Language of document : ECLI:EU:T:2015:248





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015 –
VTZ e a. / Consiglio

(causa T‑432/12)

«Dumping – Importazione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina – Dazio antidumping definitivo – Riesame alla scadenza – Rischio della reiterazione del pregiudizio – Interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistere o reiterazione del pregiudizio – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT 1994 – Criteri di valutazione – Sussistenza del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 11.3; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2, comma 1) (v. punti 20‑26, 80)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie – Distinzione tra le situazioni previste rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 18 del regolamento di base (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 2, e 18, §§ 1 e 3) (v. punti 29, 34‑37)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistere o reiterazione del dumping – Valutazione alla luce del probabile volume delle importazioni complessive provenienti da diversi paesi esportatori – Presupposti – Necessità di un volume effettivo non trascurabile di importazioni da ciascun paese – Insussistenza – Necessità di esaminare i volumi e l’evoluzione delle importazioni dai diversi paesi interessati – Insussistenza (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 3.3; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 4, e 11, § 2) (v. punti 42, 45‑48, 56‑58)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Principio della parità di trattamento nei confronti delle importazioni provenienti da paesi diversi – Portata nel caso di importazioni di volume trascurabile – Trattamento differenziato, nell’ambito di un procedimento di riesame, in funzione del rispettivo potenziale di aumento – Insussistenza di violazione del principio di parità di trattamento (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 9, § 5, e 11, § 2) (v. punti 62‑64, 131, 132, 171)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistere o reiterazione del pregiudizio – Interpretazione degli elementi di prova che corroborano la sussistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio – Onere probatorio più rigoroso che nel caso del rischio del persistere del pregiudizio – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2) (v. punti 73, 74)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistere o reiterazione del pregiudizio – Circostanze da prendere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio – Esistenza di significative capacità produttive inutilizzate – Ripresa dell’industria dell’Unione – Necessità di una valutazione complessiva di tutti gli elementi pertinenti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2) (v. punti 92, 93, 108, 109, 124‑128)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Errori e contraddizioni ininfluenti sulla conclusione – Assenza di violazione dell’obbligo di motivazione (Art. 296 TFUE) (v. punti 96, 97, 191, 201, 204‑207)

8.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo sollevato per la prima volta in udienza o in fase di replica – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2, comma 1] (v. punti 101, 158)

9.                     Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 263 TFUE) (v. punto 118)

10.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Sussistenza di un interesse dell’Unione – Valutazione – Necessità di bilanciare i diversi interessi particolari e generali – Portata dell’obbligo di motivazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 9, § 4, 11, §§ 2, 5 e 9, e 21) (v. punti 135‑144, 154, 160‑164, 167)

11.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Rispetto dei principi di buona amministrazione e dei diritti della difesa (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 11, § 2, e 20) (v. punti 177‑179)

12.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Violazione da parte di un’istituzione del suo regolamento interno – Regole di consultazione degli Stati membri in seno al comitato consultivo antidumping – Motivo dedotto da una persona fisica o giuridica relativo alla mancata trasmissione o alla trasmissione tardiva al comitato di documenti che non contengono elementi di valutazione significativi – Insussistenza di violazione delle forme sostanziali (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 15) (v. punti 180‑184, 212, 216, 217)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174, pag.5), nella misura in cui concerne le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), la Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), la Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) e la Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.