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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 5 gennaio 2022 – XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-8/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: XXX

Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta 1 , debba essere interpretato nel senso che esso prevede che il pericolo per la società sia dimostrato per il solo fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità, oppure nel senso che esso prevede che la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società.

2.    Nel caso in cui la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società, se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso esige che lo Stato membro dimostri che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società. Se lo Stato membro debba dimostrare che tale pericolo è reale e attuale o se sia sufficiente la sussistenza di un pericolo potenziale. Se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE, letto da solo o in combinato disposto con il principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso consente la revoca dello status di rifugiato soltanto qualora tale revoca sia proporzionata e il pericolo costituito dal beneficiario di tale status sia sufficientemente grave da giustificare detta revoca.

3.    Nel caso in cui lo Stato membro non sia tenuto a dimostrare che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società e che tale pericolo sia reale, attuale e sufficientemente grave da giustificare la revoca dello status di rifugiato, se l’articolo 14, [paragrafo 4, lettera] b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso implica che il pericolo per la società è dimostrato, in linea di principio, dal fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità[,] ma che quest’ultimo può dimostrare di non costituire o di non costituire più un simile pericolo.

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1 GU 2011, L 337, pag. 9.