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Ricorso proposto il 28 giugno 2011 - Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-343/11)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Ree, B. Koopman e C.Schillemans, procuratori)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 15 aprile 2011, 2011/244/UE, pubblicata il 18 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella misura in cui l'art. 1 della suddetta decisione si riferisce ai Paesi Bassi e concerne l'esclusione dal finanziamento per un importo di EUR 22.691.407,79 applicata alle spese dichiarate negli anni 2006-2008 nel quadro dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 2011/244/UE, la Commissione ha considerato tutti i costi relativi alla stampa di scritte sugli imballaggi, senza riguardo alla natura e allo scopo delle medesime, come costi generali di produzione, ai sensi dell'allegato II del regolamento n. 1433/2003 1 e non li ha dunque considerati idonei al finanziamento comunitario. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che le scritte sugli imballaggi con una denominazione o un nome commerciale di organizzazioni di produttori, scritte aventi finalità promozionali, devono essere considerate come promozione generica delle vendite e/o promozione delle vendite per marchi di qualità e promozione delle vendite per denominazioni/nomi commerciali di organizzazioni di produttori. Le spese di siffatte operazioni danno diritto a finanziamento, ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 1433/2003.

Inoltre la Commissione, con la decisione 2011/244/UE, ha integralmente escluso dal finanziamento le spese nell'ambito dei programmi operativi dell'organizzazione di produttori FresQ per le stagioni di vendita 2004-2007, in base al giudizio che tale organizzazione di produttori non soddisfa i requisiti di riconoscimento di cui ai regolamenti n. 2200/96 2 e n. 1433/2003. La Commissione fonda il suddetto giudizio sulla constatazione che alcune filiali per le vendite della FresQ vendono esclusivamente la produzione di un unico produttore e che, a seguito dell'asserita influenza di detto produttore sulla filiale stessa, la FresQ non svolge più la sua funzione di regia centrale riguardo allo smercio e alla determinazione del prezzo. Il governo dei Paesi Bassi si oppone a tale giudizio e alla conclusione, ad esso inerente, che le autorità olandesi avrebbero dovuto revocare il riconoscimento dell'organizzazione di produttori FresQ.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 3 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005 4, in combinato disposto con l'art. 15 del regolamento n. 2200/96 e con l'art. 8, in combinato disposto con l'allegato I, punti 8 e 9, del regolamento n. 1433/2003, poiché la Commissione ha considerato le spese per le scritte sugli imballaggi come spese generiche di produzione e le ha escluse per questo motivo dal finanziamento.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l'art. 11 del regolamento n. 2200/96 e con gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1433/2003, essendosi concluso che l'organizzazione di produttori FresQ non avrebbe rispettato i criteri di riconoscimento.

In subordine, terzo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l'art. 21 del regolamento n. 1433/2003, atteso che l'aiuto integrale ricevuto dalla FresQ per le stagioni di vendita 2004-2007 non è stato preso in considerazione ai fini del cofinanziamento comunitario.

In ulteriore subordine, quarto motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell'art. 31 del regolamento n. 1290/2005, nonché del principio di proporzionalità, atteso che il livello della rettifica finanziaria è sproporzionato rispetto all'effettivo rischio finanziario per il Fondo agricolo.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1433, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, pag. 25)

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1)

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103)

4 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1)