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Impugnazione proposta il 4 giugno 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-388/20, Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19)

(Causa C-353/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e V. Blanc, avocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, conformemente agli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione C(2020) 3387 final della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) – Finlandia – COVID-19: Garanzia statale concessa alla Finnair; e

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare gli intervenienti in primo grado e, eventualmente, nel presente procedimento di impugnazione a farsi carico delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti respingendo il motivo di ricorso della ricorrente riguardante la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione respingendo l’affermazione della ricorrente secondo cui il principio di non discriminazione è stato ingiustificatamente violato.

Terzo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in riferimento all’allegazione della ricorrente sulla violazione della libertà di stabilimento della libera prestazione di servizi.

Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in riferimento al mancato avvio di un procedimento di indagine formale.

Quinto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in relazione al difetto di motivazione.

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