Language of document : ECLI:EU:T:2013:468





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 – Paesi Bassi / Commissione

(causa T‑343/11)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Esclusione dal finanziamento dei costi di stampa sugli imballaggi – Mancato rispetto dei criteri di riconoscimento di un’organizzazione di produttori – Esclusione delle spese di tutti i membri dell’organizzazione di produttori interessata – Proporzionalità»

1.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (v. punto 76)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punto 77)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Parità di trattamento degli operatori economici – Interpretazioni differenti del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri – Distorsioni della concorrenza – Inammissibilità (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 82‑84)

4.                     Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 263 TFUE) (v. punto 92)

5.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di presa in carico di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 109, 110)

6.                     Agricoltura – Liquidazione dei conti – Procedura – Oggetto – Rettifica finanziaria che non costituisce una sanzione (v. punto 111)

7.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Finanziamento da parte del FEAOG – Riconoscimento di tali organizzazioni da parte delle autorità nazionali – Presupposti – Previsione statutaria di un obbligo di vendita della produzione per il tramite di tale organizzazione – Portata dell’obbligo – Controllo da parte dell’organizzazione delle condizioni di vendita [Regolamento del Consiglio n. 2200/96, art. 11, § 1, c), punto 3; regolamento della Commissione n. 1432/2003, art. 6] (v. punti 121‑124, 151)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Esclusione delle spese di tutti i membri dell’organizzazione di produttori interessata – Violazione – Insussistenza (v. punti 166‑168)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte in cui riguarda le spese effettuate dal Regno dei Paesi Bassi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.