere meno tardivo di quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del Tribunale 18 giugno 1996, causa T-150/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pag. II-877, punto 44).

  67. Il Tribunale respinge infine, per i medesimi motivi, l'argomento della ricorrente secondo il quale la decisione controversa è viziata poiché non è stata adottata entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda presentata a tal fine dalla ricorrente. E' sufficiente rilevare che la circostanza che la ricorrente abbia invitato la Commissione ad agire ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato aveva unicamente per effetto di consentirle di proporre un ricorso per carenza se l'istituzione considerata non avesse preso posizione entro il termine di due mesi a decorrere da tale invito, termine prescritto dall'art. 175, secondo comma, del Trattato. Nella fattispecie, la ricorrente non ha intentato alcun ricorso per carenza entro il termine di due mesi decorrente dalla scadenza del termine entro il quale l'istituzione avrebbe dovuto prendere posizione. In ogni caso, una decisione successiva non può essere inficiata da irregolarità per il semplice fatto di essere stata adottata dopo la scadenza del termine in parola, poiché, se si ammettesse una tale conseguenza, ciò costituirebbe un definitivo ostacolo, in questa fase, all'adozione di qualsiasi decisione valida.

    Sul motivo relativo ad una violazione dell'obbligo di motivazione

  68. Alla luce di quanto sopra, è sufficiente esaminare il motivo relativo ad una violazione dell'obbligo di motivazione soltanto nei limiti in cui il ricorso non è stato ancora accolto, vale a dire nei limiti in cui esso riguarda le riduzioni operate per il fatto che le spese non erano state previste nella domanda di contributo o documentate con documenti probatori.

    Sintesi degli argomenti delle parti

  69. Secondo la ricorrente, la decisione controversa non contiene alcuna motivazione adeguata delle riduzioni imposte per il fatto che le spese relative alla rubrica «funzionamento e gestione dei corsi — personale docente», alla preparazione dei corsi, al materiale e ai beni consumabili e agli ammortamenti ordinari non erano giustificate e, di conseguenza, non erano ammissibili. Infatti, per quanto riguarda anzitutto la rubrica «funzionamento e gestione dei corsi — personale docente» la Commissione non avrebbe spiegato il criterio arbitrario che le ha consentito di fissare l'importo globale accettabile. Analogamente, per quanto concerne la preparazione dei corsi, la Commissione si sarebbe limitata a contestare la fattura presentata dalla Partex alla ricorrente, senza fornire un'adeguata motivazione. Con riguardo alla rubrica «materiale e beni consumabili», l'importo indicato corrisponderebbe al costo effettivo e avrebbe dovuto essere preso in considerazione come tale. Eppure, la Commissione non avrebbe motivato la propria posizione in ordine a tale punto.

  70. La convenuta confuta le contestazioni rivoltele dalla ricorrente con riferimento alla motivazione della decisione. Essa spiega di aver comunicato al DAFSE l'importo complessivo approvato nonché l'importo della riduzione effettuata per ciascuna domanda di contributo. Nella fattispecie, essa gli avrebbe trasmesso la nota menzionata al precedente punto 2. Questa procedura si giustificherebbe col fatto che la Commissione doveva evadere entro un termine ristretto diverse migliaia di domande di contributo e che, come è già stato riconosciuto dalla Corte, non le era pertanto possibile precisare e motivare in così poco tempo le ragioni per le quali considerava determinate spese non ammissibili (sentenze della Corte 25 ottobre 1984, causa 185/83, Rijksuniversiteit te Groningen, Racc. pag. 3623, e 7 febbraio 1990, causa C-213/87, Gemeente Amsterdam e VIA/Commissione, Racc. pag. I-221). La Commissione aggiunge che, allorché il DAFSE le ha chiesto nel 1988 di fornirgli una ripartizione analitica delle riduzioni secondo le varie rubriche, essa ha regolarmente dato riscontro a tale richiesta.

  71. La convenuta fornisce nelle sue memorie un'ampia spiegazione delle riduzioni da lei operate con la decisione impugnata. Tale esposizione ribadisce in sostanza il ragionamento contenuto nella nota n. 22917.

    Giudizio del Tribunale

  72. Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenza Cipeke/Commissione, citata, punto 14).

  73. Il punto se la motivazione della decisione controversa sia stata sufficiente e, quindi, conforme al Trattato e alla giurisprudenza dev'essere valutato esaminando separatamente da un lato le riduzioni operate perché le spese non erano state previste nella domanda di contributo e dall'altro quelle operate sul motivo che non erano documentate con documenti probatori.

