Ricorso proposto il 17 settembre 2010 - Václav Hrbek trading as BODY-HF / UAMI - The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)
(Causa T-434/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Václav Hrbek trading as BODY-HF (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. C. Jäger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Regno Unito)
Conclusioni del ricorrente
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2010 (procedimento R 1441/2009-2);
ordinare al convenuto di respingere l'opposizione n. B1276692 e di accogliere interamente la domanda di registrazione n. 5779351;
condannare il convenuto alle spese del procedimento;
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione, qualora essa diventi interveniente in questa causa.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT", per prodotti appartenenti alle classi 18, 24, 25 e 28 - Domanda di marchio comunitario n. 5779351
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: L'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 2165017 del marchio figurativo "alpine", per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi gli artt. 65, n. 2 e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha abusato del suo potere nell'emanare la decisione impugnata, dato che quest'ultima manca di obiettività e di fondamento giuridico, ed ha applicato in modo errato il criterio per accertare il rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio contestato.
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