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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus - Finlandia) – C e CD / Syyttäjä

(Causa C-804/21 PPU)1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 23, paragrafo 3 – Requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 6, paragrafo 2 – Servizi di polizia – Esclusione – Forza maggiore – Nozione – Ostacoli giuridici alla consegna – Azioni legali intentate dalla persona ricercata – Domanda di protezione internazionale – Esclusione – Articolo 23, paragrafo 5 – Scadenza dei termini previsti per la consegna – Conseguenze – Rilascio – Obbligo di adottare qualsiasi altra misura necessaria per evitare la fuga)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: C, CD

Convenuto: Syyttäjä

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore non si estende agli ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali intentate dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo e fondate sul diritto dello Stato membro dell’esecuzione, qualora la decisione definitiva sulla consegna sia stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di detta decisione quadro.

L’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto da tale disposizione, non è soddisfatto qualora lo Stato membro dell’esecuzione affidi ad un servizio di polizia il compito di verificare la sussistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni richieste per il mantenimento in stato di custodia della persona oggetto del mandato d’arresto europeo nonché di decidere, se del caso, una nuova data di consegna, e ciò ancorché tale persona abbia il diritto di adire in qualsiasi momento l’autorità giudiziaria dell’esecuzione affinché quest’ultima si pronunci sugli elementi summenzionati.

L’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che i termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23 devono ritenersi scaduti, con la conseguenza che detta persona dev’essere rilasciata, qualora il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto all’articolo 23, paragrafo 3, di detta decisione quadro, non sia stato soddisfatto.

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1 GU C 95 del 28.02.2022