Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 febbraio 2013 – Caventa / UAMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG)
(causa T‑631/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo B BERG – Marchio comunitario denominativo anteriore Christian Berg – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 14, 15)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43, § 1) (v. punti 21‑23)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo B BERG e marchio denominativo Christian Berg [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 33, 38, 59, 63‑67, 72)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2011 (procedimento R 2014/2010‑1), relativa ad un’opposizione tra la Anson’s Herrenhaus KG e la Caventa AG. |
Dispositivo
2) | | La Caventa AG è condannata alle spese. |