  74. Per quanto riguarda il rigetto delle spese non previste nella domanda iniziale di contributo, vale a dire la prima delle suddette categorie, il Tribunale ritiene che la ricorrente, dalla quale promanava la detta domanda, dopo aver ricevuto la nota n. 22917 e la decisione controversa sia stata sufficientemente resa edotta in ordine ai motivi delle riduzioni o soppressioni operate dalla Commissione. Invero, le informazioni contenute in questi due documenti erano sufficienti affinché la ricorrente potesse intendere che nella decisione controversa la Commissione aveva imposto riduzioni nelle rubriche «spese di locazione e canoni», «materiale e beni consumabili» e «vitto e alloggio (dei tirocinanti)» e del tutto soppresso la rubrica «ammortamenti ordinari», in quanto le relative spese non erano state previste nella sua domanda di contributo. Ciò premesso, il Tribunale è in grado di esercitare il proprio sindacato parimenti su questa parte della decisione controversa.

  75. La censura della ricorrente, nei limiti in cui si riferisce alla motivazione di questa prima categoria di riduzioni, è pertanto infondata.

  76. Quanto alla seconda delle predette categorie, vale a dire le riduzioni operate sul motivo che determinate spese non erano state regolarmente documentate con documenti probatori, il Tribunale ritiene che la decisione controversa sia parimenti sufficientemente motivata. Invero, emerge in maniera univoca dalla nota n. 22917 che le riduzioni riguardanti le rubriche «compensi per i tirocinanti», «preparazione dei corsi», «assunzione e selezione dei tirocinanti», «riproduzione di documenti», «gestione e controllo di bilancio», «lavori specializzati» e «altre forniture» nonché parte della rubrica «funzionamento e gestione dei corsi — personale docente» sono state effettuate per via dell'insufficienza della documentazione prodotta. I metodi utilizzati e i calcoli sono stati esposti con precisione sufficiente a porre la ricorrente in grado di valutarne la regolarità ed, eventualmente, di contestarli producendo una documentazione adeguata.

  77. La censura della ricorrente, nei limiti in cui riguarda la motivazione di questa seconda categoria di riduzioni, è parimenti infondata.

  78. Ne consegue che il motivo relativo ad un'insufficienza di motivazione, nei limiti in cui è stato necessario esaminarlo, dev'essere respinto nella sua integralità.

  79. La domanda di annullamento dev'essere pertanto respinta per il resto.

    Sulle spese

  80. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

  81. Nel caso di specie, la domanda di annullamento della ricorrente, che ha chiesto la condanna della Commissione alle spese del procedimento, è stata parzialmente accolta. Il Tribunale ritiene che, sebbene la ricorrente sia rimasta soccombente rispetto a una parte delle sue conclusioni, occorre nondimeno tener conto altresì, ai fini del regolamento delle spese, degli sviluppi dell'iter decisionale, quali sopra descritti, i quali hanno avuto carattere tale da porre la ricorrente per lungo tempo in uno stato di incertezza in ordine al proprio diritto di ottenere la totalità del contributo finanziario che le era stato concesso. Ciò premesso, non può considerarsi con rigore il fatto che la ricorrente abbia adito il Tribunale per valutare il comportamento della Commissione e trarne conclusioni. Si deve pertanto riconoscere che l'insorgere della controversia è stato favorito dal comportamento della convenuta.

  82. Pertanto occorre fare applicazione, oltre che del citato art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, del n. 3, secondo comma, di questo articolo, ai cui sensi il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato con il proprio comportamento (v., mutatis mutandis, sentenza della Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione, Racc. pag. 103, punti 30 e 31, e sentenza del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. I-0000, punti 38 e 39), e condannare la Commissione all'integralità delle spese.

  83. Conseguentemente la Commissione va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla ricorrente.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1. La decisione della Commissione 12 luglio 1994, C(94)1410/11, notificata alla ricorrente il 27 dicembre 1994, nella pratica n. 870840/P1, relativa a un contributo finanziario del Fondo sociale europeo a titolo di un'azione di formazione, è annullata nella parte in cui ordina riduzioni degli importi richiesti dalla ricorrente nella sua domanda di pagamento del saldo per il solo motivo che i relativi costi non erano stati approvati nella decisione di approvazione.

    2. Il ricorso è respinto per il resto.

    3. La Commissione sopporterà le proprie spese nonché tutte le spese sostenute dalla ricorrente.



Saggio                Tiili                Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Saggio


1: Lingua processuale: il portoghese.

Racc.