Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Asti (Italia) il 30 giugno 2021 – WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana
(Causa C-404/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Asti
Parti nella causa principale
Ricorrente: WP
Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 45 e 48 del TFUE, l’articolo 4 del TUE, l’articolo 11 dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari ed altri Agenti dell’UE e l’articolo 8 dell’Allegato IIIa delle Condizioni di Impiego del personale della BCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale od a una prassi amministrativa nazionale che non consentono, al lavoratore di uno Stato membro, che abbia maturato contributi presso l’istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso una Istituzione dell’Unione, quale la BCE, di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato.
Se, anche conseguentemente a quanto sopra ritenuto, il diritto al trasferimento dei contributi deve essere reso possibile pure in difetto di un atto legislativo interno di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro di appartenenza del lavoratore, o del suo Ente pensionistico, da una parte e l’istituzione dell’Unione, dall’altra.
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