Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 novembre 2010 – Vidieffe / UAMI – Ellis International Group (GOTHA)
(causa T-169/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GOTHA – Marchio comunitario figurativo anteriore gotcha – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Ponderazione degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni –Analisi delle caratteristiche intrinseche dei segni o delle condizioni in cui i prodotti o servizi sono smerciati [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 35)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 58)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Perry Ellis International Group Holdings, Ltd, e la Vidieffe Srl. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Vidieffe Srl |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo “GOTHA”, per prodotti delle classi 18 e 25 - domanda di registrazione n. 3.665.957 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Perry Ellis International Group Holdings, Ltd |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio comunitario figurativo “gotcha” (n. 2.896.199), per prodotti delle classi 3, 18 e 25 |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto in toto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Accoglimento parziale del ricorso |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008‑1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione, da un lato, per «articoli in [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, [bastoni] e bastoni da passeggio» compresi nella classe 18 e, dall’altro, per tutti i prodotti compresi nella classe 25. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Vidieffe Srl. |