Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023 – Lyubetskaya / Consiglio
(Causa T-556/21) 1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento del nome della ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sviatlana Lyubetskaya (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e S. Saez Moreno, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui tali atti la riguardano.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La sig.ra Sviatlana Lyubetskaya è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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1 GU C 11 del 10.1.2022.